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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 20506/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24808/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Marcello , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2022 della CORTE d'APPELLO di Catania pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: con ricorso del 16.6.2018 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa che Locazione uso abitativo aveva stipulato in data 21.12.1993 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] , successivamente rinnovato sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chie deva la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati il 25.5.2009 e il 2.1.2017 per violazione degli artt. 2 e 13 l. 431/1998; il ricorrente aggiun geva che il contratto del 2.1.2017 era altresì annullabile per violenza morale, avendo il locatore imposto l’accettazione delle condizioni contrattuali sotto la minaccia del mancato rinnovo;in via subordinata, il ricorrente chie deva la risoluzione dei contratti ai sensi degli artt. 1578, 1580e 1581 cod. civ.; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delledomande e deducendo la validità ed efficacia dei contratti del 2009 e del 2017, con cui era stato novato il rapporto obbligatorio; in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore; con sentenza n. 4189/2021, pubblicata il 13.10.2021 , il Tribunale di Catania, rigettata ogni altra domanda,dichiarava risolto il contratto per i vizi di cui all’art. 1580 cod. civ., ordinava al conduttore il rilascio dell’immobile locato e condannava il locatore a restituire al ricorrente il deposito cauzionale di euro 194,00, compensando le spese di lite; tale lasentenza era impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Catania, che con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], gravandolo delle spese del grado; contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto affidatoa due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; il resistente hadepositato memoria illustrativa.

Considerato che: è pendente altro ricorso, iscritto al n. r.g. 17196 /2021, promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diversa sentenza della Corte d’appello di Catania, ma relativo alla medesima vicenda; "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresìessere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità , ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie" (v.

Cass., Sez.

Un., 23 gennaio2013, n. 1521; Cass., sez.

V, 30 ottobre 2018, n. 27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 17196/2021, fissato per la stessa adunanza camerale, vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.

P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., del presente procedimento a quello iscrittoal n. r.g. 17196/2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data13 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24808/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Marcello , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2022 della CORTE d'APPELLO di Catania pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: con ricorso del 16.6.2018 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa che Locazione uso abitativo aveva stipulato in data 21.12.1993 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sito a [OSCURATO:PERSONA] , successivamente rinnovato sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chie deva la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati il 25.5.2009 e il 2.1.2017 per violazione degli artt. 2 e 13 l. 431/1998; il ricorrente aggiun geva che il contratto del 2.1.2017 era altresì annullabile per violenza morale, avendo il locatore imposto l’accettazione delle condizioni contrattuali sotto la minaccia del mancato rinnovo;in via subordinata, il ricorrente chie deva la risoluzione dei contratti ai sensi degli artt. 1578, 1580e 1581 cod. civ.; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delledomande e deducendo la validità ed efficacia dei contratti del 2009 e del 2017, con cui era stato novato il rapporto obbligatorio; in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore; con sentenza n. 4189/2021, pubblicata il 13.10.2021 , il Tribunale di Catania, rigettata ogni altra domanda,dichiarava risolto il contratto per i vizi di cui all’art. 1580 cod. civ., ordinava al conduttore il rilascio dell’immobile locato e condannava il locatore a restituire al ricorrente il deposito cauzionale di euro 194,00, compensando le spese di lite; tale lasentenza era impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Catania, che con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], gravandolo delle spese del grado; contro la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto affidatoa due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso; il resistente hadepositato memoria illustrativa. Considerato che: è pendente altro ricorso, iscritto al n. r.g. 17196 /2021, promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diversa sentenza della Corte d’appello di Catania, ma relativo alla medesima vicenda; "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresìessere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità , ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie" (v. Cass., Sez. Un., 23 gennaio2013, n. 1521; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 17196/2021, fissato per la stessa adunanza camerale, vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare. P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., del presente procedimento a quello iscrittoal n. r.g. 17196/2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data13 maggio 2025.
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