CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 13496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8411/2018R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 61, ricorrente contro D’[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la Lucarelli, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via G.G. Belli n.60, controricorrente avverso la sentenza n. 325/2017della Corte d’Appello di Campobasso, depositata il7-9-2017, udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 4 - 5 - 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1.Filomena d’Alessio propose avanti il Tribunale di Isernia domanda ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c. R.G. 8411/2018 C.C. 4-5-2023 compravendita concluso con [OSCURATO:PERSONA]Alessio con scrittura privata del 24-9-2007, registrata il 5-10-2007, avente a oggetto terreno censito al catasto terreni del Comune di Colli al Volturno al fg.1 map.444 di mq. 420,00 per il prezzo di Euro 2.000,00. 2.Il Tribunale di Isernia con sentenza n.304 pubblicata il 4-6-2014 rigettòla domanda, rilevando che la convenuta aveva disconosciuto la fotocopia della scrittura prodotta dall’attrice e l’attrice non aveva depositato l’originale o una copia conforme all’originale, in quanto anche quella prodotta in corso di causa era semplice fotocopia e solo se fosse stata prodotta copia conforme all’originale si sarebbe potuto procedere alla consulenza grafologica e alla prova orale. 3.A seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’Alessio, la Corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 325 pubblicata il 7-9-2017 ha accolto la domanda e, in riforma della sentenza impugnata, ha trasferito ex art. 2932 c.c. a Filomena d’Alessio la proprietà del terreno. La sentenza ha considerato che la convenuta Anna d’Alessio nella comparsa di costituzione di primo grado aveva disconosciuto la conformità all’originale “del contenuto del documento” denominato “atto privato di compravendita” prodotto dall’attrice, assumendo “di non averlo mai sottoscritto”; ha dichiarato che il disconoscimento era stato eseguito sia ex art. 2719 cod.civ. sia ex art. 214 cod. proc. civ., ma il primo disconoscimento era generico, in quanto la convenuta non aveva affermato di avere sottoscritto altro documento differente rispetto alla copia prodotta dall’attrice e si era limitata a nega re di avere sottoscritto il documento la cui copia era stata prodotta. Quindi ha dichiarato che, non essendo stata disconosciuta in maniera specifica la copia, la copia fotostatica della scrittura si aveva per riconosciuta conforme all’originale. In ordine al disconoscimento ex art. 214 cod. proc. c iv ., la sentenza ha rilevato che il giudice di merito poteva formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della verità; ha valorizzato che la convenuta a veva in modo ingiustificato disertato le udienze destinate al rilascio del saggio grafico, che la stessa convenuta aveva affermato l’esistenza di trattative per la vendita del terreno e non aveva contestato la circostanza di avere incassato la somma di Eur o 2.000,00, indicata dall’attrice come corrispettivo pattuito, a mezzo di assegno postale n. 54468446, la cui matrice era stata allegata alla citazione unitamente alla scrittura del 24-9-2007; ha aggiunto che in corso di causa l’attrice aveva prodotto l’assegno, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] e intestato alla convenuta, con firma di girata della stessa, non disconosciuta, e che risultava documentalmente incassato dalla medesima convenuta. La sentenza ha concluso che tutti gli elementi, complessivamente valutati, conducevano al convincimento dell’autenticità della firma di [OSCURATO:PERSONA]Alessio quale promittente acquirente in calce alla scrittura del 24-9- 2007, della quale l’attrice [OSCURATO:PERSONA]Alessio aveva curato pure la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 4.[OSCURATO:PERSONA]Alessio ha proposto tempestivo ricorso per cassazione notificato il 7-3-2018 sulla base di due motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA]Alessio con controricorso. In prossimità dell’adunanza della camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 214 c.p.c., 215 c.p.c., 216 c.p.c., 2719 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbiaritenuto il disconoscimento ex art. 2719 c.c. da lei operato generico e inefficace , in quanto ella aveva espressamente disconosciuto la conformità all’originale del contenuto del documento; aggiunge che, nel caso in cui la sentenza avesse voluto fare riferimento alla mancanza degli elementi per ritenere che la copia non corrisponde sse all’originale , la pronuncia sarebbe stata extra petita, perché nessuna eccezione in tal senso era stata formulata dall’attrice e comunque la pronuncia si sarebbe posta in contrasto con l’indirizzo più recente della Cassazione, che richiedeva la non equivoca negazione della conformità della copia all’originale, ma non anche l’indicazione degli aspetti per i quali si assumeva la difformità all’originale. 1.1.Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata, escludendo l’efficacia del disconoscimento ex art. 2719 cod. c iv . per la sua genericità, ha fatto applicazione dell’indirizzo prevalente del la giurisprudenza di legittimità , al quale il Collegio intende dare continuità. Come si legge da ultimo in Cass. sez.3 20-12-2021 n. 40750 «Questa Corte infatti ha più volte affermato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio “impugno e contesto”; ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”. L’eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Sez. 3, sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 – Sentenza n.27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n.16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 - 01; S e z. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 -01). La contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia (art. 2719 c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare l’oggetto del contendere; e ciò non potrebbe avvenire se non quando quell’eccezione sia precisa e circostanziata. Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d’un documento si potrà sempre negare che differisca dall’originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme; non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che “la copia non è conforme”, e null’altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l’onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l’istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali principi generali, oggi pacifici, hanno formato oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789). Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset; e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte; sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all’originale della copia di un documento». Il diverso orientamento richiamato dallaricorrente, di cui risultano espressione Cass.sez. 1 27-2-2017 n. 4912 e i precedenti ivi richiamati nonespone alcuna considerazione idonea a contrastare gli argomenti svolti da Cass. 40750/2021 ed erastato superatoin modo consapevole già da Cass. sez.2 30 - 10 - 2018 n. 27633 , laddove si legge « Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questa corte dà seguito -in via preferenziale rispetto a diverso orientamento- alla giurisprudenza (v. Cass. n. 29993 del 13/12/2017, n . 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata –a pena di inefficacia- in modo chiaro e circostanziato , attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale». 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 214 c.p.c., 215 c.p.c., 216 c.p.c., 1350 c.c., 1351 c.c., 2719 c.c., 2697 c.c., 2721 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che, trattandosi di preliminare di compravendita per il quale è prescritta la forma scritta ad substantiam, dopo il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della fotocopia prodotta in giudizio dall’attrice, l’attrice aveva l’onere di produrre in giudizio l’originale o una copia autenticata per provare l’esistenza dell’atto e il suo contenuto. Aggiunge che la mancata produzione dell’originale o di copia conforme all’originale ha reso impossibile il giudizio di verificazione; contesta altresì l’assunto della sentenza impugnata secondo il quale la convenuta non si era presentata alle udienze destinate al rilascio del saggio grafico. 2.1.Dall’infondatezza del primo motivo di ricorso co nsegue l’infondatezzaanche del secondo motivo. Infatti, la ritenuta inefficacia del disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. di conformità della copia all’originalecomporta che la copia fotostatica prodotta abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, per cui non sono conferenti i richiami della ricorrente ai principi sulla prova degli atti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto provato, sulla base degli elementi probatori analiticamente esposti (pag. 6 sentenza) e non censurati in modo ammissibile ai sensi dell’art. 360 n.5 cod.proc. c iv ., che la sottoscrizione fosse stata appostasul contratto dal soggetto che l’aveva disconosciuta; ciò, dopo avere richiamato espressamente l’indirizzo secondo il quale il giudice di merito, anche dopo avere disposto consulenza sull’autografia dellascrittura, ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova, senza essere vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. In questo modo la Corte d’appello ha svolto il giudizio di verificazione della scrittura ed è giun ta alla conclusione della sua autenticità, senza ritenere la necessità di procedere alla consulenza graficad’ufficio che pure era stata disposta in primo grado, per cui non rilevano neppure le ragioni per le quali la consulenza grafica non era stata poi svolta. In definitiva la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio posto da Cass. sez. 2 24-5-2012 n. 8272 (Rv. 622419 - 01), secondo cui « l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo» (nello stesso sensoCass. sez. 3 6-6-2006 n. 13258 Rv. 590707- 01, Cass. sez. L. 4 - 7-2017 n. 16383 Rv. 644865-01, Cass. sez. 2 19-2-2021 n. 4538, Cass. sez. 6-2 2-11-2022 n. 32169 Rv. 666161 -01). 3.All’integrale rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del grado, in dispositivo liquidate. 4.In considerazione dell’esito del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del grado, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Ai sensidell’art.13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di con