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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 12904/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2021, il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo a), 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3, num. 3, cod. pen. (capo g), 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo h) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi i e j).

L'ordinanza è stata annullata limitatamente ad altri due episodi estorsivi di cui ai capi d) ed f). 1.1 Sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per le condotte di: - partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra, famiglia di Caltanissetta - capeggiata e riorganizzata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un vuoto di potere determinatosi nella zona- essendosi il Meli messo a disposizione quale insospettabile titolare di una impresa individuale di vendita di autovetture (di cui il Bontempo è risultato essere socio occulto) ed intermediario tra il boss e i malavitosi che intendevano incontrarlo, avendo partecipato a incontri con gli altri esponenti del clan, mettendo a disposizione la sua abitazione per il summit organizzativo tenutosi il 4 marzo 2021, adoperandosi in modo sistematico per la realizzazione degli affari illegali, essendosi occupato in prima persona anche di quelli connessi al traffico di stupefacenti oltre che delle estorsioni e degli altri delitti commessi nell'interesse dell'organizzazione, così garantendo l'alimentazione della cassa della famiglia mafiosa da destinare al sostegno dei sodali detenuti; in Caltanissetta, dall'ottobre 2020 fino alla data della contestazione (capo a); - estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una s.a.s. dedita al commercio di auto, consumata in data 16 aprile 2021 (capo g); - partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo h), essendosi occupato, in concorso con altri soggetti anch'essi facenti parte dell'associazione mafiosa e in ossequio alle direttive impartite dal Buontempo, della commercializzazione delle sostanze, della raccolta dei relativi proventi e della tenuta delle relazioni con taluni fornitori (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), con l'aggravante del carattere armato dell'associazione e dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso; in Caltanissetta fino al maggio 2021; - più delitti ex art. 73 d.P.R. cit. (capi i e j) per le le cessioni di sostanza stupefacente effettuate il 16 e il 17 marzo 2021, in Caltanissetta.1.2 I! Tribunale ha proceduto alla ricostruzione - con l'ausilio di varie fonti di prova (fra cui l'analisi degli accertamenti contenuti in diverso procedimento penale, gli esiti di particolari servizi captativi, ambientali e telefonici, gli esiti dei servizi di videoripresa e osservazione) - dell'attività criminale portata avanti dal nuovo sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - incentrando l'analisi sul ruolo di Buontempo.

Secondo il Tribunale, quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle stesse in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenuti altamente indicativi della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati ed in ragione della chiarezza dei contenuti dichiarativi e della certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate.

In sintesi, il Meli, tratteggiato attraverso la descrizione degli specifici episodi che lo vedono protagonista, viene descritto quale soggetto pienamente intraneo al sodalizio, essendo emerso che egli non esercitasse alcuna azione senza il preventivo assenso del Buontempo, neppure per trattare le cessioni di stupefacenti nei confronti di terzi.

Rileva, pertanto, l'apporto fornito in maniera durevole e continuativa per il conseguimento dei fini criminosi del ristretto clan, con la piena coscienza dei metodi e la condivisione del programma criminoso delineato dal Bontempo (in particolare delineatosi nel summit del 4 marzo 2021 in una casa di campagna del Meli, in cui si discuteva della situazione venutasi a creare dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini afferenti ad altro procedimento penale). 1.4 Oltre alla gravità indiziaria inerente ai due reati associativi, il Tribunale del riesame ha considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento ai reati fine di cui ai capi i) e j), quest'ultimo relativo ad un acquisto, da parte del Meli in concorso con tale Iacona, di una partita di cocaina per il valore di euro

25.000. In tale contesto i giudici del riesame hanno ritenuto anche la piena sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege.2.

Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, nelle forme di legge, chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a).

In primo luogo, sostiene la difesa, è stato erroneo trarre elementi indiziari in ordine alla qualificazione come "mafiosa" della associazione a delinquere capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, alla partecipazione alla stessa del ricorrente.

Sul tema si sostiene che non viene sciolto il dubbio in ordine al quesito posto dalla difesa in sede di merito (adesione ad un gruppo già esistente o creazione di un nuovo gruppo, con tutto ciò che ne deriva in termini di esistenza o meno del potere di intimidazione verso l'ambiente esterno).

Nonostante sia indubbia la caratura criminale del Bontempo, gli elementi emersi nell'indagine non possono ritenersi sintomatici di un suo ruolo apicale all'interno di una famiglia mafiosa.

Peraltro, si afferma, è stata omessa ogni forma di valutazione della esistenza di un concreto potere di intimidazione del gruppo, con un conseguente assoggettamento nell'ambito territoriale di riferimento, che prescinda dalla personalità criminale del Bontempo.

Si evidenzia che in passato lo stesso Bontempo, pur autore di gravi reati, non era stato ritenuto affiliato al sodalizio mafioso.

Del pari illogica è la conclusione della ordinanza gravata secondo cui dagli elementi agli atti emergerebbe una gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'organizzazione mafiosa; sono stati travisati i rapporti tra il Meli e il Bontempo - indicativi, semmai, di un lecito rapporto imprenditoriale- e le intercettazioni sull'asserito pagamento della dazione estorsiva da parte di tale Cristian e sulla cessione di sostanze stupefacenti. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo g).

La gravità indiziaria, esclusa per quattro estorsioni originariamente contestate, residuerebbe per l'episodio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ma ciò sulla base del travisamento del testo delle due intercettazioni ambientali, cui non è stato fornito alcun elemento di riscontro.

Ebbene, afferma la difesa, è di palese evidenza come il compenso di euro trecento (oggetto di contrattazione) effettivamente versato dal Corsino, senza alcuna minaccia o violenza, riguardasse l'accordo di natura commerciale concluso con il Meli per l'acquisto di una autovettura (non, quindi, il prezzo pagato alla organizzazione mafiosa per l'interessamento alla vicenda).2.3 Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in riferimento al delitto di cui al capo h).

Il Tribunale del riesame, secondo la difesa, ha fornito una motivazione inadeguata e generica nel delineare la partecipazione dell'indagato al gruppo dedito al traffico degli stupefacenti, essendo stato - il corrispondente apparato argomentativo - orientato verso la dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione, ma non verso l'accertamento della partecipazione del Meli e in palese contrasto con quanto accertato nel provvedimento riguardante il coindagato Iacona (per la cui posizione è stata esclusa la gravità indiziaria in ordine al reato associativo).

L'attività di spaccio era condotta dal ricorrente, ad eccezione di una cessione di modici quantitativi a tale Totò, quasi esclusivamente con lo Iacona a titolo personale, senza la funzionalizzazione al raggiungimento degli scopi della associazione.

Infatti, in atti, vi sarebbe la prova della inesistenza di una cassa comune del gruppo, dato che il ricorrente, per l'acquisto dello stupefacente, ha attinto a risorse economiche personali.

Risulta, quindi, illogico affermare che un soggetto presuntivamente intraneo ad un'associazione ex art. 74 dpr 309/90, operi autonomamente, disobbedendo alle direttive di quel capo (il Bontempo) di cui dovrebbe avere timore, rispetto e ammirazione.

Le altre intercettazioni dimostrano, in ultimo, come il ricorrente non risulti direttamente coinvolto in quella attività propedeutica alla riorganizzazione del gruppo, data pure la mancata partecipazione al summit del 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Con il primo motivo si prospettano fragilità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata essenzialmente su due aspetti : a) la mafiosità del gruppo; b) la identificazione della condotta partecipativa del Meli. 2.1 Prima ancora di esaminare i punti sollevati dalla difesa, vanno tuttavia esposte le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. .Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») .

Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se I giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .

3. Ciò posto, va rilevato che quanto alla connotazione mafiosa del gruppo capeggiato dal Bontempo, gli indicatori fattuali espressi nella decisione impugnata resistono - anche in rapporto alla fase procedimentale in cui si colloca la valutazione - alle critiche mosse dal ricorrente. 3.1 Ed invero, ferma restando la avvertita necessità di stabilire, in caso di mafie storiche, una sostanziale continuità tra le diverse forme di aggregazione succedutesi sul medesimo territorio - al fine di ritenere sfruttati i connotati tipici della consorteria mafiosa da parte di soggetti definiti quali 'prosecutori' di una specifica realtà criminale antecedente (v. sul tema Sez.

I n. 55359 del 17.6.2016, rv 269039-03) - va rilevato che nel caso in esame sono stati evidenziati concreti elementi fattuali idonei a supportare la tesi di accusa e sviluppati in modo non sindacabile nella presente sede di legittimità.

In altre parole, non si tratta di un nucleo associativo che si muove su una direttrice di sfruttamento della semplice 'fama criminale' di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per omicidio e per traffico di stupefacenti), come sostenuto dalla difesa del ricorrente.

In modo non illogico, infatti, i giudici del merito hanno valorizzato quali fatti indicativi del radicamento mafioso del gruppo : a) le rimesse di denaro fatte dal gruppo del Bontempo a taluni soggetti detenuti, tipica espressione del solidarismo mafioso; b) la mancata denunzia da parte delle vittime di imposizioni estorsive; c) la vicenda del contrasto insorto tra il Bontempo e Dell'[OSCURATO:PERSONA], documentata dalle conversazioni intercettate (v. pag. 11 e ss. della ordinanza impugnata). 3.2 In particolare, ad avviso del Collegio, proprio da questo ultimo episodio - non efficacemente contestato nell'atto di ricorso - si è desunta, in modo non irragionevole, la continuità operativa tra il gruppo del Bontempo e le famiglie mafiose storiche nissene.

A seguito del banale diverbio insorto con Dell'[OSCURATO:PERSONA] - figlio di un soggetto riconosciuto come esponente storico del sodalizio mafioso, Dell'[OSCURATO:PERSONA] - il Bontempo otteneva, secondo la narrazione dell'episodio oggetto di captazione, le scuse proprio da Dell'[OSCURATO:PERSONA], il che ragionevolmente è stato ritenuto fatto indicativo di un 'riconoscimento' - da parte del residuo nucleo storico - della autorità mafiosa conseguita dal Bontempo.

Ciò impone di ritenere infondate le doglianze espresse nell'atto di ricorso su tale punto della decisione.

4. Anche in riferimento alla identificazione del contributo associativo del Meli, le doglianze sono infondate.Appare infatti non illogico sostenere - sulla base degli elementi raccolti - che il Meli fosse, in concreto, il soggetto incaricato di mantenere ì contatti tra il Bontempo ed una serie di altre persone, aspetto che - in quanto tale - consente di identificare un ruolo nell'ambito del consorzio associativo, svolto dall'attuale ricorrente.

Ed invero, indicative sono - in tale direzione - le conversazioni oggetto di captazione riportate alle pagine 14 e ss. della decisione impugnata (conversazioni dirette, che vedono il Meli svolgere il ruolo dì tramite o di portavoce del Bontempo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché lo stesso dato storico rappresentato dal fatto che il summit del 4 marzo 2021 (in un momento di particolare delicatezza per il gruppo) si sia svolto nell'abitazione di campagna del Meli, pure in sua solo temporanea presenza.

Significativa è inoltre la compresenza del Meli in occasioni in cui il Bontempo verificava l'avvenuto pagamento di ratei estorsiví, come nell'episodio censito in data 18 dicembre 2020, riportato a pagina 16 dell'ordinanza impugnata.

Le condotte del Meli, per come sinora emerse, vanno pertanto ben oltre la 'copertura' fornita al Bontempo nella attività economica di rivendita delle auto e consentono di ritenere - sul piano della gravità indiziaria - integrata la fattispecie contestata, con rigetto del primo motivo di ricorso.

5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, trattandosi di richieste di rivalutazione in fatto. 5.1 Quanto al concorso nella estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione si basa - in modo univoco - sui contenuti di captazioni di conversazioni, non irragionevolmente ìnterpretate in sede dì merito.

Va pertanto ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (ex multis Sez.

U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez.

H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez.

VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nel caso in esame non ricorrono, essendo inequivoci i riferimenti espressivi (nei dialoghi tra il Meli e la vittima) alla necessità di un esborso economico che non trova giustificazione di tipo commerciale.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 •Roma, PP.. 5.2 Quanto alla partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, va rilevato che anche in tal caso la fonte dimostrativa è rappresentata da una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, che hanno consentito di ricostruire - sia pure per un intervallo temporale non elevato - l'attività del gruppo, caratterizzata da una necessità di reperimento immediato di denaro attraverso il controllo di alcuni luoghi di spaccio.

Ciò anche in ragione della avvenuta notifica al Bontempo ed altri sodali di un avviso di conclusione delle indagini relativo ad una pregressa attività di spaccio che lasciava presagire una possibile emissione di provvedimenti limitativi della libertà.

In simile contesto, il Tribunale ha censito più conversazioni 'dirette' (v. pag. 24 e ss. della ordinanza impugnata) da cui, senza vizi logici, ha desunto che l'attività di spaccio posta in essere dal Meli avveniva esclusivamente nell'interesse del Bontempo e sotto le direttive di quest'ultimo.

Abche il rapporto intrattenuto dal Meli con alcuni fornitori (Iacona e Gueli) è stato ragionevolmente collocato nell'ambito dì attività orientate a favorire il gruppo al cui vertice era posto il Bontempo, né la carenza di affectio societatis di uno dei fornitori può rappresentare elemento favorevole per il Meli (derivando dai caratteri della condotta del fornitore e non da quelli della condotta del Meli).

Anche in riferimento a tale punto della decisione si tratta pertanto di doglianze essenzialmente in fatto, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2021, il Tribunale di Caltanissetta - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo a), 81, 110, 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3, num. 3, cod. pen. (capo g), 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo h) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi i e j). L'ordinanza è stata annullata limitatamente ad altri due episodi estorsivi di cui ai capi d) ed f). 1.1 Sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per le condotte di: - partecipazione all'associazione mafiosa cosa nostra, famiglia di Caltanissetta - capeggiata e riorganizzata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un vuoto di potere determinatosi nella zona- essendosi il Meli messo a disposizione quale insospettabile titolare di una impresa individuale di vendita di autovetture (di cui il Bontempo è risultato essere socio occulto) ed intermediario tra il boss e i malavitosi che intendevano incontrarlo, avendo partecipato a incontri con gli altri esponenti del clan, mettendo a disposizione la sua abitazione per il summit organizzativo tenutosi il 4 marzo 2021, adoperandosi in modo sistematico per la realizzazione degli affari illegali, essendosi occupato in prima persona anche di quelli connessi al traffico di stupefacenti oltre che delle estorsioni e degli altri delitti commessi nell'interesse dell'organizzazione, così garantendo l'alimentazione della cassa della famiglia mafiosa da destinare al sostegno dei sodali detenuti; in Caltanissetta, dall'ottobre 2020 fino alla data della contestazione (capo a); - estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una s.a.s. dedita al commercio di auto, consumata in data 16 aprile 2021 (capo g); - partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (capo h), essendosi occupato, in concorso con altri soggetti anch'essi facenti parte dell'associazione mafiosa e in ossequio alle direttive impartite dal Buontempo, della commercializzazione delle sostanze, della raccolta dei relativi proventi e della tenuta delle relazioni con taluni fornitori (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), con l'aggravante del carattere armato dell'associazione e dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso; in Caltanissetta fino al maggio 2021; - più delitti ex art. 73 d.P.R. cit. (capi i e j) per le le cessioni di sostanza stupefacente effettuate il 16 e il 17 marzo 2021, in Caltanissetta.1.2 I! Tribunale ha proceduto alla ricostruzione - con l'ausilio di varie fonti di prova (fra cui l'analisi degli accertamenti contenuti in diverso procedimento penale, gli esiti di particolari servizi captativi, ambientali e telefonici, gli esiti dei servizi di videoripresa e osservazione) - dell'attività criminale portata avanti dal nuovo sodalizio mafioso - radicato, quale articolazione periferica, nell'area tradizionale di competenza di cosa nostra - incentrando l'analisi sul ruolo di Buontempo. Secondo il Tribunale, quest'ultimo, dopo la scarcerazione avvenuta nel 2011, aveva assunto un ruolo di primo piano, grazie al vuoto di potere determinato dalle carcerazioni e dalle collaborazioni con la giustizia di molti esponenti di spicco; le indagini, svolte a partire dall'ottobre 2020, a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle stesse in relazione a diverso procedimento penale, consentivano di identificare come suoi stretti collaboratori, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ampiamente riportati nell'ordinanza impugnata, vengono ritenuti altamente indicativi della riconducibilità al gruppo di alcune condotte contestate, anche per il disvelamento delle strategie adottate per tentare di evitare di essere intercettati ed in ragione della chiarezza dei contenuti dichiarativi e della certa riferibilità ai soggetti indagati delle affermazioni captate. In sintesi, il Meli, tratteggiato attraverso la descrizione degli specifici episodi che lo vedono protagonista, viene descritto quale soggetto pienamente intraneo al sodalizio, essendo emerso che egli non esercitasse alcuna azione senza il preventivo assenso del Buontempo, neppure per trattare le cessioni di stupefacenti nei confronti di terzi. Rileva, pertanto, l'apporto fornito in maniera durevole e continuativa per il conseguimento dei fini criminosi del ristretto clan, con la piena coscienza dei metodi e la condivisione del programma criminoso delineato dal Bontempo (in particolare delineatosi nel summit del 4 marzo 2021 in una casa di campagna del Meli, in cui si discuteva della situazione venutasi a creare dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini afferenti ad altro procedimento penale). 1.4 Oltre alla gravità indiziaria inerente ai due reati associativi, il Tribunale del riesame ha considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento ai reati fine di cui ai capi i) e j), quest'ultimo relativo ad un acquisto, da parte del Meli in concorso con tale Iacona, di una partita di cocaina per il valore di euro 25.000. In tale contesto i giudici del riesame hanno ritenuto anche la piena sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege.2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, nelle forme di legge, chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a). In primo luogo, sostiene la difesa, è stato erroneo trarre elementi indiziari in ordine alla qualificazione come "mafiosa" della associazione a delinquere capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, alla partecipazione alla stessa del ricorrente. Sul tema si sostiene che non viene sciolto il dubbio in ordine al quesito posto dalla difesa in sede di merito (adesione ad un gruppo già esistente o creazione di un nuovo gruppo, con tutto ciò che ne deriva in termini di esistenza o meno del potere di intimidazione verso l'ambiente esterno). Nonostante sia indubbia la caratura criminale del Bontempo, gli elementi emersi nell'indagine non possono ritenersi sintomatici di un suo ruolo apicale all'interno di una famiglia mafiosa. Peraltro, si afferma, è stata omessa ogni forma di valutazione della esistenza di un concreto potere di intimidazione del gruppo, con un conseguente assoggettamento nell'ambito territoriale di riferimento, che prescinda dalla personalità criminale del Bontempo. Si evidenzia che in passato lo stesso Bontempo, pur autore di gravi reati, non era stato ritenuto affiliato al sodalizio mafioso. Del pari illogica è la conclusione della ordinanza gravata secondo cui dagli elementi agli atti emergerebbe una gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'organizzazione mafiosa; sono stati travisati i rapporti tra il Meli e il Bontempo - indicativi, semmai, di un lecito rapporto imprenditoriale- e le intercettazioni sull'asserito pagamento della dazione estorsiva da parte di tale Cristian e sulla cessione di sostanze stupefacenti. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo g). La gravità indiziaria, esclusa per quattro estorsioni originariamente contestate, residuerebbe per l'episodio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ma ciò sulla base del travisamento del testo delle due intercettazioni ambientali, cui non è stato fornito alcun elemento di riscontro. Ebbene, afferma la difesa, è di palese evidenza come il compenso di euro trecento (oggetto di contrattazione) effettivamente versato dal Corsino, senza alcuna minaccia o violenza, riguardasse l'accordo di natura commerciale concluso con il Meli per l'acquisto di una autovettura (non, quindi, il prezzo pagato alla organizzazione mafiosa per l'interessamento alla vicenda).2.3 Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione in riferimento al delitto di cui al capo h). Il Tribunale del riesame, secondo la difesa, ha fornito una motivazione inadeguata e generica nel delineare la partecipazione dell'indagato al gruppo dedito al traffico degli stupefacenti, essendo stato - il corrispondente apparato argomentativo - orientato verso la dimostrazione della sussistenza dell'organizzazione, ma non verso l'accertamento della partecipazione del Meli e in palese contrasto con quanto accertato nel provvedimento riguardante il coindagato Iacona (per la cui posizione è stata esclusa la gravità indiziaria in ordine al reato associativo). L'attività di spaccio era condotta dal ricorrente, ad eccezione di una cessione di modici quantitativi a tale Totò, quasi esclusivamente con lo Iacona a titolo personale, senza la funzionalizzazione al raggiungimento degli scopi della associazione. Infatti, in atti, vi sarebbe la prova della inesistenza di una cassa comune del gruppo, dato che il ricorrente, per l'acquisto dello stupefacente, ha attinto a risorse economiche personali. Risulta, quindi, illogico affermare che un soggetto presuntivamente intraneo ad un'associazione ex art. 74 dpr 309/90, operi autonomamente, disobbedendo alle direttive di quel capo (il Bontempo) di cui dovrebbe avere timore, rispetto e ammirazione. Le altre intercettazioni dimostrano, in ultimo, come il ricorrente non risulti direttamente coinvolto in quella attività propedeutica alla riorganizzazione del gruppo, data pure la mancata partecipazione al summit del 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Con il primo motivo si prospettano fragilità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata essenzialmente su due aspetti : a) la mafiosità del gruppo; b) la identificazione della condotta partecipativa del Meli. 2.1 Prima ancora di esaminare i punti sollevati dalla difesa, vanno tuttavia esposte le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. .Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 2.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 2.3 Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 2.4 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se I giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 3. Ciò posto, va rilevato che quanto alla connotazione mafiosa del gruppo capeggiato dal Bontempo, gli indicatori fattuali espressi nella decisione impugnata resistono - anche in rapporto alla fase procedimentale in cui si colloca la valutazione - alle critiche mosse dal ricorrente. 3.1 Ed invero, ferma restando la avvertita necessità di stabilire, in caso di mafie storiche, una sostanziale continuità tra le diverse forme di aggregazione succedutesi sul medesimo territorio - al fine di ritenere sfruttati i connotati tipici della consorteria mafiosa da parte di soggetti definiti quali 'prosecutori' di una specifica realtà criminale antecedente (v. sul tema Sez. I n. 55359 del 17.6.2016, rv 269039-03) - va rilevato che nel caso in esame sono stati evidenziati concreti elementi fattuali idonei a supportare la tesi di accusa e sviluppati in modo non sindacabile nella presente sede di legittimità. In altre parole, non si tratta di un nucleo associativo che si muove su una direttrice di sfruttamento della semplice 'fama criminale' di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per omicidio e per traffico di stupefacenti), come sostenuto dalla difesa del ricorrente. In modo non illogico, infatti, i giudici del merito hanno valorizzato quali fatti indicativi del radicamento mafioso del gruppo : a) le rimesse di denaro fatte dal gruppo del Bontempo a taluni soggetti detenuti, tipica espressione del solidarismo mafioso; b) la mancata denunzia da parte delle vittime di imposizioni estorsive; c) la vicenda del contrasto insorto tra il Bontempo e Dell'[OSCURATO:PERSONA], documentata dalle conversazioni intercettate (v. pag. 11 e ss. della ordinanza impugnata). 