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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06978/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13647/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 404/2022 depositata il 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 14 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con annessaistanza di reclamo/mediazione, l'avviso di liquidazione n. 2018/00Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/20261/DI/000000239/0/002, notificato in data 15.11.2018 dall'Agenzia delleEntrate — [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avente ad oggetto ilpagamento dell'importo complessivo di euro 417,50, a titolo di imposta diregistro ed accessori, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo n.239/18, emesso dal Tribunale di Campobasso il 6 maggio 2018; esponevache nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in data30.07.2018, la stessa era stata ammessa, dal Consiglio dell’Ordine diCampobasso, al gratuito patrocinio a spese dello Stato sicché dette sommenon erano dovute in quanto le spese poste a carico della parte ammessa algratuito patrocinio sono in parte prenotate a debito e in parte anticipatedall'erario.2.

La CTP di Campobasso, con la sentenza n. 164/2021, dichiaravainammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo fondatal’eccezione in tale senso formulata dall’ufficio il quale aveva rilevato che lacontribuente aveva ottenuto, in data 15/06/2020, l’integrale accoglimentodel reclamo e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato,provvedimento tempestivamente notificato.3.

La CTR del Molise, con la sentenza n. 404/2022, accoglieva l’appello edil ricorso in primo grado con compensazione delle spese processualiosservando che, in forza delle risultanze documentali, emergeva che la PECtrasmessa dall’Agenzia delle Entrate al difensore costituito conteneva,unicamente, il documento “interrogazione dati provvedimento giudiziario”datato 15/06/2020 e non già l’annullamento in autotutela come sostenutodalla stessa in entrambi i gradi di giudizio e precisava che “tale PEC sebbeneriportasse il file “AGEDPCB-19889-2020-1868-All1[144002]”, nonconteneva il file di accoglimento del reclamo come depositato nellasuccessiva data del 14/8/2020 in sede di controdeduzioni al ricorso di parte,con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esitodell’accoglimento del reclamo, trascorsi i novanta giorni previsti dallaNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026normativa, legittimamente aveva coltivato il giudizio per veder riconosciutoil proprio diritto all’annullamento dell’atto come richiesto nel ricorso.4.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentecui ha resistito l’ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale.5.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15,comma 2, del d.lgs. 546/92, per avere i giudici di appello nell’accogliere ilgravame proposto dalla contribuente, disposto erroneamente lacompensazione delle spese di tale giudizio sebbene andasse pacificamentericonosciuta la soccombenza virtuale della parte resistente che si eracostituita ed aveva resistito pervicacemente nel giudizio di gravame.Ha chiesto, conseguentemente, previo annullamento con o senza rinvio,disporsi la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di giudizio daliquidarsi in ordine alle (sole) spese del grado di appello e del presente gradodi legittimità.2.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sullabase di due motivi:2.1. con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendoche la sentenza era da ritenere erronea per non aver i giudici di appelloesaminato il dirimente e decisivo profilo, risultante dagli atti, dellaconoscenza ad opera della contribuente dell’esito del reclamo ex art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, conoscenza che aveva implicato il sopravvenutodifetto di interesse ad agire;2.2. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e dell’art. 17-bis, co. 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di secondo grado rilevato,in erronea difformità rispetto alla pronuncia di primo grado, il sopravvenutoNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026difetto di interesse alla prosecuzione della lite, essendo l’annullamento inautotutela intervenuto e reso noto entro i termini di legge.3.

Per ragioni di ordine logico va esaminato, preliminarmente, il ricorsoincidentale che è da ritenere inammissibile in quanto depositatotardivamente in data 19/6/2024 oltre il termine di cui all’art. 371, commasecondo, c.p.c. a fronte della notifica del ricorso per cassazione del16/6/2023.4.

Passata in giudicato la statuizione di accoglimento dell’appello di cui allasentenza impugnata, osserva questo Collegio che il ricorso principale deveritenersi fondato.4.1.

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali,prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenzadi ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione,quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resisterein giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali darendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).Orbene, a fronte dell’accoglimento dell’appello della parte contribuente, inapplicazione del principio della soccombenza virtuale andava disposta lacondanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, a nullarilevando, in sé, la declaratoria di cessazione della materia del contenderee non avendo i giudici di appello indicato quali “giusti motivi” avrebberogiustificato la disposta compensazione.

Le gravi ed eccezionali ragioniindicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabileratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimentiNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede dilegittimità (Cass. n. 14036 del 21/05/2024).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, come richiestoin ricorso, nel senso di liquidare in favore della contribuente (contitolo delle chieste spese processuali relative al secondo grado di giudizio(importo da ritenere congruo valutata la assai modesta complessità dellacausa nei suoi risvolti sia economici sia tecnico-giuridici, nonché delcorrelativo svolgimento di attività defensionale), oltre accessori di legge.4.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13647/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 404/2022 depositata il 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 14 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con annessaistanza di reclamo/mediazione, l'avviso di liquidazione n. 2018/00Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/20261/DI/000000239/0/002, notificato in data 15.11.2018 dall'Agenzia delleEntrate — [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avente ad oggetto ilpagamento dell'importo complessivo di euro 417,50, a titolo di imposta diregistro ed accessori, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo n.239/18, emesso dal Tribunale di Campobasso il 6 maggio 2018; esponevache nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in data30.07.2018, la stessa era stata ammessa, dal Consiglio dell’Ordine diCampobasso, al gratuito patrocinio a spese dello Stato sicché dette sommenon erano dovute in quanto le spese poste a carico della parte ammessa algratuito patrocinio sono in parte prenotate a debito e in parte anticipatedall'erario.2.

La CTP di Campobasso, con la sentenza n. 164/2021, dichiaravainammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo fondatal’eccezione in tale senso formulata dall’ufficio il quale aveva rilevato che lacontribuente aveva ottenuto, in data 15/06/2020, l’integrale accoglimentodel reclamo e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato,provvedimento tempestivamente notificato.3.

La CTR del Molise, con la sentenza n. 404/2022, accoglieva l’appello edil ricorso in primo grado con compensazione delle spese processualiosservando che, in forza delle risultanze documentali, emergeva che la PECtrasmessa dall’Agenzia delle Entrate al difensore costituito conteneva,unicamente, il documento “interrogazione dati provvedimento giudiziario”datato 15/06/2020 e non già l’annullamento in autotutela come sostenutodalla stessa in entrambi i gradi di giudizio e precisava che “tale PEC sebbeneriportasse il file “AGEDPCB-19889-2020-1868-All1[144002]”, nonconteneva il file di accoglimento del reclamo come depositato nellasuccessiva data del 14/8/2020 in sede di controdeduzioni al ricorso di parte,con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esitodell’accoglimento del reclamo, trascorsi i novanta giorni previsti dallaNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026normativa, legittimamente aveva coltivato il giudizio per veder riconosciutoil proprio diritto all’annullamento dell’atto come richiesto nel ricorso.4.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentecui ha resistito l’ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale.5.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15,comma 2, del d.lgs. 546/92, per avere i giudici di appello nell’accogliere ilgravame proposto dalla contribuente, disposto erroneamente lacompensazione delle spese di tale giudizio sebbene andasse pacificamentericonosciuta la soccombenza virtuale della parte resistente che si eracostituita ed aveva resistito pervicacemente nel giudizio di gravame.Ha chiesto, conseguentemente, previo annullamento con o senza rinvio,disporsi la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di giudizio daliquidarsi in ordine alle (sole) spese del grado di appello e del presente gradodi legittimità.2.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sullabase di due motivi:2.1. con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendoche la sentenza era da ritenere erronea per non aver i giudici di appelloesaminato il dirimente e decisivo profilo, risultante dagli atti, dellaconoscenza ad opera della contribuente dell’esito del reclamo ex art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, conoscenza che aveva implicato il sopravvenutodifetto di interesse ad agire;2.2. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e dell’art. 17-bis, co. 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di secondo grado rilevato,in erronea difformità rispetto alla pronuncia di primo grado, il sopravvenutoNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026difetto di interesse alla prosecuzione della lite, essendo l’annullamento inautotutela intervenuto e reso noto entro i termini di legge.3.

Per ragioni di ordine logico va esaminato, preliminarmente, il ricorsoincidentale che è da ritenere inammissibile in quanto depositatotardivamente in data 19/6/2024 oltre il termine di cui all’art. 371, commasecondo, c.p.c. a fronte della notifica del ricorso per cassazione del16/6/2023.4.

Passata in giudicato la statuizione di accoglimento dell’appello di cui allasentenza impugnata, osserva questo Collegio che il ricorso principale deveritenersi fondato.4.1.

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali,prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenzadi ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione,quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resisterein giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali darendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).Orbene, a fronte dell’accoglimento dell’appello della parte contribuente, inapplicazione del principio della soccombenza virtuale andava disposta lacondanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, a nullarilevando, in sé, la declaratoria di cessazione della materia del contenderee non avendo i giudici di appello indicato quali “giusti motivi” avrebberogiustificato la disposta compensazione.

Le gravi ed eccezionali ragioniindicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabileratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimentiNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede dilegittimità (Cass. n. 14036 del 21/05/2024).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, come richiestoin ricorso, nel senso di liquidare in favore della contribuente (contitolo delle chieste spese processuali relative al secondo grado di giudizio(importo da ritenere congruo valutata la assai modesta complessità dellacausa nei suoi risvolti sia economici sia tecnico-giuridici, nonché delcorrelativo svolgimento di attività defensionale), oltre accessori di legge.4.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MAccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dellacontribuente la somma di euro 500,00 a titolo di spese processuali per ilsecondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in euro 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] .Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MAccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dellacontribuente la somma di euro 500,00 a titolo di spese processuali per ilsecondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in euro 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] .Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13647/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 404/2022 depositata il 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 14 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con annessaistanza di reclamo/mediazione, l'avviso di liquidazione n. 2018/00Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/20261/DI/000000239/0/002, notificato in data 15.11.2018 dall'Agenzia delleEntrate — [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avente ad oggetto ilpagamento dell'importo complessivo di euro 417,50, a titolo di imposta diregistro ed accessori, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo n.239/18, emesso dal Tribunale di Campobasso il 6 maggio 2018; esponevache nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in data30.07.2018, la stessa era stata ammessa, dal Consiglio dell’Ordine diCampobasso, al gratuito patrocinio a spese dello Stato sicché dette sommenon erano dovute in quanto le spese poste a carico della parte ammessa algratuito patrocinio sono in parte prenotate a debito e in parte anticipatedall'erario.2. La CTP di Campobasso, con la sentenza n. 164/2021, dichiaravainammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo fondatal’eccezione in tale senso formulata dall’ufficio il quale aveva rilevato che lacontribuente  aveva ottenuto, in data 15/06/2020, l’integrale accoglimentodel reclamo e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato,provvedimento tempestivamente notificato.3. La CTR del Molise, con la sentenza n. 404/2022, accoglieva l’appello edil ricorso in primo grado con compensazione delle  spese processualiosservando che, in forza delle risultanze documentali,  emergeva che la PECtrasmessa dall’Agenzia delle Entrate al difensore costituito conteneva,unicamente, il documento “interrogazione dati provvedimento giudiziario”datato 15/06/2020 e non già l’annullamento in autotutela come sostenutodalla stessa in entrambi i gradi di giudizio e precisava che “tale PEC sebbeneriportasse il file “AGEDPCB-19889-2020-1868-All1[144002]”, nonconteneva il file di accoglimento del reclamo come depositato nellasuccessiva data del 14/8/2020 in sede di controdeduzioni al ricorso di parte,con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esitodell’accoglimento del reclamo, trascorsi i novanta giorni previsti dallaNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026normativa, legittimamente aveva coltivato il giudizio per veder riconosciutoil proprio diritto all’annullamento dell’atto come richiesto nel ricorso.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentecui ha resistito l’ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale.5. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15,comma 2, del d.lgs. 546/92, per avere i giudici di appello nell’accogliere ilgravame proposto dalla contribuente, disposto erroneamente lacompensazione delle spese di tale giudizio sebbene andasse pacificamentericonosciuta la soccombenza virtuale della parte resistente che si eracostituita ed aveva resistito pervicacemente nel giudizio di gravame.Ha chiesto, conseguentemente, previo annullamento con o senza rinvio,disporsi la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di giudizio daliquidarsi in ordine alle (sole) spese del grado di appello e del presente gradodi legittimità.2. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sullabase di due motivi:2.1. con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.,  omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendoche la sentenza era da ritenere erronea per non aver i giudici di appelloesaminato il dirimente e decisivo profilo, risultante dagli atti, dellaconoscenza ad opera della contribuente dell’esito del reclamo ex art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, conoscenza che aveva implicato il sopravvenutodifetto di interesse ad agire;2.2. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e dell’art. 17-bis, co. 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di secondo grado rilevato,in erronea difformità rispetto alla pronuncia di primo grado, il sopravvenutoNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026difetto di interesse alla prosecuzione della lite, essendo l’annullamento inautotutela intervenuto e reso noto entro i termini di legge.3. Per ragioni di ordine logico va esaminato, preliminarmente, il ricorsoincidentale che è da ritenere inammissibile in quanto depositatotardivamente in data 19/6/2024 oltre il termine di cui all’art. 371, commasecondo, c.p.c. a fronte della notifica del ricorso per cassazione del16/6/2023.4.  Passata in giudicato la statuizione di accoglimento dell’appello di cui allasentenza impugnata, osserva questo Collegio che il ricorso principale deveritenersi fondato.4.1. Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali,prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenzadi ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione,quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resisterein giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali darendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).Orbene, a fronte dell’accoglimento dell’appello della parte contribuente, inapplicazione del principio della soccombenza virtuale andava disposta lacondanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, a nullarilevando, in sé, la declaratoria di cessazione della materia del contenderee non avendo i giudici di appello indicato quali “giusti motivi” avrebberogiustificato la disposta compensazione. Le gravi ed eccezionali ragioniindicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabileratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimentiNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede dilegittimità (Cass. n. 14036 del 21/05/2024).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, come richiestoin ricorso, nel senso di liquidare in favore della contribuente (contitolo delle chieste spese processuali relative al secondo grado di giudizio(importo da ritenere congruo valutata la assai modesta complessità dellacausa nei suoi risvolti sia economici sia tecnico-giuridici, nonché delcorrelativo svolgimento di attività defensionale), oltre accessori di legge.4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13647/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasson. 404/2022 depositata il 16/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 14 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] impugnava, con annessaistanza di reclamo/mediazione, l'avviso di liquidazione n. 2018/00Numero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/20261/DI/000000239/0/002, notificato in data 15.11.2018 dall'Agenzia delleEntrate — [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avente ad oggetto ilpagamento dell'importo complessivo di euro 417,50, a titolo di imposta diregistro ed accessori, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo n.239/18, emesso dal Tribunale di Campobasso il 6 maggio 2018; esponevache nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in data30.07.2018, la stessa era stata ammessa, dal Consiglio dell’Ordine diCampobasso, al gratuito patrocinio a spese dello Stato sicché dette sommenon erano dovute in quanto le spese poste a carico della parte ammessa algratuito patrocinio sono in parte prenotate a debito e in parte anticipatedall'erario.2. La CTP di Campobasso, con la sentenza n. 164/2021, dichiaravainammissibile il ricorso per carenza di interesse ritenendo fondatal’eccezione in tale senso formulata dall’ufficio il quale aveva rilevato che lacontribuente  aveva ottenuto, in data 15/06/2020, l’integrale accoglimentodel reclamo e, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato,provvedimento tempestivamente notificato.3. La CTR del Molise, con la sentenza n. 404/2022, accoglieva l’appello edil ricorso in primo grado con compensazione delle  spese processualiosservando che, in forza delle risultanze documentali,  emergeva che la PECtrasmessa dall’Agenzia delle Entrate al difensore costituito conteneva,unicamente, il documento “interrogazione dati provvedimento giudiziario”datato 15/06/2020 e non già l’annullamento in autotutela come sostenutodalla stessa in entrambi i gradi di giudizio e precisava che “tale PEC sebbeneriportasse il file “AGEDPCB-19889-2020-1868-All1[144002]”, nonconteneva il file di accoglimento del reclamo come depositato nellasuccessiva data del 14/8/2020 in sede di controdeduzioni al ricorso di parte,con la conseguenza che la contribuente, non conoscendo l’esitodell’accoglimento del reclamo, trascorsi i novanta giorni previsti dallaNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026normativa, legittimamente aveva coltivato il giudizio per veder riconosciutoil proprio diritto all’annullamento dell’atto come richiesto nel ricorso.4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentecui ha resistito l’ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale.5. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 15,comma 2, del d.lgs. 546/92, per avere i giudici di appello nell’accogliere ilgravame proposto dalla contribuente, disposto erroneamente lacompensazione delle spese di tale giudizio sebbene andasse pacificamentericonosciuta la soccombenza virtuale della parte resistente che si eracostituita ed aveva resistito pervicacemente nel giudizio di gravame.Ha chiesto, conseguentemente, previo annullamento con o senza rinvio,disporsi la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese di giudizio daliquidarsi in ordine alle (sole) spese del grado di appello e del presente gradodi legittimità.2. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sullabase di due motivi:2.1. con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c.,  omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendoche la sentenza era da ritenere erronea per non aver i giudici di appelloesaminato il dirimente e decisivo profilo, risultante dagli atti, dellaconoscenza ad opera della contribuente dell’esito del reclamo ex art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, conoscenza che aveva implicato il sopravvenutodifetto di interesse ad agire;2.2. con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e dell’art. 17-bis, co. 2, d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di secondo grado rilevato,in erronea difformità rispetto alla pronuncia di primo grado, il sopravvenutoNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026difetto di interesse alla prosecuzione della lite, essendo l’annullamento inautotutela intervenuto e reso noto entro i termini di legge.3. Per ragioni di ordine logico va esaminato, preliminarmente, il ricorsoincidentale che è da ritenere inammissibile in quanto depositatotardivamente in data 19/6/2024 oltre il termine di cui all’art. 371, commasecondo, c.p.c. a fronte della notifica del ricorso per cassazione del16/6/2023.4.  Passata in giudicato la statuizione di accoglimento dell’appello di cui allasentenza impugnata, osserva questo Collegio che il ricorso principale deveritenersi fondato.4.1. Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali,prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testomodificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, èconsentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenzadi ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione,quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resisterein giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali darendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024).Orbene, a fronte dell’accoglimento dell’appello della parte contribuente, inapplicazione del principio della soccombenza virtuale andava disposta lacondanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, a nullarilevando, in sé, la declaratoria di cessazione della materia del contenderee non avendo i giudici di appello indicato quali “giusti motivi” avrebberogiustificato la disposta compensazione. Le gravi ed eccezionali ragioniindicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabileratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimentiNumero registro generale 13647/2023Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 6978/2026Data pubblicazione 24/03/2026configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede dilegittimità (Cass. n. 14036 del 21/05/2024).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, come richiestoin ricorso, nel senso di liquidare in favore della contribuente (contitolo delle chieste spese processuali relative al secondo grado di giudizio(importo da ritenere congruo valutata la assai modesta complessità dellacausa nei suoi risvolti sia economici sia tecnico-giuridici, nonché delcorrelativo svolgimento di attività defensionale), oltre accessori di legge.4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MAccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dellacontribuente la somma di euro 500,00 a titolo di spese processuali per ilsecondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in euro 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] .Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MAccoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida, in favore dellacontribuente la somma di euro 500,00 a titolo di spese processuali per ilsecondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA];condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in euro 550,00 per compensi ed € 200,00 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzioneai difensori antistatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] .Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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