CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 30266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnato provvedimento ha respinto l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere imposta a [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Roma del 21 dicembre 2020 in ordine ai delitti di trasferimento fraudolento di valori, concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio e reimpiego di beni di provenienza delittuosa, tutti aggravati dall'art.416 bis. 1 cod. pen.. 2. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza motivazionale (non meglio specificata) la difesa dell'imputato lamenta che l'ordinanza di rigetto non ha rispettato i canoni ermeneutici elaborati dalla corte di cassazione in relazione alla questione del tempo silente rispetto alla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pur a fronte della contestazione di reati rientranti nell'elenco di cui all'art.51 comma 3-bis cod. proc. pen.. In particolare si evidenzia che il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla qualità delle esigenze stesse e che anche nell'ipotesi di presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. La decisione del tribunale non ha poi motivato in ordine alla circostanza che dall'epoca della contestazione tutte le attività della famiglia Rubino siano cessate. Adeguatezza e proporzionalità della misura debbono sussistere per l'intero arco della durata della misura stessa al fine di evitare che la coercizione preventiva trasmodi in espiazione anticipata della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Come noto, per i reati inclusi nel catalogo di cui all'articolo 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. l'articolo 275 c.p.p., relativo ai «criteri di scelta delle misure», al comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3", n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare»; Sez. 3, n. 15463 del 22/2/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Alla luce di tali pronunciamenti, che il collegio condivide, occorre ora valutare se il decorso del tempo possa costituire da solo elemento idoneo a vincere la presunzione e soddisfi, quindi, tale onere di specifica allegazione. La risposta, con riferimento al caso in esame, non può che essere negativa. In primo luogo, come si evince dalla stessa sentenza citata dal ricorrente a pg.3 (Sez. 1, n. 31632/2022) «il tempo trascorso ... ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte ... sintomatiche di perdurante pericolosità ... può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», il che sta a significare che il tempo decorso è uno degli indicatori di cui la valutazione del giudice deve tenere conto. Operazione che il Tribunale del riesame ha correttamente compiuto prendendo in esame tutti gli elementi sottoposti alla sua attenzione (pg.2). In particolare è stata evidenziata la collocazione dell'imputato, pur come gregario, in un contesto criminale estremamente grave ed allarmante nonché la insufficienza, ai fini della presente valutazione, della pretesa dismissione degli assets, dedotta ma non provata ed in ogni caso perché, essendo il Rubino imputato per l'attività di intestazioni fittizie, riciclaggio e reimpiego di beni, "il solo dato formale della intestazione delle attività economiche di famiglia è scarsamente rilevante ai fini cautelari". Il provvedimento impugnato si concentra poi (a cavallo tra pg.2 e pg.3) sulla valutazione della particolare attività ed alle particolari modalità realizzative del disegno criminoso richiesto al Rubino dal consesso criminale, dimostrative di una particolare disponibilità e capacità a portare a compimento il disegno criminale, certamente non elise dal semplice passaggio del tempo e rispetto alle quali la (peraltro indimostrata) dismissione dei cespiti malavitosi è sostanzialmente irrilevante. In secondo luogo, nei procedimenti per reati assistiti dalla presunzione di adeguatezza posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quale quelli di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/1990, essa «è operante non solo nell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma, qualora permangano le esigenze cautelari, anche per tutte le successive vicende de libertate, ed, in particolare, nel caso di richiesta di sostituzione della misura» (S.U., n. 34473, 19/07/2012, Lipari, RV. 253186; conf. S.U.,n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250195-6). Sottolinea la Corte nella sua massima composizione, oltre alla natura eccezionale della norma, che «non risponderebbe a criteri di logica - avuto riguardo alla ratio della disposizione quale individuata già sulla scorta del dato letterale - imporre, per delitti ritenuti dal legislatore di particolare gravità, l'adozione della custodia cautelare in carcere se poi fosse possibile sostituirla con misura meno afflittiva (così come evidenziato da Sez. 2, n. 11749 del 16/02/2011, Armens, Rv. 249686)». Le Sezioni Unite evidenziano inoltre che, dal punto di vista sistematico: a) nel primo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento alla custodia in carcere quale misura da adottare solo ove ogni altra misura risulti inadeguata, è stata usata la formulazione «può essere disposta», mentre con riferimento alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, di cui al successivo periodo, il legislatore ha fatto ricorso alla diversa formulazione «è applicata»: «orbene, non sembra che tale diversa terminologia sia senza significato, posto che il termine "disposta" consente di individuare certamente proprio il momento genetico, a differenza della parola "applicata" che, infatti, risulta poi usata anche nell'art.299 cod. proc. pen. dedicato alla "revoca e sostituzione delle misure"»; b) nell'art. 299 cod. proc. pen., che, come appena ricordato, pur contiene le disposizioni che disciplinano la revoca e la sostituzione delle misure, «vi è, nell'incipit del comma 2, il richiamo alla presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, quale eccezione alla possibilità di sostituzione della misura in corso nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari ovvero quando la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata: risulta dunque chiara l'intenzione del legislatore, avuto riguardo alla collocazione dell'eccezione ed alla formulazione della norma, di aver voluto rendere operativa la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere, prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. 5 pen., per i reati ivi elencati, per l'intera durata della vicenda cautelare e non per il solo momento iniziale in cui detta misura viene disposta». Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004 ha poi precisato che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo». La presunzione de qua, in conclusione, da un lato concretizza una disciplina da ritenersi in termini di «specialità» rispetto a quella ordinaria di valutazione delle esigenze cautelari; dall'altro prevede una «ultrattività» della relativa disciplina rispetto al suo momento genetico, dispiegando i suoi effetti anche nella successiva fase cautelare, escludendo che il tempo decorso dall'inizio della detenzione per lo stesso titolo per cui si procede possa essere qualificato, e valorizzato, in termini di «tempo silente». 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero; consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim