CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura specialeallegata al controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Brescia n. 3217/2021,depositata il 13 settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7650/2022Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 17947/2026Data pubblicazione 04/06/2026viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamoemetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. avviso di accertamento n. T9F03B302706/2018, con ilquale veniva accertato un maggior reddito imponibile, perl’anno 2015, di € 76.505,00, derivanti da maggiori ricaviomessi, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES,IRAP ed IVA.Nello specifico, l’accertamento si fondava sulla vendita allasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (principale cliente della odiernacontribuente) di mt. 5.886,00 di stoffa, che – stante l’assenzadi riscontro presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - l’Ufficio haritenuto che si trattasse, in realtà, di vendita di divani e poltronenon dichiarata.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo la quale, con sentenza n.378/2019, depositata l’8 luglio 2019, lo accoglieva,compensando le spese.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, consentenza n. 3217/2021, pronunciata il 28 giugno 2021, edepositata in segreteria il 13 settembre 2021, rigettaval’appello, compensando le spese anche di detto grado digiudizio.R.G. N. 7650/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7650/2022Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 17947/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato l’11 marzo 2022).Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111,Comma 6, Cost., nonché degli att. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4), 53 e 54d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata era viziata permotivazione inesistente, o quantomeno apparente, mancandodel tutto l’esplicitazione delle ragioni per cui le plurimepresunzioni poste dall’Ufficio a base dell’accertamento deimaggiori ricavi e redditi conseguiti sarebbero state carenti deirequisiti di legge per sostenere la fondatezza della pretesafiscale.1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita, invece,violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d),R.G. N. 7650/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7650/2022Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 17947/2026Data pubblicazione 04/06/2026d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 e2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente invertitole regole generali in tema di riparto dell’onere della prova,introducendo elementi eccentrici rispetto alla fattispecieconcreta, che trae origine da un accertamento induttivodisciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del1973, ritenendo necessari “controlli finanziari” per «qualificarela presunzione semplice di cui all’art. 39, lettera d) posta allabase della rettifica».2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale,nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede dilegittimità è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza dellamotivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza eprescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e siesaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto disufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo lariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. [ad operadell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decreto legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede dilegittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione,R.G. N. 7650/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7650/2022Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 17947/2026Data pubblicazione 04/06/2026essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, la Corte regionale, nel rigettare l’appellodell’Agenzia delle Entrate, si è limitata ad affermare che «gliindizi cui l’ufficio ha fatto riferimento per la rettifica operata,nonché la assoluta mancanza di necessari controlli finanziari, dautilizzare a fondamento della presunzione di maggiori ricavi,non sono risultati, di per sé, per carenza di gravità, precisionee concordanza validi a giustificare la presunzione semplice di cuiall’art. 39, lettera d), posta a base della rettifica, delconseguimento di maggiori ricavi e di un maggior redditoconseguito rispetto a quello dichiarato dalla società contribuenteappellata» (pagina 3 della sentenza impugnata).R.G. N. 7650/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7650/2022Numero sezionale 1984/2026Numero di raccolta generale 17947/2026Data pubblicazione 04/06/2026La C.T.R. ha, tuttavia, ha completamente omesso di spiegareper quale ragione non potrebbe riconoscersi agli elementi fornitidall’Ufficio, ed al relativo quadro probatorio, alcuna valenzaindiziaria per difetto dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, limitandosi ad affermare, in maniera del tuttogenerica ed apodittica, l’insufficienza di tali elementi ai fini delladimostrazione della fondatezza della pretesa impositiva.Considerata, pertanto, l’estrema genericità delle espressioniimpiegate dalla Corte di merito, non è possibile un controlloeffettivo sull’iter logico-giuridico della decisione.2.2. Il secondo motivo resta assorbito.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 7650/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]