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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 07072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiva in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice del merito (cfr. pag. 3), essendo del tutto irrilevante, ai fini di cui si discute, il rilievo sollevato dal ricorrente circa il non breve tempo intercorso tra la data del fatto ed il giudizio di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila m favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per la mancata esclusione degli effetti della recidiva in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dal giudice del merito (cfr. pag. 3), essendo del tutto irrilevante, ai fini di cui si discute, il rilievo sollevato dal ricorrente circa il non breve tempo intercorso tra la data del fatto ed il giudizio di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila m favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 07072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris