CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 02570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE)APPELLO di MILANO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore5àsquale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: con due distinti motivi si deduceva l'omessa motivazione sia in ordine alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata come favoreggiamento personale, sia in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa allegava il certificato di morte del ricorrente, che risultava deceduto in data 13 agosto 2021. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte del reo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata / perché il reato è estinto per morte dell'imputato., Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022 L'estensor