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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44456/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vigti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva.

Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vigti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva. Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottob
Sentenza Cassazione n. 44456/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris