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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 1981

Cassazione n. 01570/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata con trasmissione degli atti alla Corte del merito per nuovo giudizio udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente confermato quella appellata resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] per una delle condotte contestate al capo al) della rubrica, confermandone nel resto la responsabilità per gli altri fatti a giudizio descritti al capo a), uniti dal Vincolo della continuazione e tutti puniti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo in coerenza il trattamento sanzionatorio irrogato.

2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta, con due diverse censure suscettibili di trattazione unitaria, violazione dell'art. 598-bis, comma 2, ee20- ter cod. proc. pen.

Pur avendo la difesa tempestivamente chiesto la trattazione orale dell'appello e sollecitato il differimento dell'udienza per l'impedimento dell'appellante a presenziare all'udienza (impedimento rappresentato tempestivamente con allegazione della relativa certificazione medica), la Corte del merito ha trattato in via cartolare il processo, rigettando, in ragione delle forme processuali seguite, la richiesta di rinvio dell'udienza, essendo indifferente al fine la presenza dell'imputato.

Da qui le ragioni di nullità prospettate ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera C) e 179 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La riscontrata fondatezza del primo motivo di censura porta all'annullamento della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo che segue.

2. La disamina degli atti trasmessi, favorita dalla natura del vizio prospettato, permette di affermare che, nel caso, la difesa dell'appellante, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., fece istanza di trattazione orale del giudizio, inviando telematicamente apposita richiesta in tal senso all'indirizzo della Corte di riferimento.

Ciò malgrado, la Corte del merito ebbe a trattare e definire in modalità cartolare il processo, rigettando altresì la richiesta di differimento dell'udienza all'uopo fissata con il decreto di citazione - richiesta determinata dall'impedimento dell'appellante prospettato dalla difesa con altra separata istanza- in linea con le forme processuali seguite.

3. Tanto premesso, va ribadito chel in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, ex plurimis, Sez. 6 n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439).

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per un nuovo giudizio di appello, ar05Mtign1=3 con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] • ‘7 t DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata con trasmissione degli atti alla Corte del merito per nuovo giudizio udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente confermato quella appellata resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo [OSCURATO:PERSONA] per una delle condotte contestate al capo al) della rubrica, confermandone nel resto la responsabilità per gli altri fatti a giudizio descritti al capo a), uniti dal Vincolo della continuazione e tutti puniti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo in coerenza il trattamento sanzionatorio irrogato. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta, con due diverse censure suscettibili di trattazione unitaria, violazione dell'art. 598-bis, comma 2, ee20- ter cod. proc. pen. Pur avendo la difesa tempestivamente chiesto la trattazione orale dell'appello e sollecitato il differimento dell'udienza per l'impedimento dell'appellante a presenziare all'udienza (impedimento rappresentato tempestivamente con allegazione della relativa certificazione medica), la Corte del merito ha trattato in via cartolare il processo, rigettando, in ragione delle forme processuali seguite, la richiesta di rinvio dell'udienza, essendo indifferente al fine la presenza dell'imputato. Da qui le ragioni di nullità prospettate ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera C) e 179 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La riscontrata fondatezza del primo motivo di censura porta all'annullamento della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo che segue. 2. La disamina degli atti trasmessi, favorita dalla natura del vizio prospettato, permette di affermare che, nel caso, la difesa dell'appellante, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., fece istanza di trattazione orale del giudizio, inviando telematicamente apposita richiesta in tal senso all'indirizzo della Corte di riferimento. Ciò malgrado, la Corte del merito ebbe a trattare e definire in modalità cartolare il processo, rigettando altresì la richiesta di differimento dell'udienza all'uopo fissata con il decreto di citazione - richiesta determinata dall'impedimento dell'appellante prospettato dalla difesa con altra separata istanza- in linea con le forme processuali seguite. 3. Tanto premesso, va ribadito chel in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (da ultimo, ex plurimis, Sez. 6 n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439). Da qui l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per un nuovo giudizio di appello, ar05Mtign1=3 con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] • ‘7 t DEP
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