CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA pV sul ricorso 5416-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6603/19/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 14/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di imposta di registro; che l'Agenzia delle Entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO Considerato che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 e che il contribuente ha rinunziato al giudizio a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (come si evince dalla documentazione in atti), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma