CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 14832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 19 gennaio 2022, il Giudice di Pace di Frosinone condannava BAH Alagie alla pena di euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/98. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, per il tramite del difensore, onde ottenere pronuncia di assoluzione. 3. Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2022, il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica dichiarava inappellabile la decisione impugnata, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione "per quanto di competenza". 4. Tanto premesso, si osserva che l'impugnazione, qualificata ricorso per cassazione, risulta proposta da difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]ANELLA) non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione del principio per cui la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 1, n. 33272 del 27/6/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 3, n. 16703 del 12/11/2011, Cipullo, Rv. 249985). 5. L'impugnazione deve essere, quindi, dichiarata inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma, che pare congruo determinare in euro 3.000,00 (tremila), ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]