3.2 In particolare, ad avviso del Collegio, proprio da questo ultimo episodio - non efficacemente contestato nell'atto di ricorso - si è desunta, in modo non irragionevole, la continuità operativa tra il gruppo del Bontempo e le famiglie mafiose storiche nissene. A seguito del banale diverbio insorto con Dell'[OSCURATO:PERSONA] - figlio di un soggetto riconosciuto come esponente storico del sodalizio mafioso, Dell'[OSCURATO:PERSONA] - il Bontempo otteneva, secondo la narrazione dell'episodio oggetto di captazione, le scuse proprio da Dell'[OSCURATO:PERSONA], il che ragionevolmente è stato ritenuto fatto indicativo di un 'riconoscimento' - da parte del residuo nucleo storico - della autorità mafiosa conseguita dal Bontempo. Ciò impone di ritenere infondate le doglianze espresse nell'atto di ricorso su tale punto della decisione. 4. Anche in riferimento alla identificazione del contributo associativo del Meli, le doglianze sono infondate.Appare infatti non illogico sostenere - sulla base degli elementi raccolti - che il Meli fosse, in concreto, il soggetto incaricato di mantenere ì contatti tra il Bontempo ed una serie di altre persone, aspetto che - in quanto tale - consente di identificare un ruolo nell'ambito del consorzio associativo, svolto dall'attuale ricorrente. Ed invero, indicative sono - in tale direzione - le conversazioni oggetto di captazione riportate alle pagine 14 e ss. della decisione impugnata (conversazioni dirette, che vedono il Meli svolgere il ruolo dì tramite o di portavoce del Bontempo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonché lo stesso dato storico rappresentato dal fatto che il summit del 4 marzo 2021 (in un momento di particolare delicatezza per il gruppo) si sia svolto nell'abitazione di campagna del Meli, pure in sua solo temporanea presenza. Significativa è inoltre la compresenza del Meli in occasioni in cui il Bontempo verificava l'avvenuto pagamento di ratei estorsiví, come nell'episodio censito in data 18 dicembre 2020, riportato a pagina 16 dell'ordinanza impugnata. Le condotte del Meli, per come sinora emerse, vanno pertanto ben oltre la 'copertura' fornita al Bontempo nella attività economica di rivendita delle auto e consentono di ritenere - sul piano della gravità indiziaria - integrata la fattispecie contestata, con rigetto del primo motivo di ricorso. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti, trattandosi di richieste di rivalutazione in fatto. 5.1 Quanto al concorso nella estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione si basa - in modo univoco - sui contenuti di captazioni di conversazioni, non irragionevolmente ìnterpretate in sede dì merito. Va pertanto ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (ex multis Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. H n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190), aspetti che nel caso in esame non ricorrono, essendo inequivoci i riferimenti espressivi (nei dialoghi tra il Meli e la vittima) alla necessità di un esborso economico che non trova giustificazione di tipo commerciale.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 •Roma, PP.. 5.2 Quanto alla partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico, va rilevato che anche in tal caso la fonte dimostrativa è rappresentata da una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, che hanno consentito di ricostruire - sia pure per un intervallo temporale non elevato - l'attività del gruppo, caratterizzata da una necessità di reperimento immediato di denaro attraverso il controllo di alcuni luoghi di spaccio. Ciò anche in ragione della avvenuta notifica al Bontempo ed altri sodali di un avviso di conclusione delle indagini relativo ad una pregressa attività di spaccio che lasciava presagire una possibile emissione di provvedimenti limitativi della libertà. In simile contesto, il Tribunale ha censito più conversazioni 'dirette' (v. pag. 24 e ss. della ordinanza impugnata) da cui, senza vizi logici, ha desunto che l'attività di spaccio posta in essere dal Meli avveniva esclusivamente nell'interesse del Bontempo e sotto le direttive di quest'ultimo. Abche il rapporto intrattenuto dal Meli con alcuni fornitori (Iacona e Gueli) è stato ragionevolmente collocato nell'ambito dì attività orientate a favorire il gruppo al cui vertice era posto il Bontempo, né la carenza di affectio societatis di uno dei fornitori può rappresentare elemento favorevole per il Meli (derivando dai caratteri della condotta del fornitore e non da quelli della condotta del Meli). Anche in riferimento a tale punto della decisione si tratta pertanto di doglianze essenzialmente in fatto, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità. 6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor
Sentenza Cassazione n. 12904/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris