CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 24978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da sé stesso;2026- controricorrente –2659avverso la sentenza n. 1070/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 1063/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello di INPSavverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsoNumero registro generale 5749/2023di [OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire l’annullamento dell’avvisoN umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026di addebito opposto (n. 59820170001978975000) inerente allDaat a pubblicazione 03/09/2026pretesa contributiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] relativa adIl tribunale aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizionedel credito dell’istituto atteso che il primo atto interruttivo erapervenuto al destinatario in data 12/7/2016, oltre il terminequinquennale decorrente dalla data prevista per il pagamento,L’INPS appellava la sentenza ritenendo che ai sensi dell’art.1335 c.c. fosse presunta la conoscenza dell’avviso bonario alladata in cui l’ufficio postale aveva rilasciato l’avviso in giacenzail [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che quindi la prescrizione fosse stata interrottaprima della scadenza del 6/7/2016, e che, in ogni caso, iltermine di prescrizione doveva intendersi sospeso ex art. 2941n.8 c.c. non avendo il professionista compilato il quadro RR delModello Unico, così occultando il debito contributivo.La Corte d’appello ha ritenuto che alla notifica dell’avvisobonario di cui all’art. 24 co.2 d.lgs. 46/1999 non fosseapplicabile il principio secondo il quale la data in cui “si ritienepervenuta al destinatario una comunicazione trasmessa perposta raccomandata ordinaria va individuata in quella delrilascio dell’avviso di giacenza atteso che tale principio, fondatosulla previsione dell’art. 1334 e 1335 c.c., riguarda lacomunicazione degli atti negoziali unilaterali e non puòestendersi ad un atto di accertamento dell’INPS la cui funzioneè anche quella di consentire al contribuente di contestare insede amministrativa l’accertamento stesso” ed aggiunge che“tale funzione sarebbe certamente pregiudicata se si applicasseil principio secondo cui l’atto si intende conosciuto daldestinatario alla data del rilascio dell’avviso di giacenza, data inNumero registro generale 5749/2023cui è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza nonN umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026essendo stato trovato dall’agente postale.” La Corte territorialDeat a pubblicazione 03/09/2026ha dunque ritenuto di applicare in via “analogica” la disciplinadell’art. 8 co. 4 L. 890/82 secondo cui la notificazione si ha pereseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dellaraccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data di ritiro delpiego, se anteriore. Ne deriva che non può ritenersi operante lapresunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. al momento deldeposito dell’avviso di giacenza, ma l’atto deve ritenersiconosciuto decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avvisodi giacenza o dalla data del ritiro, se anteriore (Cass.2047/2016). Nel caso di specie, dal tabulato delle Poste risultala tentata consegna il 4/7/2016 ed il ritiro all’ufficio postale il12/7/16. Sostiene il giudice di secondo grado che non rilevano,inoltre, né la presentazione della dichiarazione dei redditi, qualeesternazione di scienza che non costituisce presupposto delcredito contributivo, né l’eventuale accertamento del maggiorreddito da parte dell’Agenzia delle Entrate; ed invece, siapplicherebbe l’art. 18 co.4 del d.lgs. n.241/97 secondo cui iversamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali inuna delle gestioni amministrate dagli enti previdenziali sonoeffettuati negli stessi termini previsti per il versamento dellesomme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, e perl’annualità in oggetto, la scadenza dell’obbligazione era fissataal 16/6/2011 prorogata al 6/7/2011 come disposto dal DPCMdel 12/5/2011. Quanto alla sospensione per dolo, non rilevandouna mera difficoltà di accertamento del credito, la mancatadenuncia del reddito non equivale a doloso occultamento stantii controlli che INPS può sempre attivare anche rivolgendosiall’Agenzia delle Entrate, né assume rilievo la mancatacompilazione del Quadro RR (non vi sarebbe cioè automatismoNumero registro generale 5749/2023tra mancata compilazione e occultamento doloso del redditoN, umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026cfr. Cass. 4946/2022); nel caso di specie il professionistDaat a pubblicazione 03/09/2026avrebbe erroneamente ritenuto in buona fede di non esseretenuto all’iscrizione, né aveva occultato il reddito da lavoroautonomo avendolo comunicato all’Agenzia delle Entrate.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione INPS affidandosiad un unico motivo; il professionista resiste con controricorso,depositando memorie illustrative in prossimità di udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del27 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.L’INPS deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la falsaapplicazione dell’art. 8 co.2 e co.4 L. 890/82 e la violazione delcombinato disposto degli artt. 1335 e 2935 c.c. in relazioneall’art. 3 co. 9 L. 335/1995 ed art. 24 co.2 d.lgs. 46/1999. Rilevail ricorrente che la lettera raccomandata postale datata22/6/2016 inviata dall’Istituto e ricevuta materialmente daldestinatario con ritiro del 12/7/2016, a seguito dell’esitonegativo del primo accesso del postino datato 4/7/2016 perassenza del destinatario, è atto di diffida stragiudiziale, idoneoex se ad interrompere la prescrizione ai sensi del 1335-2935c.c. e non è assimilabile ad un atto impositivo. L’avviso bonarioconsiste in un mero “annuncio” dell’avviso di addebito che,invece, ha natura di atto impositivo avente valore di titoloesecutivo ai sensi dell’art. 30 d.l. 78/2010, contenenteintimazione ad adempiere e l’avvertenza che in caso di mancatopagamento entro il termine del 60 giorni dalla notifica l’agentedi riscossione potrà procedere ad espropriazione forzata. Rileval’Istituto ricorrente che all’avviso bonario non si applicano lenorme dell’art. 8 L. 890/82 (riferito alle notifiche di attigiudiziari), trovando applicazione, invece, la presunzionNeum edroi r egistro generale 5749/2023Numero sezionale 2659/2026conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatarioN;u mle’aro tdti ora ccolta generale 24978/2026avviso bonario non è, infatti, soggetto a particolari modalità dDait a pubblicazione 03/09/2026trasmissione né alla normativa sulla notificazione degli attigiudiziari. La sua ricezione può essere provata sulla base dipresunzione di recepimento fondata sull’arrivo dellaraccomandata (ndr: ordinaria) all’indirizzo del destinatario, cheresta onerato, da canto suo, di fornire la prova contraria di nonaverne avuto conoscenza senza sua colpa (Cass. 34212/2021).Ed allora è validamente interrotto il termine prescrizionale dalrilascio dell’avviso di giacenza (avviso del 4/7/2016) idoneo aconsentirne il ritiro (avvenuto il 12/7/2016, dopo la maturazionedel termine di prescrizione del 6/7/2016) (all’uopo, richiamaCass. sent. n.23396/2017).2. Di diverso avviso, il controricorrente, premesso che ilprocesso è sorto in opposizione all’avviso di addebito da €1.494,11 del 23/2/2018 e che era stata eccepita la prescrizioneper la notifica della raccomandata ricevuta in data 12/7/2016,posteriore alla scadenza del 6/7/16, senza alcuna doglianzasulla recettizietà dell’atto, rileva che la Corte d’appello avevacorrettamente fatto applicazione analogica dell’art. 8 co.4 L.890/82 sulla compiuta giacenza nei dieci giorni, dovendo in talmodo ritenersi l’atto conosciuto una volta decorsi dieci giornidalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o dal ritiro del piegose anteriore, come argomentato dalla pronuncia di Cass. ord.n.2047/2016. Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del ricorsoperché il motivo è mascherato, oscillante tra l’ipotesi del n. 3 edel n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e perché la Corte d’appello avevaapplicato principi nomofilattici (ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.)e non vi erano ostacoli a darne continuità. Deduce poi il difettodi specificità del motivo, perché il ricorso non esamina ilNumero registro generale 5749/2023contenuto delle norme violate omettendone il raffronto con leN umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026affermazioni in diritto contenute in sentenza, e l’improcedibilitDàat a pubblicazione 03/09/2026del ricorso ex 366-bis c.p.c. per violazione del principio diautosufficienza; lamenta che il ricorrente, inoltre, richiede unnuovo giudizio di merito, mentre la sentenza si basa su rationesdecidendi logiche, congrue e complete, risolvendosi il vizio diviolazione di legge in una critica alla motivazione, in presenzadi doppia conforme, ed aveva fatto corretta applicazione deiprincipi in materia. Nel merito il motivo è infondato: premessoche è riservato al giudice di merito l’accertamento se l’avvisobonario sia un atto di diffida stragiudiziale e non sia assimilabilead un atto impositivo, il controricorrente deduce di averdimostrato di non averne avuto conoscenza senza colpa: ilprovvedimento giunse nel luogo di destinazione in SantoStefano di Camastra il 7/7/16 quando erano già scaduti i terminidi prescrizione, come si legge sulla busta, e tanto era già statoosservato nelle note conclusive di primo grado (cfr. All. 5, 6);ritiene quindi acquisita la prova della sua effettiva ricezione indata successiva alla scadenza del termine di prescrizione, el’eventuale ritardo del servizio postale non può essere posto acarico dell’appellato. Tutto era riportato nelle note conclusive disecondo grado, in cui era eccepita la violazione del divieto dinova in appello come la riconduzione alla data del 4/7/16dell’effetto interruttivo della raccomandata, senza che di ciò sifosse fatto riferimento nel primo grado.3. Il ricorso è fondato.4. Con il ricorso introduttivo è stata proposta opposizioneall’avviso di addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituente titoloesecutivo, recante l’obbligo contributivo in favore di gestioneseparata sorto in seguito ad una verifica di reddito da lavoroautonomo per l’anno 2010 notificata, come riportato nelNl’uamtetroo r egistro generale 5749/2023Numero sezionale 2659/2026impugnato, il 12/7/2016; il ricorrente, come risulta nNeumlle’arot dti ora ccolta generale 24978/2026introduttivo di primo grado (cfr. doc. n.4 e n. 6 in produzionDeat a pubblicazione 03/09/2026telematica), si opponeva all’avviso di addebito impugnandoanche il provvedimento di verifica, posto a fondamento dellapretesa creditoria portata dall’avviso di addebito.4.1 - La premessa in fatto è rilevante per migliore comprensionedel petitum e della scansione cronologica degli accadimenti.L’accertamento sull’efficacia del titolo esecutivo opposto si basa,dunque, sull’eccepita prescrizione del credito portato aconoscenza del contribuente mediante il pregresso atto diverifica del reddito, cd. avviso bonario, datato 22/6/2016 enotificato mediante ritiro del piego raccomandato il 12/7/2016.5.La diversa natura giuridica dei due atti consente di distinguerele modalità notificatorie e la rilevanza del momento conoscitivo.5.1 - Nel caso di avviso di addebito non vi sono dubbi che laconoscenza dell’atto, dal quale derivano termini decadenzialiper la sua impugnazione, rilevanti sia per il corretto eserciziodel diritto di difesa sia per la certezza delle posizioni giuridichesuscettibili di esecuzione forzata, vada ancorata al compimentodi un atto attestante il giorno dell’avvenuta notifica che, in casodi irreperibilità relativa del destinatario, si identifica con per lenotifiche postali attraverso l’avviso di rilascio dell’avviso digiacenza e la decorrenza di un termine certo senza che, daldeposito presso l’ufficio postale, il destinatario abbia provvedutoal suo ritiro. Sul punto, si rammenti quanto di recente è statoaffermato da questa Corte con ord. n. 21847/2025: In tema diavviso di addebito per il mancato pagamento di contributiprevidenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l.n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010,mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di leNtutmeerrao r egistro generale 5749/2023Numero sezionale 2659/2026raccomandata con avviso di ricevimento, Numseeron dzi ara ccolta generale 24978/2026l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano Dleat a pubblicazione 03/09/2026pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento,sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata pertemporanea assenza del destinatario, la notifica si intendeeseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso digiacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data dispedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale,sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento di notifica semplificato ilregolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della L.n. 890 del 1982. Parimenti, in altra pronuncia (Cass. ord. n.8895/2022) è stato ritenuto che in tema di notifica di un attoimpositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso diricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente ildestinatario anche al momento della consegna dellaraccomandata informativa, abbia correttamente provveduto adimmettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e,quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona aseguito del decorso di dieci giorni senza che il predettodestinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenutodeposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositatopresso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in talicasi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quantola raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera diconoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprioindirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo diomettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera lapresunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c.6. In ipotesi di comunicazioni non aventi tale efficacia esecuNtuimvearo, r egistro generale 5749/2023Numero sezionale 2659/2026ma integranti una messa in mora perché contenenti un eNsupmelirco idti ora ccolta generale 24978/2026invito ad adempiere entro un termine stabilito, opera il generaDleat a pubblicazione 03/09/2026principio codicistico di presunzione di conoscenza nel momentoe nel luogo in cui l’atto unilaterale giunge all’indirizzo deldestinatario, se questi non prova di essere stato senza suacolpa, nell’impossibilità di averne notizia; è stato ritenuto che“Nel caso di una dichiarazione inviata mediante letteraraccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, lapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.,indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato edall’osservanza delle disposizioni del codice postale, coincidecon il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico pressol'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva vieneritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovatosenza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la dettaconoscenza” (cfr. Cass. n.29237/2017 per un caso dicomunicazione dell’invito a presenziare ad una audizionedisciplinare, effettuata al lavoratore per il tramite dell’ufficialegiudiziario, escludendo che potesse trovare applicazione l’art. 8,comma 4, della L. n. 890 del 1992). Del pari, in un’altra ipotesiinerente alla comunicazione di avviso di convocazione perun’assemblea condominiale, è stato osservato che (Cass. ord.n. 23396/17) il predetto avviso è un atto unilaterale recettizioonde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio dicinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione,condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente enecessario che il condominio dimostri la data in cui esso èpervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., conl’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso conlettera raccomandata, ove questa non sia consegnata perNumero registro generale 5749/2023l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella dNi umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postaleDa,t a pubblicazione 03/09/2026in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (ord. n. 20535/2025).6.1 - Con riferimento specifico all’atto di costituzione in mora,volto ad interrompere la prescrizione, si rimanda a quanto è giàstato osservato da questa Sezione con ord. n. 28580/2024, incui risulta espresso il seguente principio di diritto: «l'attostragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al finedell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata amezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione,sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficiopostale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, aseguito di contestazione del destinatario della ricezionemedesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operativitàdella presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. soloin virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovràverificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base dellerisultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutandoogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardoconfigura accertamento di fatto».7. Nel caso in esame, la presunzione di conoscenza coincide conil rilascio dell’avviso di giacenza, nel senso che la ricezionepresso l’indirizzo del destinatario non dimostra la certezza cheil destinatario dell’atto non ne abbia avuto conoscenza nonessendo stato rinvenuto presso il luogo indicato in indirizzo,come sostenuto nella impugnata sentenza, bensì integra ilpresupposto della presunzione di conoscenza, vincibile conl’eventuale prova contraria (che solo il destinatario può fornire)di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avernenotizia; vale cioè, a superare la presunzione di conoscenza diNumero registro generale 5749/2023cui all’art. 1335 c.c. una prova contraria che è onereN umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026dell’interessato fornire. Diversamente, l’affermazione resa iDnat a pubblicazione 03/09/2026sentenza che “è certo che il destinatario dell’atto non ne haavuto conoscenza non essendo stato trovato dall’agentepostale” introduce un argomento logico non aderente conquanto la norma prospetta in ordine all’oggetto e allaprovenienza di un contrario argomento liberatorio dellapresunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.8. Più volte è stato affermato da questa Corte (come rammentala già citata sent. n.29237/17) che la presunzione di conoscenzadelle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art.1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo delladichiarazione nel luogo indicato dalla norma,indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato edall'osservanza delle disposizioni del codice postale (Cass.9390/2017, 22311/2016, 8073/2002), e tale momento, nelcaso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante letteraraccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (odi altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio delrelativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, enon già con il momento in cui la missiva viene ritirata. Ilricorrente, d'altra parte, non risulta che abbia dedotto di essersitrovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire laconoscenza della comunicazione (Cass. 24/11/2004, n. 22133).9. Va inoltre osservato che il tramutamento di una presunzionedi conoscenza (conoscibilità) dell’atto ricevuto presso l’indirizzodel destinatario con la dimostrata conoscenza dello stesso almomento del ritiro presso l’ufficio postale ove l’atto era ingiacenza, ancorché prima del decorso del termine di dieci giorniprevisto dall’art. 8 co.4 L. 890/82, determina la conseguenza diNumero registro generale 5749/2023far dipendere il differimento della datazione degli effetti di cuNi umero sezionale 2659/2026Numero di raccolta generale 24978/2026all’art. 1335 c.c. dalla volontà del destinatario di ricevere l’attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]recettizio in un tempo discrezionalmente individuabile (nell’arcodi dieci giorni), non compatibile con l’esigenza di individuare conoggettiva certezza la datazione di un atto interruttivo dellaprescrizione. Anche sotto questo profilo il riferimento ad unaapplicazione in via analogica della disciplina dell’art. 8 co.4 L.cit., trova il suo limite nella natura ed oggetto del metodonotificatorio che si vorrebbe seguire, trattandosi di disciplinariferita alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari.10. La pronuncia impugnata, che è incorsa negli erroridenunciati, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà la causafacendo applicazione dei sopra richiamati principi. Non daultimo, ai fini della individuazione della scadenza del termineprescrizionale, si evidenzia anche l’opportunità di un ulterioreaccertamento in fatto, non rimettibile a questa fase di giudizio,sulla individuazione della data di tentato recapito come riportatain più e diverse annotazioni sul tabulato estratto da PosteItaliane, citato in controricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinviaalla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio.Roma, 27 maggio 2026La PresidenteLucia Esposito