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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45805/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con un solo motivo, il difensore dell'imputata denuncia, anche ai sensi degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello risposto alle puntuali e precise contestazioni dell'appellante.

3. Con memoria in data 14 ottobre 2022, il difensore della ricorrente ha portato a conoscenza della Corte l'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione della stessa da parte dell'imputata.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al capo A) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, non essendo manifestamente infondate le doglianze articolate con riferimento ad esso.

5. La stessa sentenza deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo B) perché il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. è estinto per intervenuta remissione di querela, tanto risultando regolarmente avvenuto sulla base di quanto attestato nei verbali allegati, redatti presso la Stazione dei Carabinieri di Patti, senza che siano riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti.

Le spese del procedimento devono essere poste a carico della querelata, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo A), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; annulla la stessa sentenza senza rinvio, quanto al capo B), perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico della querelata.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un solo motivo, il difensore dell'imputata denuncia, anche ai sensi degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello risposto alle puntuali e precise contestazioni dell'appellante. 3. Con memoria in data 14 ottobre 2022, il difensore della ricorrente ha portato a conoscenza della Corte l'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione della stessa da parte dell'imputata. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al capo A) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, non essendo manifestamente infondate le doglianze articolate con riferimento ad esso. 5. La stessa sentenza deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo B) perché il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. è estinto per intervenuta remissione di querela, tanto risultando regolarmente avvenuto sulla base di quanto attestato nei verbali allegati, redatti presso la Stazione dei Carabinieri di Patti, senza che siano riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti. Le spese del procedimento devono essere poste a carico della querelata, come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo A), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; annulla la stessa sentenza senza rinvio, quanto al capo B), perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 45805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris