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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19484/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9096/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2060/2020, depositata in data 27.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al Giudice di pace di Catania avverso l’ordinanza ingiunzione n. 14/2015 emessa dal Comune di Viagrande, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 20 CDS, per aver realizzato, in assenza di autorizzazione F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 comunale e paesaggistica, un marciapiede su un lato dell’immobile di sua esclusiva proprietà.

Ha dedotto di non dover rispondere dell’illecito, non avendo realizzato l’opera.

Il ricorso è stato respinto in primo grado, con pronunciata che, impugnata dal Coco, è stata confermata dal Tribunale.

Secondo la pronuncia, gli elementi acquisiti confermavano che l’appellante era l’autore materiale della costruzione: l’opera svolgeva difatti l’unica funzione di impedire il deflusso delle acque piovane nella proprietà dell’appellante; sussisteva, inoltre, una conformità degli ornamenti architettonici del marciapiede rispetto al muro perimetrale dell'edificio di proprietà esclusiva dell’incolpato, creando una armonizzazione esteticamente apprezzabile fra la costruzione ed il marciapiede; il muro era di recente realizzazione, pressoché prossima alle opere di ristrutturazione dell'edificio privato, anch'esse recenti, e anche una denuncia del vicino comprovava, in assenza di elementi contrari, la paternità della costruzione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Viagrande non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011, 115 e 416 c.p.c., sostenendo che la causa sarebbe stata decisa sulla base della denuncia dell’abuso presentata da un vicino, tardivamente depositata e, peraltro, priva di rilievo processuale.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver il tribunale utilizzato una fotografia dello stato dei luoghi F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 allegata alla denuncia del vicino e quindi tardivamente prodotta in giudizio.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115, comma primo, c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente sulla base di presunzioni fondate su elementi irritualmente acquisiti, ritenendo che l’opera fosse stata eseguita in data prossima a quella di ristrutturazione del fabbricato, mentre nulla sul punto risultava dal verbale di accertamento.

Il quarto motivo denuncia l’apparenza della motivazione, sostenendo che, data l’inutilizzabilità dei documenti e delle foto, il giudice poteva tener conto solo delle funzione dell’opera che, di per sé, non provava che il Coco fosse l’effettivo autore della costruzione.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le difese dell’appellante, che non aveva inteso indicare l’identità degli autori della violazione, ma solo porre in discussione l’accertamento svolto dal primo giudice.

I quattro motivi, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

3. Appare denunciata l’utilizzazione di documenti prodotti tardivamente in primo grado senza che il ricorso chiarisca se la tardività della produzione – già sottoposta al vaglio del giudice di pace, che aveva parimenti respinto l’opposizione – abbia costituito oggetto dei motivi di appello, trattandosi di vizio processuale suscettibile di conversione in motivo di gravame.

Di tale questione non fa alcuna menzione la sentenza impugnata, essendone preclusa la deduzione in cassazione.

Non colgono nel segno le obiezioni formulate in memoria circa la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, dell’irritualità delle produzioni in primo grado.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Proprio con riferimento alle controversia di lavoro, è principio già affermato da questa Corte che la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art.161 c.p.c., della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione (Cass. 20678/2016).

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività (quale, appunto, il tempestivo deposito dei documenti) - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. e ciò anche quando risultino violate in primo grado preclusioni preposte ad attuare la celere definizione e la concentrazione del giudizio (Cass. 6762/2021 in merito all’impossibilità di rilevare d’ufficio in appello, la tardività della formulazione di un’eccezione in senso stretto; Cass.10088/2016).

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022

4. Ferma l’incensurabilità dell’utilizzo dei rilievi fotografici e della restante documentazione, va anche posto in rilievo che, riguardo alla datazione del muro, il tribunale ne ha individuato l’epoca di realizzazione sulla base delle condizioni esteriori del bene e dello stato di conservazione, con apprezzamento logicamente motivato, confortato dalla comparazione con gli altri elementi di causa, che analogamente deponevano, a parere del giudice di merito, per la realizzazione della costruzione da parte dell’attuale ricorrente.

Non è violato il regime delle presunzioni, avendo il Tribunale legittimamente conferito rilievo ad una pluralità di elementi (funzione dell’opera, sostanziale contestualità con gli interventi di ristrutturazione dell’edificio dell’opponente, omogeneità sotto il profilo architettonico ed estetico) non privi di significatività e convergenza, dando esaustivamente conto delle ragioni della decisione.

Non sussiste, quindi, neppure il denunciato vizio di motivazione, dato inoltre che, peraltro, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il controllo di questa Corte è ridotto al "minimo costituzionale" ed è pertanto è denunciabile solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé.

È sindacabile l’ipotesi, qui non sussistente, della "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", della "motivazione apparente", del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).

3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo illegittima la sanzione, il Comune doveva rispondere delle spese processuali.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è inammissibile, poiché non censura la legittimità, in sé, della statuizione sulle spese in relazione all’esito del giudizio di appello, ma ne richiede la cassazione sul presupposto della illegittimità dell’ordinanza ingiunzione, assunto disatteso sia nei gradi di merito, che con la presente pronuncia di cassazione.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Comune di Viagrande svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9096/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2060/2020, depositata in data 27.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al Giudice di pace di Catania avverso l’ordinanza ingiunzione n. 14/2015 emessa dal Comune di Viagrande, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 20 CDS, per aver realizzato, in assenza di autorizzazione F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 comunale e paesaggistica, un marciapiede su un lato dell’immobile di sua esclusiva proprietà. Ha dedotto di non dover rispondere dell’illecito, non avendo realizzato l’opera. Il ricorso è stato respinto in primo grado, con pronunciata che, impugnata dal Coco, è stata confermata dal Tribunale. Secondo la pronuncia, gli elementi acquisiti confermavano che l’appellante era l’autore materiale della costruzione: l’opera svolgeva difatti l’unica funzione di impedire il deflusso delle acque piovane nella proprietà dell’appellante; sussisteva, inoltre, una conformità degli ornamenti architettonici del marciapiede rispetto al muro perimetrale dell'edificio di proprietà esclusiva dell’incolpato, creando una armonizzazione esteticamente apprezzabile fra la costruzione ed il marciapiede; il muro era di recente realizzazione, pressoché prossima alle opere di ristrutturazione dell'edificio privato, anch'esse recenti, e anche una denuncia del vicino comprovava, in assenza di elementi contrari, la paternità della costruzione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Viagrande non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 150/2011, 115 e 416 c.p.c., sostenendo che la causa sarebbe stata decisa sulla base della denuncia dell’abuso presentata da un vicino, tardivamente depositata e, peraltro, priva di rilievo processuale. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver il tribunale utilizzato una fotografia dello stato dei luoghi F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 allegata alla denuncia del vicino e quindi tardivamente prodotta in giudizio. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115, comma primo, c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente sulla base di presunzioni fondate su elementi irritualmente acquisiti, ritenendo che l’opera fosse stata eseguita in data prossima a quella di ristrutturazione del fabbricato, mentre nulla sul punto risultava dal verbale di accertamento. Il quarto motivo denuncia l’apparenza della motivazione, sostenendo che, data l’inutilizzabilità dei documenti e delle foto, il giudice poteva tener conto solo delle funzione dell’opera che, di per sé, non provava che il Coco fosse l’effettivo autore della costruzione. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le difese dell’appellante, che non aveva inteso indicare l’identità degli autori della violazione, ma solo porre in discussione l’accertamento svolto dal primo giudice. I quattro motivi, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. 3. Appare denunciata l’utilizzazione di documenti prodotti tardivamente in primo grado senza che il ricorso chiarisca se la tardività della produzione – già sottoposta al vaglio del giudice di pace, che aveva parimenti respinto l’opposizione – abbia costituito oggetto dei motivi di appello, trattandosi di vizio processuale suscettibile di conversione in motivo di gravame. Di tale questione non fa alcuna menzione la sentenza impugnata, essendone preclusa la deduzione in cassazione. Non colgono nel segno le obiezioni formulate in memoria circa la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, dell’irritualità delle produzioni in primo grado. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Proprio con riferimento alle controversia di lavoro, è principio già affermato da questa Corte che la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art.161 c.p.c., della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione (Cass. 20678/2016). La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività (quale, appunto, il tempestivo deposito dei documenti) - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. e ciò anche quando risultino violate in primo grado preclusioni preposte ad attuare la celere definizione e la concentrazione del giudizio (Cass. 6762/2021 in merito all’impossibilità di rilevare d’ufficio in appello, la tardività della formulazione di un’eccezione in senso stretto; Cass.10088/2016). F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4. Ferma l’incensurabilità dell’utilizzo dei rilievi fotografici e della restante documentazione, va anche posto in rilievo che, riguardo alla datazione del muro, il tribunale ne ha individuato l’epoca di realizzazione sulla base delle condizioni esteriori del bene e dello stato di conservazione, con apprezzamento logicamente motivato, confortato dalla comparazione con gli altri elementi di causa, che analogamente deponevano, a parere del giudice di merito, per la realizzazione della costruzione da parte dell’attuale ricorrente. Non è violato il regime delle presunzioni, avendo il Tribunale legittimamente conferito rilievo ad una pluralità di elementi (funzione dell’opera, sostanziale contestualità con gli interventi di ristrutturazione dell’edificio dell’opponente, omogeneità sotto il profilo architettonico ed estetico) non privi di significatività e convergenza, dando esaustivamente conto delle ragioni della decisione. Non sussiste, quindi, neppure il denunciato vizio di motivazione, dato inoltre che, peraltro, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il controllo di questa Corte è ridotto al "minimo costituzionale" ed è pertanto è denunciabile solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. È sindacabile l’ipotesi, qui non sussistente, della "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", della "motivazione apparente", del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053). 3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo illegittima la sanzione, il Comune doveva rispondere delle spese processuali. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 9096/2021 Numero sezionale 5725/2022 Numero di raccolta generale 19484/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è inammissibile, poiché non censura la legittimità, in sé, della statuizione sulle spese in relazione all’esito del giudizio di appello, ma ne richiede la cassazione sul presupposto della illegittimità dell’ordinanza ingiunzione, assunto disatteso sia nei gradi di merito, che con la presente pronuncia di cassazione. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Comune di Viagrande svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L
Sentenza Cassazione n. 19484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris