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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 1963

Cassazione n. 12235/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte d'appello di Milano, per quanto qui interessa, ha: ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]; respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accolto, ex art. 599 bis, cod. proc. pen., le richieste di pena concordate tra il pubblico ministero e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, i suddetti imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità per il reato associativo, finalizzato alla commissione di reati tributari e di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, benché, sin dal giudizio di primo grado, egli sia stato assolto da tutti í numerosi reati-fine a lui contestati, in parte perché il fatto non sussiste e in parte per non aver commesso il fatto.

Essendo stato escluso qualsiasi apporto causale del ricorrente ai reati per la cui commissione l'associazione sarebbe stata costituita ed avrebbe operato, si sarebbe dovuta conseguentemente escludere la sua responsabilità anche per il reato associativo.

La conclusione troverebbe conforto nel fatto che, per i coimputati rispetto ai quali era stata riconosciuta responsabilità sia per il reato associativo, sia per i reati-fine, era stato tra tutti riconosciuto il vincolo della continuazione, segno che la commissione di questi ultimi era stata sin dal principio rappresentata dai sodali.

2.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al ritenuto elemento oggettivo di fattispecie in capo al ricorrente, non essendo stato identificato il suo contributo causale rilevante rispetto all'attività illecita del sodalizio, vale a dire la commissione di reati tributari.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata non vi sarebbero al proposito prove dichiarative (non essendosi egli mai occupato di questioni amministrative e fiscali ed essendo dette prove relative soltanto allo svolgimento della sua attività lecita di dirigente del consorzio in relazione alla supervisione dei lavori effettuati presso i committenti dalle società consorziate, senza che la sua attività avesse nesso funzionale rispetto ai reati-fine), né prove ricavabili dalle intercettazioni telefoniche o da documenti (emergendo soltanto condotte successive alla commissione dei reati tributari, rispetto a presunte strategie volte a contrastare gli esiti delle verifiche fiscali in corso, semmai costituenti post-fatto non punibile o, al più, fatti di favoreggiamento).2.2.

Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione - sul punto assente - circa il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non essendo mai state smentite le sue dichiarazioni di essere venuto a conoscenza degli illeciti tributari soltanto nel giugno 2016.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deducono la violazione degli artt. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 e 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per non essere stata pronunciata una sentenza di proscioglimento nel merito in relazione al contestato reato di intestazione fittizia della titolarità della [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione (capo 36), dichiarato prescritto già in primo grado.

Si lamenta, in particolare, che, per un verso, non siano state valorizzate le prove offerte, con cui si documentava come le risorse economiche necessarie per costituire la società e per l'acquisto degli immobili provenissero dal conto corrente del ricorrente, cointestato al di lui fratello; d'altro lato, che all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] non fosse sottoposto, né sottoponibile, a misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, che non fosse provata la consapevolezza del ricorrente circa l'affermata dedizione del medesimo alla commissione di delitti con conseguente insussistenza del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice.

2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 240 bis e 2 cod. pen. e vizio di motivazione per essere stata illegittimamente disposta, in relazione al menzionato reato di cui al capo 36, la confisca di beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - anche per equivalente in relazione alla sua affermata responsabilità per i reati tributari - benché egli non fosse titolare della società, e delle quote societarie intestate al ricorrente, benché il reato fosse stato dichiarato prescritto già in primo grado.

Essendosi ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. - che, riferendosi alla c.d. confisca "allargata", ha natura sanzionatoria - la stessa non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen.

In ogni caso, non vi era mai stata una sentenza di condanna e una valutazione completa del materiale probatorio circa la sussistenza del reato di intestazione fittizia.

3. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dopo un'ampia premessa generale in fatto e sullo svolgimento del processo, in cui si lamenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che egli svolgesse un mero ruolo di prestanome quale amministratore del Consorzio SG e che era stata ritenuta l'inesistenza delle società consorziate fondando il giudizio sulla mera analisi documentale, si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen.per non essere stato indicato il contributo causale dato dal ricorrente all'ideazione o all'esecuzione del reato associativo, ovvero alla ripartizione dei proventi illeciti, non essendo sufficiente un'eventuale consapevolezza connivente delle altrui responsabilità.

Le intercettazioni telefoniche non avevano provato una sua responsabilità e quando egli aveva saputo delle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza si era dimesso dalla carica di amministratore del consorzio SG e aveva presentato denuncia.

In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà ed apparenza della motivazione per essersi questa esclusivamente concentrata - peraltro, con argomentazioni apodittiche, congetturali e contraddittorie che vengono contestate - sulla dimostrazione della pretesa funzione di amministratore apparente del citato consorzio, prestanome degli amministratori di fatto, ciò che tuttavia non comporta corresponsabilità nelle condotte di costoro.

Era emerso come tutti gli illeciti contabili e tributari risultassero dalle scritture contabili delle società consorziate, di cui il ricorrente non si occupava, e le intercettazioni telefoniche davano evidenza del suo mancato concorso nella commissione dei reati.

Si censura, inoltre, l'affermazione della sentenza impugnata circa il fatto che, nel presentare denuncia, il ricorrente avrebbe dato esecuzione ad una strategia orchestrata dai correi.

Da ultimo, si lamenta la contraddittorietà della quantificazione della pena irrogata al ricorrente in confronto al trattamento sanzionatorio riservato ai correi ritenuti ideatori ed esecutori di una lunga serie di reati tributari.

Con la memoria contenente motivi aggiunti successivamente depositata viene approfondita questa censura, rilevandosi come sia altrettanto inspiegabile la più ridotta pena inflitta ad un correo che aveva commesso circa 100 reati in più oltre a quelli contestati al ricorrente.

4. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamentano la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione - definita apparente - con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e all'entità della pena concordata in grado d'appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. 5.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] svolge identiche censure con riguardo alla congruità della pena pure dal medesimo concordata in grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - da esaminarsi congiuntamente in quanto obiettivamente connessi - sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto.

Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362)

1.1. Muovendo, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, deve in primo osservarsi come la sentenza impugnata (pagg. 37; da 42 a 47; da 76 a 79) abbia non illogicamente descritto - sulla base delle prove assunte e senza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] effettui sul punto alcuna contestazione - in che cosa consistesse la struttura associativa deputata alla commissione dei reati tributari e di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ideata e organizzata dai promotori e capi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro, attraverso numerosi prestanome che fungevano da legali rappresentanti degli enti, avevano costituito il Consorzio SG ed una serie di società al primo consorziate, che, tra l'altro, si alternavano nel tempo e che erano soggetti imprenditoriali inesistenti, delle mere "cartiere" - prive di sede, struttura, autonomia operativa, imprenditoriale ed amministrativa - che fungevano da formale datore di lavoro di operai addetti alla macellazione e al disosso delle carni impiegati, presso i committenti, nell'ambito di appalti conclusi dal Consorzio con primarie società nazionali operanti nel settore e poi da questo fittiziamente subappaltati alle (inesistenti) consorziate.

A fronte dei compensi ricevuti dal Consorzio in forza dei contratti di appalto, le società consorziate emettevano a loro volta fatture per la asserita fornitura della manodopera (sostanzialmente dipendente dallo stesso Consorzio) e, per altro verso, accumulavano un inesistente fatturato passivo connesso a prestazioni inesistenti che generava un falso credito IVA poi utilizzato, con il concorso di commercialisti compiacenti che asseveravano le operazioni sul piano fiscale, per compensare, omettendone il versamento, le ritenute, anche previdenziali e assistenziali, sulle stesse formalmente gravanti per l'impiego di lavoratori dipendenti.

L'illecito risparmio in questo modo ottenuto consentiva al Consorzio - che in tal modo dirottava sulle società consorziate, mere "scatole vuote", il carico fiscale e contributivo riferibile alla gestione del personale da esso sostanzialmente gestito - di praticare un prezzo concorrenziale e di aggiudicarsi gli appalti traendo illeciti profitti.

1.2. In questo quadro, come detto, non contestato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di quest'ultimo, assunto con qualifica di dirigente presso il Consorzio SG, è stato non illogicamente ricostruito - in base a prove dichiarative, documentali e derivanti da conversazioni intercettate - quale uomo di fiducia dei due capi dell'associazione a cui spettava il compito di gestire, di fatto, il rapporto di lavoro con la manodopera fittiziamente dipendente della società consorziate, compresi i provvedimenti di sospensione e di licenziamento, che solo successivamente venivano comunicati ai formali legali rappresentanti delle società, venendo pure la retribuzione di costoro decisa da Giordano unitamente a Cereia.

Quest'ultimo partecipava con Giordano e Basile a riunioni finalizzate all'assunzione di decisioni del Consorzio - senza che alle stesse partecipasse invece il formale legale rappresentante dello stesso, Brembilla - e quando nei confronti del medesimo fu avviata la verifica fiscal5 che poi condusse all'accertamento dei fatti da cui è scaturito il procedimento/ al medesimo/ Cereia fu rilasciata dal prestanome Brembilla una delega ad assistere alle operazioni e a sottoscrivere i verbali.

Numerose e chiarissime conversazioni in quel periodo intercettate - ricostruisce la sentenza - attestano non solo la piena consapevolezza del Cereia in ordine alla complessiva attività illecita descritta, ma altresì il suo concreto contributo nel celare il meccanismo fraudolento in sede di verifica fiscale, attuando le direttive dei vertici dell'associazione, e nel proseguire, contestualmente, l'attività illecita del sodalizio, ancora pienamente in corso, nonostante la contraria allegazione del ricorrente che, come più oltre meglio si dirà, confonde il reato associativo con la commissione dei reati-fine: se questi ultimi risultano essere stati commessi in data precedente alle conversazioni intercettate, l'associazione era invece certamente ancora operativa al momento delle intercettazioni, sicché non può certo parlarsi di post-factum non punibile.

Con queste significative fonti di prova (pagg. da 49 a 54) il generico ricorso in alcun modo si confronta.

1.3. Quanto, poi, alle censure mosse con il primo motivo, alla luce dell'acclarato contributo dato dall'imputato all'attività dell'associazione quale più sopra descritto, del tutto condivisibilmente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto da tutti i reati-fine al medesimo contestati, sul rilievo che - al di là degli illeciti ritenuti insussistenti e per i quali tutti gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - per i singoli reati tributari e di omesso versamento da altri commessi non sia stato ravvisato un suo concreto contributo materiale o morale di talché il medesimo è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Il ricorrente confonde la partecipazione al reato associativo - vale a dire alla stabile struttura finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti individuati soltanto nelle loro linee essenziali - con la compartecipazione concorsuale ai reati-fine, per la quale ultima occorre provare uno specifico apporto causale che nella specie non è stato ravvisato, non essendosi Cereia concretamente occupato del disbrigo degli adempimenti fiscali ed amministrativi, né per il Consorzio né per le apparenti società consorziate.

Se la partecipazione al reato associativo non implica, nemmeno per i capi, la sussistenza di un'automatica corresponsabilità anche per il reati-fine, laddove non si provi la sussistenza di un effettivo contributo causale dato a ciascuno di essi (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305) e se, per converso, dalla ripetuta commissione di reati- fine in un certo arco temporale può anche desumersi la partecipazione dell'agente al sodalizio (cfr. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346), è ben possibile che taluno risponda del solo reato associativo senza nel contempo essere ritenuto responsabile di alcun reato-fine pur in concreto commesso.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (pag. 8), l'evento tipico del reato associativo non coincide con la commissione dei reati-fine nemmeno quando questi siano omogenei e perfettamente corrispondenti al programma associativo, 7 evi trattandosi di un delitto contro l'ordine pubblico, posto in pericolo già dall'esistenza di una stabile e permanente organizzazione finalizzata alla commissione di delitti e rispetto al quale il fatto tipico si realizza con la mera condotta di partecipazione al sodalizio.

Laddove si verifichino i richiamati presupposti, il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è integrato e ciascun partecipe ne risponde indipendentemente dal fatto che qualche reato-fine sia poi stato da chicchessia commesso ed indipendentemente dal fatto che il partecipe abbia o meno concorso alla commissione di reati soltanto da altri perpetrati.

Si tratta di principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, anche di recente riaffermati e che vanno qui certamente ribaditi: in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710) e quest'ultima, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia e aa., Rv. 247660).

Alla luce dei principi di cui sopra, dunque, non è ravvisabile alcuna aporia nell'essere stato ritenuto, per altri coimputati, il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine da quelli commessi, trattandosi di indagine logicamente successiva all'avvenuto accertamento di una concreta corresponsabilità per questi ultimi, che nel caso del ricorrente è stata, come detto, esclusa.

2. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per due ordini di ragioni.

2.1. In primo luogo, ricorre nella specie la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Nella specie, pur a fronte di un'articolata esposizione dei motivi d'appello contenuta in sentenza che non menziona la censura per insussistenza del dolo del reato associativo, ciò non è stato fatto, sicché il ricorso è inammissibile per genericità.

2.2. In ogni caso, la doglianza è generica e manifestamente infondata poiché la già citata, articolata, disamina della posizione del Cereia compiuta dalla sentenza impugnata attesta non illogicamente la sua piena consapevolezza circa l'adesione ad una struttura associativa finalizzata alla commissione dei delitti di cui si è detto (v., in particolare, pag. 49) e supporta la conclusione (pag. 54) circa la non credibilità della sua affermazione di essere venuto a conoscenza degli illeciti tributari soltanto nel giugno del 2016 (quando, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati-fine in epoca successiva, l'associazione era comunque ancora operativa con la piena adesione del ricorrente, come peraltro inequivocabilmente dimostrano le conversazioni telefoniche intercettate che la sentenza riporta).

3. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 1, osserva il Collegio come la sentenza - con articolata e non illogica motivazione (pagg. da 58 a 67), con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta - abbia diffusamente indicato i numerosi elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, che hanno indotto il giudice d'appello non solo ad escludere la sussistenza di una evidente causa di proscioglimento, dichiarabile ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato al capo 36 e dichiarato prescritto già in primo grado, ma anche ad affermare con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] e i numerosi immobili da questa posseduti appartenessero a [OSCURATO:PERSONA], essendosi [OSCURATO:PERSONA] prestato a fungere da mero prestanome ed intestatario fittizio al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione a cui il Giordano poteva essere sottoposto per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi.

Con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, le censure proposte dal ricorrente - ripetitive di talune doglianze proposte con l'appello ed inidonee a dimostrare un travisamento della prova (in particolare, di quella documentale, neppure illustrata o allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza) - non scalfiscono la logicità della conclusione.

Quanto alla censura che la sentenza non esamini il profilo dell'assenza di dolo specifico in capo al Cereia circa la consapevolezza che all'epoca di commissione del reato istantaneo (marzo 2012) [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nelle condizioni per poter essere attinto da misure di prevenzione patrimoniale, la circostanza è fondata, ma irrilevante.

Dagli atti, infatti, non risulta - né il ricorrente la allega - la prova evidente dell'insussistenza di tale consapevolezza, idonea a sorreggere una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendo invece ciò emergere in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Difetta, pertanto, un concreto interesse che sul punto legittimi l'impugnazione, dovendo farsi applicazione del principio giusta il quale non sono in tali casi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro se non prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670).

4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per mancanza d'interesse e conseguente genericità.

Come più sopra si è osservato, la sentenza ha accertato - sul punto in modo pieno e compiuto, con accertamento che si sottrae a censure - che le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] e i beni del suo patrimonio appartengono a [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e, non a caso, la sentenza di primo grado ne ha disposto la confisca nei confronti del primo.

Quest'ultimo, pertanto, non ha interesse a dolersi dell'intervenuta confisca di quei beni e tale ragione - assorbente - esonera il Collegio dall'affrontare le altre censure proposte con il motivo qui in esame.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

5.1. In violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., le prime 21 pagine del ricorso non indicano i capi o punti della decisione a cui, in quella parte, l'impugnazione si riferisce, né i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. sui quali si intende sollecitare il sindacato di questa Corte nei confronti della sentenza impugnata, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure, e sembrano invece riproporre, con generiche critiche, le doglianze devolute con l'appello e disattese dalla Corte territoriale.

Va al proposito ribadito, pertanto, che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

I motivi di ricorso per cassazione possono anche riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello, ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

Richiamando quanto più sopra osservato (§. 1.1.), può qui soltanto rimandarsi all'articolata e non illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata per descrivere l'illecito sistema messo in piedi dall'associazione criminale oggetto di contestazione, la cui correttezza non viene in alcun modo scalfita dalla generiche allegazioni contenute nelle prime 21 pagine del ricorso, che, al più, per quanto è dato comprendere dalla non chiara esposizione, si limitano a sollecitare a questa Corte una inammissibile, diversa, ricostruzione del fatto.

5.2. Quanto alla doglianza di erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. per essere stata ritenuta la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, le censure proposte in ricorso sono meramente ripetitive di quelle devolute con l'appello, puntualmente analizzate dalla sentenza impugnata e disattese con non illogiche argomentazioni con le quali il ricorrente neppure completamente si confronta.

Ed invero, la sentenza motiva in modo articolato sia quanto al ruolo di prestanome del Brembilla quale formale amministratore del Consorzio, in realtà gestito dai promotori dell'associazione Giordano e Basile, con l'ausilio del fidato Cereia, sia quanto al consapevole contributo dato dal ricorrente quale prezzolato ingranaggio, fondamentale in quanto legale rappresentante del Consorzio, del meccanismo operativo illecito allestito dall'organizzazione criminale, prono all'esecuzione delle direttive che gli venivano impartite dai vertici associativi rispetto ai quali egli si era messo a totale disposizione, sino alla presentazione dell'esposto all'autorità giudiziaria, parimenti effettuato in esecuzione di una strategia da altri decisa in ambito associativo (pagg. 69 - 81).

Giusta i principi di diritto esposti supra, sub §. 1, le censure che il ricorrente muove a questa ricostruzione costituiscono mere doglianze di fatto inammissibili nel giudizio di legittimità.

5.3. La doglianza sul trattamento sanzionatorio, da ultimo, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di vizio di mancanza di motivazione rispetto ad un punto non dedotto nei motivi d'appello.Già si è detto che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).

Nella specie, pur a fronte di un'articolata esposizione dei motivi d'appello contenuta in sentenza, che non reca alcun profilo di doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, ciò non è stato fatto, sicché il ricorso è sul punto inammissibile anche per genericità.

6. Quanto ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi contestano il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata tra le parti in sentenza nei loro confronti emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ed il primo lamenta altresì il difetto di motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che l'accordo delle parti, intervenuto in grado d'appello, in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), osserva il Collegio come si tratti di motivi palesemente non deducibili con il ricorso per cassazione, come anche ricavabile dalla previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che in tali casi prevede addirittura la declaratoria di inammissibilità con provvedimento assunto de plano.

7. Tutti e quattro i ricorsi debbono pertanto essere dichiarati inammissibili ed alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte d'appello di Milano, per quanto qui interessa, ha: ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]; respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accolto, ex art. 599 bis, cod. proc. pen., le richieste di pena concordate tra il pubblico ministero e gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, i suddetti imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sua responsabilità per il reato associativo, finalizzato alla commissione di reati tributari e di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, benché, sin dal giudizio di primo grado, egli sia stato assolto da tutti í numerosi reati-fine a lui contestati, in parte perché il fatto non sussiste e in parte per non aver commesso il fatto. Essendo stato escluso qualsiasi apporto causale del ricorrente ai reati per la cui commissione l'associazione sarebbe stata costituita ed avrebbe operato, si sarebbe dovuta conseguentemente escludere la sua responsabilità anche per il reato associativo. La conclusione troverebbe conforto nel fatto che, per i coimputati rispetto ai quali era stata riconosciuta responsabilità sia per il reato associativo, sia per i reati-fine, era stato tra tutti riconosciuto il vincolo della continuazione, segno che la commissione di questi ultimi era stata sin dal principio rappresentata dai sodali. 2.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al ritenuto elemento oggettivo di fattispecie in capo al ricorrente, non essendo stato identificato il suo contributo causale rilevante rispetto all'attività illecita del sodalizio, vale a dire la commissione di reati tributari. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata non vi sarebbero al proposito prove dichiarative (non essendosi egli mai occupato di questioni amministrative e fiscali ed essendo dette prove relative soltanto allo svolgimento della sua attività lecita di dirigente del consorzio in relazione alla supervisione dei lavori effettuati presso i committenti dalle società consorziate, senza che la sua attività avesse nesso funzionale rispetto ai reati-fine), né prove ricavabili dalle intercettazioni telefoniche o da documenti (emergendo soltanto condotte successive alla commissione dei reati tributari, rispetto a presunte strategie volte a contrastare gli esiti delle verifiche fiscali in corso, semmai costituenti post-fatto non punibile o, al più, fatti di favoreggiamento).2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione - sul punto assente - circa il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non essendo mai state smentite le sue dichiarazioni di essere venuto a conoscenza degli illeciti tributari soltanto nel giugno 2016. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deducono la violazione degli artt. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 e 129, comma 2, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per non essere stata pronunciata una sentenza di proscioglimento nel merito in relazione al contestato reato di intestazione fittizia della titolarità della [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione (capo 36), dichiarato prescritto già in primo grado. Si lamenta, in particolare, che, per un verso, non siano state valorizzate le prove offerte, con cui si documentava come le risorse economiche necessarie per costituire la società e per l'acquisto degli immobili provenissero dal conto corrente del ricorrente, cointestato al di lui fratello; d'altro lato, che all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] non fosse sottoposto, né sottoponibile, a misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, che non fosse provata la consapevolezza del ricorrente circa l'affermata dedizione del medesimo alla commissione di delitti con conseguente insussistenza del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 240 bis e 2 cod. pen. e vizio di motivazione per essere stata illegittimamente disposta, in relazione al menzionato reato di cui al capo 36, la confisca di beni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - anche per equivalente in relazione alla sua affermata responsabilità per i reati tributari - benché egli non fosse titolare della società, e delle quote societarie intestate al ricorrente, benché il reato fosse stato dichiarato prescritto già in primo grado. Essendosi ritenuta applicabile la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. - che, riferendosi alla c.d. confisca "allargata", ha natura sanzionatoria - la stessa non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen. In ogni caso, non vi era mai stata una sentenza di condanna e una valutazione completa del materiale probatorio circa la sussistenza del reato di intestazione fittizia. 3. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dopo un'ampia premessa generale in fatto e sullo svolgimento del processo, in cui si lamenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che egli svolgesse un mero ruolo di prestanome quale amministratore del Consorzio SG e che era stata ritenuta l'inesistenza delle società consorziate fondando il giudizio sulla mera analisi documentale, si eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen.per non essere stato indicato il contributo causale dato dal ricorrente all'ideazione o all'esecuzione del reato associativo, ovvero alla ripartizione dei proventi illeciti, non essendo sufficiente un'eventuale consapevolezza connivente delle altrui responsabilità. Le intercettazioni telefoniche non avevano provato una sua responsabilità e quando egli aveva saputo delle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza si era dimesso dalla carica di amministratore del consorzio SG e aveva presentato denuncia. In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà ed apparenza della motivazione per essersi questa esclusivamente concentrata - peraltro, con argomentazioni apodittiche, congetturali e contraddittorie che vengono contestate - sulla dimostrazione della pretesa funzione di amministratore apparente del citato consorzio, prestanome degli amministratori di fatto, ciò che tuttavia non comporta corresponsabilità nelle condotte di costoro. Era emerso come tutti gli illeciti contabili e tributari risultassero dalle scritture contabili delle società consorziate, di cui il ricorrente non si occupava, e le intercettazioni telefoniche davano evidenza del suo mancato concorso nella commissione dei reati. Si censura, inoltre, l'affermazione della sentenza impugnata circa il fatto che, nel presentare denuncia, il ricorrente avrebbe dato esecuzione ad una strategia orchestrata dai correi. Da ultimo, si lamenta la contraddittorietà della quantificazione della pena irrogata al ricorrente in confronto al trattamento sanzionatorio riservato ai correi ritenuti ideatori ed esecutori di una lunga serie di reati tributari. Con la memoria contenente motivi aggiunti successivamente depositata viene approfondita questa censura, rilevandosi come sia altrettanto inspiegabile la più ridotta pena inflitta ad un correo che aveva commesso circa 100 reati in più oltre a quelli contestati al ricorrente. 4. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamentano la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione - definita apparente - con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e all'entità della pena concordata in grado d'appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] svolge identiche censure con riguardo alla congruità della pena pure dal medesimo concordata in grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - da esaminarsi congiuntamente in quanto obiettivamente connessi - sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendosi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) 1.1. Muovendo, per ragioni di ordine logico, dal secondo motivo, deve in primo osservarsi come la sentenza impugnata (pagg. 37; da 42 a 47; da 76 a 79) abbia non illogicamente descritto - sulla base delle prove assunte e senza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] effettui sul punto alcuna contestazione - in che cosa consistesse la struttura associativa deputata alla commissione dei reati tributari e di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ideata e organizzata dai promotori e capi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro, attraverso numerosi prestanome che fungevano da legali rappresentanti degli enti, avevano costituito il Consorzio SG ed una serie di società al primo consorziate, che, tra l'altro, si alternavano nel tempo e che erano soggetti imprenditoriali inesistenti, delle mere "cartiere" - prive di sede, struttura, autonomia operativa, imprenditoriale ed amministrativa - che fungevano da formale datore di lavoro di operai addetti alla macellazione e al disosso delle carni impiegati, presso i committenti, nell'ambito di appalti conclusi dal Consorzio con primarie società nazionali operanti nel settore e poi da questo fittiziamente subappaltati alle (inesistenti) consorziate. A fronte dei compensi ricevuti dal Consorzio in forza dei contratti di appalto, le società consorziate emettevano a loro volta fatture per la asserita fornitura della manodopera (sostanzialmente dipendente dallo stesso Consorzio) e, per altro verso, accumulavano un inesistente fatturato passivo connesso a prestazioni inesistenti che generava un falso credito IVA poi utilizzato, con il concorso di commercialisti compiacenti che asseveravano le operazioni sul piano fiscale, per compensare, omettendone il versamento, le ritenute, anche previdenziali e assistenziali, sulle stesse formalmente gravanti per l'impiego di lavoratori dipendenti. L'illecito risparmio in questo modo ottenuto consentiva al Consorzio - che in tal modo dirottava sulle società consorziate, mere "scatole vuote", il carico fiscale e contributivo riferibile alla gestione del personale da esso sostanzialmente gestito - di praticare un prezzo concorrenziale e di aggiudicarsi gli appalti traendo illeciti profitti. 1.2. In questo quadro, come detto, non contestato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di quest'ultimo, assunto con qualifica di dirigente presso il Consorzio SG, è stato non illogicamente ricostruito - in base a prove dichiarative, documentali e derivanti da conversazioni intercettate - quale uomo di fiducia dei due capi dell'associazione a cui spettava il compito di gestire, di fatto, il rapporto di lavoro con la manodopera fittiziamente dipendente della società consorziate, compresi i provvedimenti di sospensione e di licenziamento, che solo successivamente venivano comunicati ai formali legali rappresentanti delle società, venendo pure la retribuzione di costoro decisa da Giordano unitamente a Cereia. Quest'ultimo partecipava con Giordano e Basile a riunioni finalizzate all'assunzione di decisioni del Consorzio - senza che alle stesse partecipasse invece il formale legale rappresentante dello stesso, Brembilla - e quando nei confronti del medesimo fu avviata la verifica fiscal5 che poi condusse all'accertamento dei fatti da cui è scaturito il procedimento/ al medesimo/ Cereia fu rilasciata dal prestanome Brembilla una delega ad assistere alle operazioni e a sottoscrivere i verbali. Numerose e chiarissime conversazioni in quel periodo intercettate - ricostruisce la sentenza - attestano non solo la piena consapevolezza del Cereia in ordine alla complessiva attività illecita descritta, ma altresì il suo concreto contributo nel celare il meccanismo fraudolento in sede di verifica fiscale, attuando le direttive dei vertici dell'associazione, e nel proseguire, contestualmente, l'attività illecita del sodalizio, ancora pienamente in corso, nonostante la contraria allegazione del ricorrente che, come più oltre meglio si dirà, confonde il reato associativo con la commissione dei reati-fine: se questi ultimi risultano essere stati commessi in data precedente alle conversazioni intercettate, l'associazione era invece certamente ancora operativa al momento delle intercettazioni, sicché non può certo parlarsi di post-factum non punibile. Con queste significative fonti di prova (pagg. da 49 a 54) il generico ricorso in alcun modo si confronta. 1.3. Quanto, poi, alle censure mosse con il primo motivo, alla luce dell'acclarato contributo dato dall'imputato all'attività dell'associazione quale più sopra descritto, del tutto condivisibilmente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto da tutti i reati-fine al medesimo contestati, sul rilievo che - al di là degli illeciti ritenuti insussistenti e per i quali tutti gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - per i singoli reati tributari e di omesso versamento da altri commessi non sia stato ravvisato un suo concreto contributo materiale o morale di talché il medesimo è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorrente confonde la partecipazione al reato associativo - vale a dire alla stabile struttura finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti individuati soltanto nelle loro linee essenziali - con la compartecipazione concorsuale ai reati-fine, per la quale ultima occorre provare uno specifico apporto causale che nella specie non è stato ravvisato, non essendosi Cereia concretamente occupato del disbrigo degli adempimenti fiscali ed amministrativi, né per il Consorzio né per le apparenti società consorziate. Se la partecipazione al reato associativo non implica, nemmeno per i capi, la sussistenza di un'automatica corresponsabilità anche per il reati-fine, laddove non si provi la sussistenza di un effettivo contributo causale dato a ciascuno di essi (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305) e se, per converso, dalla ripetuta commissione di reati- fine in un certo arco temporale può anche desumersi la partecipazione dell'agente al sodalizio (cfr. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346), è ben possibile che taluno risponda del solo reato associativo senza nel contempo essere ritenuto responsabile di alcun reato-fine pur in concreto commesso. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (pag. 8), l'evento tipico del reato associativo non coincide con la commissione dei reati-fine nemmeno quando questi siano omogenei e perfettamente corrispondenti al programma associativo, 7 evi trattandosi di un delitto contro l'ordine pubblico, posto in pericolo già dall'esistenza di una stabile e permanente organizzazione finalizzata alla commissione di delitti e rispetto al quale il fatto tipico si realizza con la mera condotta di partecipazione al sodalizio. Laddove si verifichino i richiamati presupposti, il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è integrato e ciascun partecipe ne risponde indipendentemente dal fatto che qualche reato-fine sia poi stato da chicchessia commesso ed indipendentemente dal fatto che il partecipe abbia o meno concorso alla commissione di reati soltanto da altri perpetrati. Si tratta di principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, anche di recente riaffermati e che vanno qui certamente ribaditi: in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710) e quest'ultima, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia e aa., Rv. 247660). Alla luce dei principi di cui sopra, dunque, non è ravvisabile alcuna aporia nell'essere stato ritenuto, per altri coimputati, il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i reati-fine da quelli commessi, trattandosi di indagine logicamente successiva all'avvenuto accertamento di una concreta corresponsabilità per questi ultimi, che nel caso del ricorrente è stata, come detto, esclusa. 2. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per due ordini di ragioni. 2.1. In primo luogo, ricorre nella specie la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie, pur a fronte di un'articolata esposizione dei motivi d'appello contenuta in sentenza che non menziona la censura per insussistenza del dolo del reato associativo, ciò non è stato fatto, sicché il ricorso è inammissibile per genericità. 2.2. In ogni caso, la doglianza è generica e manifestamente infondata poiché la già citata, articolata, disamina della posizione del Cereia compiuta dalla sentenza impugnata attesta non illogicamente la sua piena consapevolezza circa l'adesione ad una struttura associativa finalizzata alla commissione dei delitti di cui si è detto (v., in particolare, pag. 49) e supporta la conclusione (pag. 54) circa la non credibilità della sua affermazione di essere venuto a conoscenza degli illeciti tributari soltanto nel giugno del 2016 (quando, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati-fine in epoca successiva, l'associazione era comunque ancora operativa con la piena adesione del ricorrente, come peraltro inequivocabilmente dimostrano le conversazioni telefoniche intercettate che la sentenza riporta). 3. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Richiamando i principi di diritto esposti supra, sub § 1, osserva il Collegio come la sentenza - con articolata e non illogica motivazione (pagg. da 58 a 67), con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta - abbia diffusamente indicato i numerosi elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, che hanno indotto il giudice d'appello non solo ad escludere la sussistenza di una evidente causa di proscioglimento, dichiarabile ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, contestato al capo 36 e dichiarato prescritto già in primo grado, ma anche ad affermare con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] e i numerosi immobili da questa posseduti appartenessero a [OSCURATO:PERSONA], essendosi [OSCURATO:PERSONA] prestato a fungere da mero prestanome ed intestatario fittizio al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione a cui il Giordano poteva essere sottoposto per essere abitualmente dedito a traffici delittuosi. Con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, le censure proposte dal ricorrente - ripetitive di talune doglianze proposte con l'appello ed inidonee a dimostrare un travisamento della prova (in particolare, di quella documentale, neppure illustrata o allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza) - non scalfiscono la logicità della conclusione. Quanto alla censura che la sentenza non esamini il profilo dell'assenza di dolo specifico in capo al Cereia circa la consapevolezza che all'epoca di commissione del reato istantaneo (marzo 2012) [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nelle condizioni per poter essere attinto da misure di prevenzione patrimoniale, la circostanza è fondata, ma irrilevante. Dagli atti, infatti, non risulta - né il ricorrente la allega - la prova evidente dell'insussistenza di tale consapevolezza, idonea a sorreggere una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendo invece ciò emergere in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Difetta, pertanto, un concreto interesse che sul punto legittimi l'impugnazione, dovendo farsi applicazione del principio giusta il quale non sono in tali casi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro se non prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670). 4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per mancanza d'interesse e conseguente genericità. Come più sopra si è osservato, la sentenza ha accertato - sul punto in modo pieno e compiuto, con accertamento che si sottrae a censure - che le quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] e i beni del suo patrimonio appartengono a [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e, non a caso, la sentenza di primo grado ne ha disposto la confisca nei confronti del primo. Quest'ultimo, pertanto, non ha interesse a dolersi dell'intervenuta confisca di quei beni e tale ragione - assorbente - esonera il Collegio dall'affrontare le altre censure proposte con il motivo qui in esame. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 5.1. In violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., le prime 21 pagine del ricorso non indicano i capi o punti della decisione a cui, in quella parte, l'impugnazione si riferisce, né i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. sui quali si intende sollecitare il sindacato di questa Corte nei confronti della sentenza impugnata, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure, e sembrano invece riproporre, con generiche critiche, le doglianze devolute con l'appello e disattese dalla Corte territoriale. Va al proposito ribadito, pertanto, che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). I motivi di ricorso per cassazione possono anche riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello, ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). Richiamando quanto più sopra osservato (§. 1.1.), può qui soltanto rimandarsi all'articolata e non illogica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata per descrivere l'illecito sistema messo in piedi dall'associazione criminale oggetto di contestazione, la cui correttezza non viene in alcun modo scalfita dalla generiche allegazioni contenute nelle prime 21 pagine del ricorso, che, al più, per quanto è dato comprendere dalla non chiara esposizione, si limitano a sollecitare a questa Corte una inammissibile, diversa, ricostruzione del fatto. 5.2. Quanto alla doglianza di erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. per essere stata ritenuta la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, le censure proposte in ricorso sono meramente ripetitive di quelle devolute con l'appello, puntualmente analizzate dalla sentenza impugnata e disattese con non illogiche argomentazioni con le quali il ricorrente neppure completamente si confronta. Ed invero, la sentenza motiva in modo articolato sia quanto al ruolo di prestanome del Brembilla quale formale amministratore del Consorzio, in realtà gestito dai promotori dell'associazione Giordano e Basile, con l'ausilio del fidato Cereia, sia quanto al consapevole contributo dato dal ricorrente quale prezzolato ingranaggio, fondamentale in quanto legale rappresentante del Consorzio, del meccanismo operativo illecito allestito dall'organizzazione criminale, prono all'esecuzione delle direttive che gli venivano impartite dai vertici associativi rispetto ai quali egli si era messo a totale disposizione, sino alla presentazione dell'esposto all'autorità giudiziaria, parimenti effettuato in esecuzione di una strategia da altri decisa in ambito associativo (pagg. 69 - 81). Giusta i principi di diritto esposti supra, sub §. 1, le censure che il ricorrente muove a questa ricostruzione costituiscono mere doglianze di fatto inammissibili nel giudizio di legittimità. 5.3. La doglianza sul trattamento sanzionatorio, da ultimo, è inammissibile per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di vizio di mancanza di motivazione rispetto ad un punto non dedotto nei motivi d'appello.Già si è detto che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie, pur a fronte di un'articolata esposizione dei motivi d'appello contenuta in sentenza, che non reca alcun profilo di doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio, ciò non è stato fatto, sicché il ricorso è sul punto inammissibile anche per genericità. 6. Quanto ai ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi contestano il vizio di mancanza della motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata tra le parti in sentenza nei loro confronti emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ed il primo lamenta altresì il difetto di motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che l'accordo delle parti, intervenuto in grado d'appello, in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), osserva il Collegio come si tratti di motivi palesemente non deducibili con il ricorso per cassazione, come anche ricavabile dalla previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che in tali casi prevede addirittura la declaratoria di inammissibilità con provvedimento assunto de plano. 7. Tutti e quattro i ricorsi debbono pertanto essere dichiarati inammissibili ed alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in f
Sentenza Cassazione n. 12235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris