CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 1975
Cassazione n. 42452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1975 avverso il decreto del 09/03/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall'Ufficio 1 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva provveduto su un'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Secondo il decreto, il Direttore dell'Ufficio 1 del D.A.P. non era legittimato all'impugnazione in quanto l'Amministrazione deve farsi assistere legalmente e rappresentare dall'Avvocatura dello Stato nel rispetto della regola generale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, Ord. pen. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità più recente che ha riconosciuto all'Amministrazione la legittimazione ad impugnare autonomamente le ordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Come hanno definitivamente chiarito le Sezioni Unite, il reclamo - impugnazione di cui all'art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere proposto dall'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648). Non si tratta, pertanto, di un'ipotesi di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che «la natura pubblicistica della funzione svolta ed il ruolo assunto in concreto dall'Amministrazione penitenziaria sono evenienze che assumono rilevanza anche nella verifica delle modalità di partecipazione del soggetto pubblico alla richiamata fase impugnatoria: le considerazioni ora svolte conducono, infatti, ad escludere l'applicabilità delle disposizioni che riguardano l'impugnazione proposta per i soli interessi civili (art.573 cod. proc. pen.) dalle altre parti private presenti nel giudizio penale, come pure della norma che impone, nei casi da ultimo richiamati, il ministero di un difensore (art. 100 cod. proc. pen.), per la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. In assenza di ragioni limitative di ordine sistematico, derivanti dalle forme di partecipazione delle parti private al processo penale, deve osservarsi che proprio il carattere unitario del procedimento giurisdizionale di merito, complessivamente delineato dalle disposizioni di cui all'art. 35-bis Ord. pen., consente di affermare che la possibilità di costituzione informale da parte dell'Amministrazione, espressamente prevista dall'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. nella fase promossa dal reclamo-istanza del detenuto, di competenza del magistrato di sorveglianza, è legittima anche nella successiva fase del reclamo impugnazione, innanzi al tribunale di sorveglianza, a mente del comma 4, dell'art. 35-bis, citato. L'evidenziata semplificazione dell'esercizio del contraddittorio, delineata dal combinato disposto degli artt. 35-bis, comma 1 e 35-ter, comma 1, Ord. pen., deve ritenersi immanente nelle fasi di merito del procedimento giurisdizionale di prossimità di cui si tratta, compresa la fase del reclamo- impugnazione, che pure apre una fase in cui al tribunale di sorveglianza spetta la rivalutazione del contenuto della prima decisione. Pertanto, risulta deformalizzato, anche in riferimento alle generali previsioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933, il potere di reclamo ai sensi del comma 4, dell'art. 35-bis Ord. pen., che può essere esercitato da parte dell'Amministrazione penitenziaria, senza l'assistenza dell'Avvocatura». Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R