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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25045/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione dal Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; secondo l'imputazione validata dai Giudici di merito, Castellese aveva falsamente dichiarato, ai Carabinieri della Stazione d Palermo centro, di essere il fratello Alessandro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 496 cod. pen. perché, contrariamente a quanto preteso dal legislatore per la configurazione del reato, l'imputato non era mai stato interrogato sulla propria identità personale ma si era spontaneamente avvicinato ai Carabinieri che erano andati a controllare il fratello Alessandro — in detenzione domiciliare — qualificandosi falsamente.

Ne consegue — sostiene il ricorrente — che il Giudice di merito avrebbe dovuto qualificare la condotta, data la clausola di salvezza presente nella norma, nella diversa fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. ovvero in quella di cui all'art. 378 cod. pen.

L'argomentazione della Corte di appello — secondo cui la norma richiede un interrogatorio in senso tecnico e il prevenuto stava comunque per essere interrogato — sarebbe errata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

1. Il ricorrente contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 494 ovvero in quello di cui all'art. 378 cod. pen., dubitando della riconosciuta tipicità del fatto, con particolare riferimento al mancato "interrogatorio" dell'imputato da parte dei Carabinieri che raccolsero le sue false dichiarazioni di identità.

1.1. Tanto precisato, per illustrare le ragioni della decisione odierna, occorre in primo luogo dare atto di una circostanza di fatto che emerge sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello: l'imputato non è stato interrogato sulla sua identità dai Carabinieri che sostavano nel cortile dell'abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi il fratello Alessandro, che stava scontando una pena in detenzione domiciliare.

Fu il prevenuto che, avvicinatosi spontaneamente ai militari, dichiarò — con evidenti finalità eteroprotettive rispetto alla violazione degli obblighi gravanti sul congiunto detenuto — di essere [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Quanto alla cornice teorica in cui questa vicenda si inserisce, va osservato che il dettato normativo non consente di respingere la ricostruzione del ricorrente circa l'essenzialità, in punto di tipicità del fatto, del previo interpello del dichiarante, giacché l'art. 496, comma 1, cod. pen. recita «Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [...]».

Il dato testuale è inequivoco e — a parere del Collegio — non superabile; né risulta che, nella giurisprudenza di questa Corte, esso sia stato in qualche modo neutralizzato, sì da ritenerla una superfetazione linguistica, ovvero che si sia ragionato mai in termini di interrogatorio "implicito"; la sola apertura ad una forma di interpello diversa da quella classica verbale si legge in Sez. 5, n. 7780 del 26/05/1983, Tanga, Rv. 160377, secondo cui «l'interrogazione, che il reato presuppone, può avvenire sia verbalmente sia attraverso la compilazione di questionari o di moduli a stampa già predisposti dall'ufficio pubblico per il migliore andamento del servizio amministrativo».

1.3. Sulla base di queste premesse, il Collegio non può che rilevare come la sentenza impugnata fondi su un'esegesi non corretta, come emerge dal fatto che, per giustificare la sussunzione della condotta del ricorrente nel delitto di cui all'art. 496 cod. pen., spende due argomentazioni, sotto diversi profili, inconferenti rispetto al thema decidendum che l'appellante poneva al vaglio della Corte di merito.

In primis, la Corte territoriale fa leva sulla previsione di una futuro, ed imminente identificazione che l'avvicinamento dell'imputato ai Carabinieri avrebbe preceduto, ancorandosi ad un dato ipotetico e non emergente dalla descrizione in fatto, laddove non risulta che i militari — che avevano il compito di verificare la presenza in casa di [OSCURATO:PERSONA] — avessero rivolto la loro attenzione verso coloro che sostavano nel cortile e che intendessero identificarli.

Certo il Collegio non nega che, sulla base di un dato di comune esperienza, questa evenienza era possibile, ma la ricostruzione in fatto che le sentenze di merito restituiscono non legittima alcuna certezza in tal senso e non consente di fondare, di conseguenza, una risposta coerente con la struttura della fattispecie alle perplessità dell'appellante, ancorandosi ad un dato di fatto eventuale e futuro.

1.4. Non giova, inoltre, alla tenuta della decisione avversata l'altra argomentazione che la Corte di merito ha utilizzato per respingere l'appello, vale a dire quella secondo cui la falsa dichiarazione dell'imputato circa la propria identità sarebbe stata poi trasfusa in una relazione di servizio e, quindi, in un atto pubblico fidefacente, perché tale argomentazione ha due limiti, che egualmente connotano la decisione come frutto di un'interpretazione non corretta delle norme.

Il primo limite è che, anche in questo caso, i Giudici di appello hanno fondato le proprie considerazioni su un evento futuro ed eventuale, possibile, ma non certo nel suo verificarsi.

Il secondo limite è che l'osservazione della Corte distrettuale non è pertinente rispetto all'auspicata riqualificazione nei reati di sostituzione di persona o di favoreggiamento personale.

La circostanza che la dichiarazione sarebbe poi confluita nella relazione di servizio, "attestando" così, addirittura fino a querela di falso, l'identità del dichiarante, fa leva su due profili — — quello, appunto, della confluenza della dichiarazione privata in un atto pubblico e della funzione attestativa dell'atto — che determinano il tradizionale distinguo non già tra il reato di cui all'art. 496 e quelli di cui agli artt. 494 o 378 cod. pen., ma tra il reato sub iudice e quello, più grave, di cui all'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324; Sez. 5, n. 36834 del 20/07/2016, Mattei, Rv. 268157; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 41135 del 19/10/2010, Marta, Rv. 248910).

2. Da tutto quanto sopra consegue che la sentenza impugnata va annullata e che la Corte di merito, anche eventualmente attingendo a dati di fatto sconosciuti al Collegio e finora non valorizzati, dovrà considerare nuovamente la richiesta di riqualificazione partendo dalle coordinate interpretative sopra fornite e senza incorrere ancora nei vizi di cui sopra si è detto.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 maggio 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione dal Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; secondo l'imputazione validata dai Giudici di merito, Castellese aveva falsamente dichiarato, ai Carabinieri della Stazione d Palermo centro, di essere il fratello Alessandro. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 496 cod. pen. perché, contrariamente a quanto preteso dal legislatore per la configurazione del reato, l'imputato non era mai stato interrogato sulla propria identità personale ma si era spontaneamente avvicinato ai Carabinieri che erano andati a controllare il fratello Alessandro — in detenzione domiciliare — qualificandosi falsamente. Ne consegue — sostiene il ricorrente — che il Giudice di merito avrebbe dovuto qualificare la condotta, data la clausola di salvezza presente nella norma, nella diversa fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. ovvero in quella di cui all'art. 378 cod. pen. L'argomentazione della Corte di appello — secondo cui la norma richiede un interrogatorio in senso tecnico e il prevenuto stava comunque per essere interrogato — sarebbe errata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 1. Il ricorrente contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 494 ovvero in quello di cui all'art. 378 cod. pen., dubitando della riconosciuta tipicità del fatto, con particolare riferimento al mancato "interrogatorio" dell'imputato da parte dei Carabinieri che raccolsero le sue false dichiarazioni di identità. 1.1. Tanto precisato, per illustrare le ragioni della decisione odierna, occorre in primo luogo dare atto di una circostanza di fatto che emerge sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello: l'imputato non è stato interrogato sulla sua identità dai Carabinieri che sostavano nel cortile dell'abitazione dove avrebbe dovuto trovarsi il fratello Alessandro, che stava scontando una pena in detenzione domiciliare. Fu il prevenuto che, avvicinatosi spontaneamente ai militari, dichiarò — con evidenti finalità eteroprotettive rispetto alla violazione degli obblighi gravanti sul congiunto detenuto — di essere [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Quanto alla cornice teorica in cui questa vicenda si inserisce, va osservato che il dettato normativo non consente di respingere la ricostruzione del ricorrente circa l'essenzialità, in punto di tipicità del fatto, del previo interpello del dichiarante, giacché l'art. 496, comma 1, cod. pen. recita «Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [...]». Il dato testuale è inequivoco e — a parere del Collegio — non superabile; né risulta che, nella giurisprudenza di questa Corte, esso sia stato in qualche modo neutralizzato, sì da ritenerla una superfetazione linguistica, ovvero che si sia ragionato mai in termini di interrogatorio "implicito"; la sola apertura ad una forma di interpello diversa da quella classica verbale si legge in Sez. 5, n. 7780 del 26/05/1983, Tanga, Rv. 160377, secondo cui «l'interrogazione, che il reato presuppone, può avvenire sia verbalmente sia attraverso la compilazione di questionari o di moduli a stampa già predisposti dall'ufficio pubblico per il migliore andamento del servizio amministrativo». 1.3. Sulla base di queste premesse, il Collegio non può che rilevare come la sentenza impugnata fondi su un'esegesi non corretta, come emerge dal fatto che, per giustificare la sussunzione della condotta del ricorrente nel delitto di cui all'art. 496 cod. pen., spende due argomentazioni, sotto diversi profili, inconferenti rispetto al thema decidendum che l'appellante poneva al vaglio della Corte di merito. In primis, la Corte territoriale fa leva sulla previsione di una futuro, ed imminente identificazione che l'avvicinamento dell'imputato ai Carabinieri avrebbe preceduto, ancorandosi ad un dato ipotetico e non emergente dalla descrizione in fatto, laddove non risulta che i militari — che avevano il compito di verificare la presenza in casa di [OSCURATO:PERSONA] — avessero rivolto la loro attenzione verso coloro che sostavano nel cortile e che intendessero identificarli. Certo il Collegio non nega che, sulla base di un dato di comune esperienza, questa evenienza era possibile, ma la ricostruzione in fatto che le sentenze di merito restituiscono non legittima alcuna certezza in tal senso e non consente di fondare, di conseguenza, una risposta coerente con la struttura della fattispecie alle perplessità dell'appellante, ancorandosi ad un dato di fatto eventuale e futuro. 1.4. Non giova, inoltre, alla tenuta della decisione avversata l'altra argomentazione che la Corte di merito ha utilizzato per respingere l'appello, vale a dire quella secondo cui la falsa dichiarazione dell'imputato circa la propria identità sarebbe stata poi trasfusa in una relazione di servizio e, quindi, in un atto pubblico fidefacente, perché tale argomentazione ha due limiti, che egualmente connotano la decisione come frutto di un'interpretazione non corretta delle norme. Il primo limite è che, anche in questo caso, i Giudici di appello hanno fondato le proprie considerazioni su un evento futuro ed eventuale, possibile, ma non certo nel suo verificarsi. Il secondo limite è che l'osservazione della Corte distrettuale non è pertinente rispetto all'auspicata riqualificazione nei reati di sostituzione di persona o di favoreggiamento personale. La circostanza che la dichiarazione sarebbe poi confluita nella relazione di servizio, "attestando" così, addirittura fino a querela di falso, l'identità del dichiarante, fa leva su due profili — — quello, appunto, della confluenza della dichiarazione privata in un atto pubblico e della funzione attestativa dell'atto — che determinano il tradizionale distinguo non già tra il reato di cui all'art. 496 e quelli di cui agli artt. 494 o 378 cod. pen., ma tra il reato sub iudice e quello, più grave, di cui all'art. 495 cod. pen. (Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324; Sez. 5, n. 36834 del 20/07/2016, Mattei, Rv. 268157; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 41135 del 19/10/2010, Marta, Rv. 248910). 2. Da tutto quanto sopra consegue che la sentenza impugnata va annullata e che la Corte di merito, anche eventualmente attingendo a dati di fatto sconosciuti al Collegio e finora non valorizzati, dovrà considerare nuovamente la richiesta di riqualificazione partendo dalle coordinate interpretative sopra fornite e senza incorrere ancora nei vizi di cui sopra si è detto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
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