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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:480
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0347 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 27 settembre 2012 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo — Parità di trattamento» Nella causa T-347/06,

[OSCURATO:PERSONA] AB

, con sede in Stoccolma (Svezia),

[OSCURATO:PERSONA] AB

, con sede in Stoccolma, rappresentate da A. Howard, barrister, M. Dean e D. McGowan, solicitors, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da L. Gyselen, avvocato, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume ([OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])], e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, N. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1 L’attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] consiste essenzialmente nella produzione e nella commercializzazione di bitume e di oli naftenici. [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] AB»), società capogruppo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svezia, svolgeva le sue attività nel settore del bitume nell’Europa continentale tramite la società belga [OSCURATO:PERSONA] NV/SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] NV»), che essa deteneva al 100%, la quale produceva bitume in una raffineria di Anversa (Belgio) e ne commercializzava una parte nei [OSCURATO:PERSONA].

Il 14 febbraio 2003 le attività di commercializzazione del bitume in Europa della [OSCURATO:PERSONA] NV sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), controllata svedese detenuta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] AB.

Il 31 dicembre 2007 gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] sono stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] NV, ma la [OSCURATO:PERSONA] continua a detenere il 99,99% delle azioni di quest’ultima. 2 Con lettera del 20 giugno 2002 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BP») ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa concernente il mercato del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA] e ha presentato una domanda volta ad ottenere l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). 3 In data 1 o e 2 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato controlli a sorpresa, in particolare nei locali belgi della [OSCURATO:PERSONA] NV.

Il 30 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] NV.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] le aveva comunicato di aver riacquistato l’attività bitume della [OSCURATO:PERSONA] NV, il 23 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] le ha trasmesso una nuova richiesta di informazioni, alla quale quest’ultima ha risposto il 2 ottobre 2003. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 10 febbraio 2004, cui la [OSCURATO:PERSONA] AB ha risposto il 25 marzo 2004, e un’ultima richiesta il 5 aprile 2004, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto questa volta il 22 maggio 2004 e, in via complementare, il 19 ottobre 2004. 4 Il 18 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviata il 19 ottobre 2004 a varie società, tra cui le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA].

Il 24 maggio 2005 le ricorrenti hanno risposto separatamente a tale comunicazione. 5 In seguito all’audizione delle società interessate in data 15 e 16 giugno 2005, le ricorrenti hanno fornito precisazioni in merito alle proprie dichiarazioni riguardanti la ExxonMobil, società fornitrice di bitume non sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], che erano state utilizzate nella comunicazione degli addebiti e che erano state contestate da vari partecipanti all’audizione.

Tali precisazioni sono state comunicate a tutti i partecipanti all’audizione, suscitando diversi commenti. 6 Il 13 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 ( GU L 196, pag. 40 ) e che è stata notificata alle ricorrenti il 26 settembre 2006. 7 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le società destinatarie della stessa decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, durante i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA], uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali. 8 Le ricorrenti sono state riconosciute colpevoli di siffatta infrazione per il periodo compreso tra il 1 o aprile 1994 e il 15 aprile 2002 ed è stata loro inflitta, in solido, un’ammenda di EUR 13,5 milioni. 9 Per quanto attiene al calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave, alla luce della sua natura e benché il mercato geografico interessato fosse limitato (punto 316 della decisione impugnata). 10 Al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa e del suo impatto effettivo sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una distinzione tra le imprese interessate in funzione della loro importanza relativa sul mercato di cui trattasi, misurata in base alle loro quote di mercato, e le ha raggruppate in sei categorie. 11 In base a tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo di partenza di EUR 7,5 milioni per le ricorrenti (punto 322 della decisione impugnata). 12 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti avessero commesso un’infrazione di lunga durata, in quanto superiore a cinque anni, e ha fissato la durata complessiva a otto anni, ossia dal 1 o aprile 1994 al 15 aprile 2002, aumentando quindi l’importo di partenza dell’80% (punto 326 della decisone impugnata).

L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato a EUR 13,5 milioni per le ricorrenti (punto 335 della decisione impugnata). 13 [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanza aggravante nei confronti delle ricorrenti.

Inoltre, essa non ha ritenuto possibile applicare alcuna circostanza attenuante, dato che non poteva essere presa in considerazione a tale titolo (punto 354 della decisione impugnata) l’eventuale esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, dalla quale sarebbe stata esclusa l’impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Essa, infine, ha respinto la loro richiesta diretta a considerare come circostanza attenuante la loro cooperazione effettiva, vale a dire le risposte alle richieste di informazioni, il riconoscimento dei fatti e l’attuazione di misure sanzionatorie e preventive al riguardo (punti 367-371 della decisione impugnata). 14 [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ritenendo che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avessero alcun valore aggiunto significativo (punti 389-393 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto entro il termine impartito. 17 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 15 giugno 2011. 18 A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato se stesso, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per completare la sezione. 19 Con ordinanza del 18 novembre 2011 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza. 20 Con lettere, rispettivamente, del 25 e del 28 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite un’altra volta. 21 Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento. 22 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: — annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità congiunta e solidale dell’infrazione; — annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 13,5 milioni o, in subordine, ridurre adeguatamente l’importo di tale ammenda; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata 24 A sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono un motivo unico, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad un errore di diritto in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV.

Sull’errore di diritto Argomenti delle parti 25 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato erroneamente la giurisprudenza relativa all’imputazione dell’operato di una controllata alla sua società controllante (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-286/98 P, Racc. pag.

I-9925 , punti 27-30) e che una società controllante, per essere considerata responsabile, debba essere stata effettivamente coinvolta in maniera attiva nel comportamento illecito della sua controllata. 26 Tuttavia, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze che devono essere tratte dalle sentenze della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-97/08 P, Racc. pag.

I-8237 ), e del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-90/09 P, Racc. pag.

I-1 ), le ricorrenti hanno rinunciato agli argomenti della prima parte del loro unico motivo di annullamento, attinenti all’interpretazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 25 supra, cosa di cui il Tribunale ha preso atto.

Cionondimeno, esse hanno mantenuto i loro argomenti circa le modalità per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante di una società controllante sulla sua controllata detenuta al 100%. 27 Pertanto, le ricorrenti sottolineano che una presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza decisiva sul comportamento delle sue controllate può essere confutata a partire dal momento in cui la società controllante dimostri che la sua controllata agiva in modo indipendente.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interpretato in modo errato la giurisprudenza esigendo che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla.

Nella pratica, una prova siffatta sarebbe impossibile da fornire e sarebbe contraria al principio di responsabilità personale (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], T-45/98 e T-47/98, Racc. pag.

II-3757 , punto 63). 28 Le ricorrenti sostengono infatti che una società controllante è sempre tenuta ad esercitare un’influenza, seppur minima, sulla propria controllata.

Esse precisano che il diritto svedese, per proteggere gli azionisti e i terzi, impone alle società controllanti di soddisfare taluni requisiti di controllo sulle proprie controllate, quali l’approvazione di transazioni a partire da una determinata soglia, il rispetto di obblighi interni di informazione o la preparazione di conti consolidati.

Pertanto, spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] valutare se la società controllante abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato di cui trattasi, e non in modo generale e astratto. 29 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale 30 Nella decisione impugnata (punti 252-264) la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, sebbene se la [OSCURATO:PERSONA] NV sia la persona giuridica che ha partecipato direttamente all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] AB, in quanto società controllante che la detiene al 100%, abbia potuto esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata durante il periodo dell’infrazione. 31 Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag.

I-123 , punto 59) e che la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE include entità economiche costituite ciascuna da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dalla stessa disposizione (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T-9/99, Racc. pag.

II-1487 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

La nozione di impresa, in tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag.

I-11987 , punto 40). 32 Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di loro intercorrenti (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], C-294/98 P, Racc. pag.

I-10065 , punto 27; del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag.

I-5425 , punto 117, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 58).

Quindi, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante allorché la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele dalla controllante, costituendo tali due imprese un’entità economica (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 48/69, Racc. pag. 619 , punti 133 e 134). 33 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la società controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società capofila di un gruppo di società.

Infatti, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], T-203/01, Racc. pag.

II-4071 , punto 290). 34 Nel caso particolare in cui una controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, da un lato, tale controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata, e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la suddetta controllante esercita effettivamente una tale influenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ne consegue che è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 25 supra, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 61). 36 Le ricorrenti ritengono che l’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% renda impossibile la sua confutazione. 37 Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, per confutare la presunzione secondo la quale una società controllante che detenga il 100% del capitale sociale della propria controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima, spetta alla suddetta società controllante sottoporre alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e, se del caso, del giudice dell’Unione qualsiasi elemento che essa ritenga idoneo a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica, relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la ricorrente stessa e la sua controllata, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 65, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punti 51 e 52).

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, si tratta pertanto di una presunzione semplice che spetta loro confutare. 38 Le ricorrenti sostengono inoltre che gli obblighi ai quali una società controllante è soggetta nell’ordinamento nazionale rendono impossibile qualsiasi confutazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante su una controllata.

Si deve tuttavia ricordare che una società non può avvalersi della normativa nazionale per sottrarsi all’osservanza delle norme del diritto dell’Unione, dal momento che le nozioni giuridiche utilizzate da quest’ultimo devono essere, in linea di principio, interpretate e applicate in modo uniforme in tutta l’Unione (sentenza della Corte del 1 o febbraio 1972, Hagen, 49/71, Racc. pag. 23 , punto 6).

In ogni caso, alla luce dell’insieme dei principi precedentemente ricordati relativi all’esistenza di una tale presunzione e ai criteri che consentono di confutarla, sembra che gli elementi relativi agli obblighi imposti alle società controllanti dall’ordinamento svedese nei confronti delle loro controllate, diretti ad attuare uno stretto controllo su queste ultime per proteggere gli azionisti e i terzi, rafforzino la presunzione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] AB riguardo al controllo esercitato sulla sua controllata la [OSCURATO:PERSONA] NV. 39 Infine, le ricorrenti considerano che l’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% sia contraria al principio della responsabilità personale.

Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, in forza della quale una persona, fisica o giuridica, può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa individualmente ascritti.

Esse ritengono che, in forza di tale principio, la [OSCURATO:PERSONA] non possa esigere che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla per non imputarle la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata. 40 Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto che la società controllante, che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate, possa essere chiamata a rispondere in solido delle infrazioni del diritto della concorrenza da queste commesse non costituisce in alcun modo una deroga al principio della responsabilità personale, ma, al contrario, costituisce un’espressione di quest’ultimo, poiché la società controllante e le controllate soggette alla sua influenza determinante sono, congiuntamente, soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria nell’accezione del diritto in materia di concorrenza dell’Unione e responsabili per gli atti della stessa, e, se la suddetta impresa commette, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle norme sulla concorrenza, essa impegnerà la responsabilità personale congiunta di tutti i soggetti giuridici che compongono la struttura del gruppo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, il principio della responsabilità personale è riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-49/92 P, Racc. pag.

I-4125 , punto 145; del 16 novembre 2000, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C-279/98 P, Racc. pag.

I-9693 , punto 78, e dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, Racc. pag.

I-10893 , punto 39), ma esso si applica alle imprese e non alle società.

Anche tale addebito deve essere quindi respinto. 41 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV.

Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] AB Argomenti delle parti 42 In primo luogo, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel non prendere in considerazione l’ampia autonomia commerciale di cui beneficiano le controllate in seno al loro gruppo.

Il loro organigramma mostrerebbe che le operazioni commerciali e gli orientamenti strategici della divisione «Bitume» nei [OSCURATO:PERSONA] rientravano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] NV e che le sue consociate attive nell’ambito del bitume in Europa le avevano trasferito importanti decisioni politiche e operative.

La società controllante sarebbe stata incaricata solamente di approvare talune operazioni eccezionali, senza inficiare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] NV. 43 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato in modo manifestamente errato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] AB e della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV sul mercato di cui trattasi.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato, da un lato, che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] NV era limitato esclusivamente alla negoziazione dei contratti e alla nomina del personale nel mercato del bitume nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la funzione della [OSCURATO:PERSONA] AB si limitava chiaramente alle questioni di gestione strategica, di rischio globale e di coordinamento del gruppo e che essa non aveva alcun ruolo nel mercato in esame.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito in modo manifestamente errato un ruolo determinante alla [OSCURATO:PERSONA] AB in considerazione della fissazione degli obiettivi e della strategia realizzata su tale mercato, sebbene le soglie a partire dalle quali quest’ultima era incaricata di intervenire nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] NV fossero assai elevate e le transazioni che doveva approvare rimanessero eccezionali.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcun elemento che consentisse di valutare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] AB sul comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi della [OSCURATO:PERSONA] NV. 44 In terzo luogo, gli elementi su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] AB esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV sarebbero alquanto formalistici.

In effetti essa avrebbe dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi (reporting) tra la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] AB e di conti consolidati o la partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV alla direzione esecutiva della [OSCURATO:PERSONA] AB.

Essa inoltre non avrebbe preso in considerazione il fatto che le funzioni del «chief business executive» (in prosieguo: il «CBE») della divisione «Bitume» della [OSCURATO:PERSONA] NV si limitassero all’invio di informazioni e all’analisi dei risultati finanziari presso il comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB. 45 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale 46 Rispondendo agli addebiti riguardanti errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] imputando alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, si tratta di determinare se le ricorrenti abbiano fornito elementi che consentano di confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB avesse esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV. 47 Ai punti 252-264 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di poter applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] AB sulla [OSCURATO:PERSONA] NV nel corso del periodo compreso tra il 1 o aprile 1994 e il 15 aprile 2002 considerando la struttura di partecipazione al 100% esistente fra tali società.

Essa ha poi ritenuto che vari elementi relativi alla struttura gerarchica del gruppo venissero a suffragare, in subordine, detta presunzione.

Infatti, anzitutto, anche se la [OSCURATO:PERSONA] NV funge da sede europea in seno al gruppo per l’attività bitume, essa tuttavia non sarebbe autorizzata, oltre una certa soglia, ad adottare determinate decisioni senza informarne la [OSCURATO:PERSONA] AB (spese di investimento, negoziazione e conclusione di contratti, concessione di crediti ai clienti e smaltimento degli impianti).

Inoltre, la società controllante, tramite il proprio comitato esecutivo, è incaricata di determinare gli obiettivi, le strategie e gli orientamenti globali del gruppo, nonché le decisioni di alto livello relative al bilancio del gruppo, ai suoi grandi progetti e al coordinamento funzionale.

Per di più, la società controllante sarebbe organizzata verticalmente, in quanto delega taluni dei suoi poteri alle proprie controllate mediante i comitati.

Infine, due dei tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV apparterrebbero alla [OSCURATO:PERSONA] AB, in seno alla quale rivestirebbero le funzioni di direttore generale e di «chief refining officer», e il terzo membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV è il suo direttore generale che fa parte anche del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AB. – Sull’autonomia della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] NV 48 Come ricordato in precedenza al punto 37, sebbene, in base alla giurisprudenza, la valutazione dell’influenza della società controllante sulla sua controllata non si limiti all’esame della politica commerciale in senso stretto, il giudice dell’Unione può continuare tuttavia a prendere in considerazione gli elementi relativi alla politica commerciale al fine di valutare se le due società formino un’entità economica unica. 49 Risulta in particolare dall’«organisation book» del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che la struttura di quest’ultimo è molto integrata e gerarchizzata.

Il gruppo è organizzato per attività, in tre divisioni, e ciascuna è diretta da un CBE. [OSCURATO:PERSONA] NV costituisce quindi la divisione responsabile della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume». 50 Il coordinamento globale delle divisioni è garantito dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] AB, mentre il coordinamento quotidiano dell’insieme delle controllate rientra nella competenza di comitati specializzati per funzione («corporate functional managers» e «coordinators»), segnatamente in materia commerciale, che operano a livello del gruppo.

Tali comitati, la maggior parte dei quali dipende direttamente dalla società controllante mentre taluni operano direttamente in seno alle controllate, sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni direttamente al presidente e al vicepresidente della società controllante.

I CBE di ogni divisione sono membri permanenti del comitato esecutivo della società controllante [OSCURATO:PERSONA] AB, il quale è composto, inoltre, dal presidente e dal vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] AB.

Questo comitato esecutivo è incaricato di definire mensilmente gli obiettivi, la strategia, gli orientamenti e le decisioni di bilancio di alto livello del gruppo, i suoi grandi progetti e il suo coordinamento funzionale. 51 Anche se le ricorrenti sostengono che i CBE trasmettono alla società controllante solo un’analisi mensile delle loro prestazioni finanziarie, senza informarla delle decisioni correnti relative agli acquisti e alle vendite, l’esame dell’organizzazione del gruppo mostra tuttavia che la società controllante è coinvolta strettamente e regolarmente nell’attività delle sue controllate tramite il comitato esecutivo e i comitati specializzati.

Le ricorrenti, d’altronde, non hanno fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] AB non avrebbe fatto uso del suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV.

Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] NV abbia condotto una politica commerciale relativamente autonoma, al di sotto di una certa soglia, non consente, di per sé, di inficiare la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB, in quanto azionista al 100% e tenuto conto della struttura sociale del gruppo, esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV. 52 Le ricorrenti sostengono, inoltre, che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] NV fosse incaricata della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume», dato che queste ultime le avevano delegato i loro poteri di adozione delle decisioni politiche ed operative fondamentali in forza di un «management service agreement», consente di dimostrare che le sue funzioni non si limitavano alle normali funzioni di una controllata e che essa godeva quindi di un’autonomia assai ampia.

Tuttavia, il giudice dell’Unione riconosce che, qualora una società controlli una consociata coinvolta in un comportamento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere che è la società capogruppo comune ad aver affidato questi poteri di vigilanza a tale consociata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], T-43/02, Racc. pag.

II-3435 , punto 129).

Quindi, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] NV abbia esercitato un certo controllo su altre società del gruppo nel settore del bitume, sebbene queste ultime non fossero le sue controllate, costituisce un indizio supplementare dell’esistenza di rapporti gerarchici tra la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] NV, dato che il controllo svolto da quest’ultima sulle sue consociate poteva esserle stato delegato solo dalla società capogruppo. – Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione 53 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto basarsi su elementi che consentano di valutare il ruolo della società controllante sul comportamento anticoncorrenziale in questione per concludere che essa poteva essere responsabile dell’infrazione commessa dalla sua controllata.

Tuttavia, come ricordato al punto 33 di cui sopra, secondo una costante giurisprudenza, il controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata non deve necessariamente presentare un nesso con il comportamento illecito (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 59, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punti 38, 102 e 103).

Inoltre, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire elementi di prova che integrassero il possesso della totalità del capitale della sua controllata da parte della [OSCURATO:PERSONA] AB per presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata.

Non è dunque necessario esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] AB abbia effettivamente esercitato un’influenza sul comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] NV. – Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici 54 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi tra la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] AB e di conti consolidati e alla partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV alla direzione esecutiva della [OSCURATO:PERSONA] AB. 55 Come ricordato sopra al punto 37, la giurisprudenza ritiene tuttavia che il giudice dell’Unione, nel valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra la società controllante e la sua controllata, debba tener conto dell’insieme degli elementi sottopostigli dalle parti, relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra le due società, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 65).

Se è vero che talune circostanze, quali il consolidamento dei conti a livello del gruppo, non sono rilevanti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 108), altri elementi, pur non potendo di per sé consentire di dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica, possono tuttavia costituire nel loro insieme un complesso di indizi concordanti sufficienti. 56 Occorre quindi prendere in considerazione elementi che consentano di accertare l’esistenza di forti vincoli gerarchici tra le due società, quali, nella fattispecie, i meccanismi informativi tra la controllata e la società controllante e la presenza incrociata di membri direttivi di una società negli organi decisionali dell’altra.

Peraltro, la circostanza che la decisione impugnata menzioni erroneamente la presenza del CBE della [OSCURATO:PERSONA] NV nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AB, quando tale persona sedeva nel comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB, è irrilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata poiché dagli atti risulta che il comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni di alto livello del gruppo (v. supra punto 50). 57 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che gli elementi presentati dalle ricorrenti non permettono di confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB, detenendo il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] NV, abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica della [OSCURATO:PERSONA] NV.

Pertanto, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] AB costituisce, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, senza che sia necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] AB abbia influenzato il comportamento di cui trattasi.

Di conseguenza, il primo motivo dev’essere integralmente respinto. 58 Da quanto precede risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata.

2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata 59 Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata.

Il primo riguarda errori manifesti di valutazione, errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e il secondo motivo è volto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle citate disposizioni, conformemente al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti»).

Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 60 Ai sensi del paragrafo 20 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [di esenzione dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono tuttavia beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

Il paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 precisa che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

Inoltre, il paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sottolinea che «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione», che, «[n]el procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». 61 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], senza presentare una richiesta formale di riduzione della sua ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, aveva fornito informazioni dettagliate nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Tali informazioni contenevano, in particolare, un resoconto preciso di nove pagine del sistema di riunioni dell’intesa – che non le era stato richiesto –ed erano quindi dotate di valore aggiunto.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali elementi non avessero rafforzato la sua capacità di dimostrare i fatti, essendo già in possesso, in quel momento, dei documenti sequestrati durante le ispezioni, delle richieste di clemenza della BP e della [OSCURATO:PERSONA] e di talune risposte alla sua prima serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003.

Inoltre, detti elementi di prova non le avrebbero consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, segnatamente a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di determinate dichiarazioni relative alla ExxonMobil. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito informazioni aventi un significativo valore aggiunto, di non poterle concedere una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 389-393 della decisione impugnata). 62 Dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una certa discrezionalità in materia e che il controllo del giudice è limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione.

Infatti, secondo una costante giurisprudenza, una collaborazione alle indagini che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), non giustifica una riduzione dell’ammenda (sentenze del Tribunale del 10 marzo 1992, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], T-12/89, Racc. pag.

II-907 , punti 341 e 342, e del 14 maggio 1998, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], T-308/94, Racc. pag.

II-925 , punto 260).

Per contro, tale riduzione è giustificata quando l’impresa abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (sentenze del Tribunale Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 261 e 262, e del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-230/00, Racc. pag.

II-2733 , punto 137).

Perché sia giustificata la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il comportamento di un’impresa deve agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere infrazioni alle regole di concorrenza, e testimoniare un autentico spirito di cooperazione.

Da un lato, dunque, spetta al Tribunale esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia correttamente considerato in qual misura la cooperazione delle imprese di cui trattasi si fosse spinta oltre quanto prescritto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003.

In merito esso esercita un controllo pieno, in particolare sui limiti, che discendono dai diritti della difesa delle imprese, al loro obbligo di rispondere alle richieste di informazioni.

Dall’altro, il Tribunale è chiamato a verificare, come nella fattispecie, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente valutato, alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’utilità di una collaborazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione.

Nei limiti indicati in tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per valutare se le informazioni o i documenti, volontariamente forniti dalle imprese, abbiano agevolato il suo compito e se vi sia ragione di concedere una riduzione ad un’impresa in forza della comunicazione stessa.

Tale valutazione costituisce oggetto di un controllo giurisdizionale limitato (sentenza della Corte del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-511/06 P, Racc. pag.

I-5843 , punto 152; sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag.

II-5169 , punti 529-532, confermata dalla Corte nella sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag.

I-8681 , punto 249). 63 Inoltre, se certo la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esporre le ragioni per le quali ritiene che determinati elementi forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta però alle imprese che desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito dimostrare che quest’ultima, in mancanza di tali elementi da esse fornite volontariamente, non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 62 supra, punto 297). 64 Nell’ambito dell’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU 1996, C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), il giudice dell’Unione ha ritenuto che la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione di tali disposizioni richieda, in particolare, che l’impresa interessata sia stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa e che, se siffatti elementi non devono necessariamente essere di per sé sufficienti a provare l’esistenza dell’intesa, essi debbano comunque essere determinanti a tal fine.

Non deve trattarsi, quindi, semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare, bensì di elementi che possano essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di constatazione di infrazione (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], T-15/02, Racc. pag.

II-497 , punti 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 e 568, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-26/02, Racc. pag.

II-713 , punti 150, 156, 157 e 162). 65 Ai sensi dei paragrafi 7, 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare l’effettivo contributo fornito da ciascuna impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla costituzione della prova dell’infrazione e il concetto di «valore aggiunto significativo» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro natura e per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] attribuisce quindi un valore particolare ad elementi che potrebbero consentirle, unitamente ad altri elementi già in suo possesso, di dimostrare l’esistenza di un’intesa o ad elementi che le consentirebbero di rafforzare prove già esistenti, o a quelli che avrebbero conseguenze dirette sulla gravità o sulla durata dell’intesa.

Per contro, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, il criterio determinante non si limita alla questione se un’impresa «abbia agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA]».

Occorre sottolineare che la giurisprudenza di cui le ricorrenti intendono avvalersi al riguardo (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], T-347/94, Racc. pag.

II-1751 , punto 331) non riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e si limita in ogni caso ad affermare che un’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] e può beneficiare, a tale titolo, di una riduzione dell’ammenda. 66 Peraltro, nella fase di valutazione del valore aggiunto significativo degli elementi forniti, la [OSCURATO:PERSONA] non può tener conto della continuità della cooperazione fornita da un’impresa, poiché il paragrafo 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 limita la presa in considerazione dell’entità e della continuità della cooperazione dell’impresa nella fase della determinazione del livello esatto di riduzione dell’ammenda all’interno di determinate forcelle, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia già ritenuto che gli elementi forniti presentino un valore aggiunto significativo. 67 È alla luce di detti principi che si devono esaminare gli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno del motivo riguardante gli errori manifesti di valutazione, gli errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Sugli errori di diritto – Argomenti delle parti 68 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in tre errori di diritto.

Infatti, in primo luogo, al fine di esaminare il valore aggiunto delle informazioni fornite, essa avrebbe applicato erroneamente gli stessi criteri nella fase della conclusione provvisoria, la quale deve avvenire al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, e in quella della decisione finale.

In secondo luogo, essa avrebbe considerato in modo irrazionale che la riformulazione delle dichiarazioni relative alla ExxonMobil diminuiva il valore degli altri elementi di prova che le ricorrenti avevano fornito volontariamente.

Infine, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni.

Secondo la giurisprudenza, la valutazione del grado di cooperazione fornita da un’impresa non può dipendere da fattori puramente casuali, come l’ordine nel quale essa è stata interpellata dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 246). 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale 70 In primo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto nella replica che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare gli stessi criteri di valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite nella fase della conclusione provvisoria e in quella della decisione finale.

Esse considerano, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA], durante la fase provvisoria, deve valutare gli elementi trasmessi da un’impresa solo isolatamente, tenuto conto di quelli comunicati dalle altre imprese. 71 Quanto alla ricevibilità di tale argomento alla luce delle disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che è stata oggetto di discussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, va sottolineato che tale argomento, sollevato nella replica, si limita a sviluppare il motivo, dedotto nel ricorso, attinente agli errori di diritto in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] rifiutando di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e che, conformemente alla giurisprudenza, va pertanto considerato ricevibile (sentenza della Corte del 12 giugno 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/[OSCURATO:PERSONA], 2/57, Racc. pag. 127 , in particolare pag. 138). 72 Inoltre, nel merito, dalle disposizioni dei paragrafi 26 e 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, relativi al procedimento, risulta che, «[s]e la [OSCURATO:PERSONA] giunge ad una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi dall’impresa costituiscono un valore aggiunto ai sensi del [paragrafo] 22, informa per iscritto l’impresa, al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda, compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito al [paragrafo] 23, [lettera] b),» e che, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata». 73 Le ricorrenti considerano che il solo riferimento, in detto paragrafo 26, al paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non al paragrafo 21 come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], consenta di ritenere che il paragrafo 26 riguardi soltanto il mero «valore aggiunto» e non il «valore aggiunto significativo» degli elementi forniti da un’impresa. 74 Sembra tuttavia che l’unico oggetto del paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che propone una definizione della nozione di «valore aggiunto», consista nel chiarire il paragrafo 21, che fa riferimento alla nozione di «valore aggiunto significativo».

Inoltre, il concetto stesso di «valore aggiunto» sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA], qualunque sia la fase del procedimento amministrativo, deve esaminare il valore degli elementi forniti confrontandoli con gli altri elementi di prova di cui dispone, o a seguito di indagini, o perché le sono stati comunicati dalle altre imprese.

Infine, anche condividendo l’iter logico seguito dalle ricorrenti, l’eventuale riconoscimento, nella fase provvisoria, di un valore aggiunto agli elementi trasmessi non inciderebbe comunque sulla valutazione finale della [OSCURATO:PERSONA] né sul livello di riduzione concesso all’impresa, che avviene solo in quel momento.

Tale argomento, pertanto, va respinto. 75 In secondo luogo, le ricorrenti considerano che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse il diritto di penalizzarle per aver riformulato le proprie dichiarazioni relative alla partecipazione della ExxonMobil all’intesa.

Occorre tuttavia precisare che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil.

In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha penalizzato la [OSCURATO:PERSONA] per tali riformulazioni, bensì si è limitata a dichiarare che gli elementi relativi alla ExxonMobil, che figurano nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni, non le avevano fornito alcun valore aggiunto significativo.

Di conseguenza, tale argomento va respinto. 76 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni.

A sostegno di questa affermazione, esse invocano la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra.

Si deve tuttavia constatare che tale sentenza riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, e non quella del 2002, che è applicabile nella fattispecie.

Inoltre, detta sentenza concerne l’applicazione delle disposizioni della sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, relativa alle imprese che possono beneficiare di una significativa riduzione dell’importo della loro ammenda, la quale non prevedeva un trattamento differente per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, la giurisprudenza relativa alle sezioni B e C della comunicazione sulla cooperazione del 1996, concernenti le imprese che beneficiano della non imposizione dell’ammenda o di una riduzione molto considerevole o considerevole del suo importo, le quali facevano espressamente riferimento al criterio cronologico, ha sancito la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto del fattore cronologico (sentenze del Tribunale BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punto 550; del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-322/01, Racc. pag.

II-3137 , punti 237-239, e [OSCURATO:PERSONA], T-329/01, Racc. pag.

II-3255 , punti 319-321 e 341).

Per quanto concerne la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dai suoi paragrafi 7 e 23 discende espressamente che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esaminare il valore delle informazioni fornite, deve tener conto della data in cui le sono state comunicate.

La giurisprudenza relativa a tale comunicazione ha d’altronde confermato l’importanza della data di trasmissione delle informazioni (sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-85/06, non pubblicata nella Raccolta, punti 147, 148 e 152-154).

Anche tale argomento, pertanto, va respinto. 77 In conclusione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in errori di diritto rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione di ammenda sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Sugli errori manifesti di valutazione – Argomenti delle parti 78 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottovalutato la portata e il valore della loro cooperazione volontaria.

Essa, così, non avrebbe tenuto conto dell’ampiezza e della precisione delle informazioni rese né del carattere determinante di talune informazioni che solo le ricorrenti avrebbero fornito e che sarebbero state utilizzate in modo approfondito nella comunicazione degli addebiti e nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neanche preso in considerazione il comportamento eccezionale di cui esse hanno dato prova nel corso del procedimento, indicando spontaneamente i cambiamenti organizzativi intervenuti in seno al gruppo e rinunciando di conseguenza all’esercizio dei loro diritti della difesa, fornendo elementi relativi ad un altro livello di intesa e trasmettendo informazioni ottenute presso una società terza.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], a norma delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve tener conto dell’entità e della continuità della cooperazione delle società. 79 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che il fatto di aver fornito la loro risposta alla [OSCURATO:PERSONA] solo il 2 ottobre 2003 sarebbe imputabile unicamente a quest’ultima, che inizialmente aveva inviato la sua richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] NV invece che alla [OSCURATO:PERSONA]. 80 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda, mentre quest’ultima aveva precisato di voler assistere la [OSCURATO:PERSONA] nella sua indagine fornendo un valore aggiunto significativo. 81 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti nel loro complesso. – Giudizio del Tribunale 82 In via preliminare, va sottolineato che le ricorrenti non possono avvalersi di un comportamento asseritamente eccezionale per poter beneficiare delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Infatti, riguardo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia presentata spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] come il successore della [OSCURATO:PERSONA] NV, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe probabilmente potuto in ogni caso imputare la responsabilità dell’infrazione al successore economico della [OSCURATO:PERSONA] NV.

Inoltre, quanto alle informazioni che le ricorrenti avrebbero fornito circa l’esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, occorre precisare che nella decisione impugnata (punto 354) la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non disporre di prove sufficienti al riguardo e, pertanto, di non utilizzare gli elementi forniti a questo proposito dalle ricorrenti.

Infine, è vero che le ricorrenti, nell’ottenere informazioni dalla Petroplus, hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di evitare l’invio delle richieste di informazioni a tale società, ma questo unico elemento non può giustificare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 83 In primo luogo, alla luce dei principi richiamati ai punti 62-66 di cui sopra, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione rifiutando di concedere alle ricorrenti il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 84 Infatti, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se le informazioni fornite spontaneamente dalle ricorrenti il 2 ottobre 2003 erano assai dettagliate, esse tuttavia non hanno rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima disponeva già in tale data delle informazioni trasmesse dalla BP e dei documenti sequestrati durante le ispezioni effettuate nell’ottobre 2002, della domanda di clemenza della BP e delle altre informazioni da essa fornite nella fase successiva del procedimento, della domanda di clemenza della [OSCURATO:PERSONA] del 12 settembre 2003 nonché delle risposte della maggior parte delle società alla serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003. 85 Inoltre, dagli atti delle parti discende che gli elementi che le ricorrenti considerano forniti esclusivamente da loro non erano determinanti per la [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter accertare l’infrazione. 86 Lo stesso vale per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni preparatorie e a quelle di concertazione sul prezzo del bitume, che la [OSCURATO:PERSONA] era già in grado di dimostrare a partire da prove e testimonianze di altre società, come i documenti sequestrati durante le verifiche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] en Milieu BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 settembre 2003 e dalla BP nel 2002 (v. punti 57, 68 e 77 della decisione impugnata). 87 Del pari, dagli atti emerge che i nomi delle società e delle persone che avevano partecipato all’intesa erano già stati comunicati da altre società (v. note a piè delle pagg. 145, 201, 202, 224 e 226 della decisione impugnata) e che, quanto ai nomi dei dipendenti della ExxonMobil e di altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di cui la [OSCURATO:PERSONA] ancora non disponeva, quest’ultima non è stata in grado di suffragare tali informazioni e non le ha utilizzate nella decisione impugnata.

Per quanto concerne i nomi dei dipendenti della Esha (gruppo che produceva e commercializzava bitume nei [OSCURATO:PERSONA], considerato partecipante all’infrazione e al quale è stata inflitta un’ammenda di EUR 11,5 milioni) che avevano partecipato all’intesa, se è pur vero che la decisione impugnata (nota a piè di pag. 216) cita la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 2003 e la risposta della Esha ad una richiesta di informazioni del 30 dicembre 2003, che sono successive alla risposta ad una richiesta di informazioni fornita dalle ricorrenti, questo elemento non è tuttavia sufficiente, di per sé, a ritenere che le ricorrenti abbiano procurato alla [OSCURATO:PERSONA] un elemento avente un valore aggiunto significativo, dato che quest’ultima era già a conoscenza della partecipazione della Esha all’intesa tramite documenti precedenti della [OSCURATO:PERSONA], della HGB, della BP e della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 57 e 68 della decisione impugnata). 88 Riguardo ai luoghi delle riunioni preparatorie dei fornitori di bitume, va sottolineato che le ricorrenti hanno menzionato solamente un unico luogo supplementare rispetto alle dichiarazioni della BP del 2002 e alla risposta ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2003, e che tale informazione non ha potuto essere suffragata, è stata rimessa in discussione nel corso delle audizioni e, pertanto, non è stata utilizzata nella decisione impugnata (punto 69 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 176 e 177).

Parimenti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia citato un estratto della risposta delle ricorrenti ad una richiesta di informazioni del 2 ottobre 2003 per affermare che le riunioni dell’intesa avvenivano generalmente nei locali della [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «KWS») (punto 59 della decisione impugnata), va precisato che essa disponeva già di tale informazione grazie ai documenti sequestrati durante le verifiche presso la KWS, ad una risposta ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2003 e ad una dichiarazione di quest’ultima del 1 o ottobre 2003 (v. allegato 2 alla comunicazione degli addebiti). 89 Del pari, riguardo alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso di prove che consentivano di dimostrarne l’esistenza grazie a documenti sequestrati nel corso degli accertamenti effettuati nei locali della NBM Noord-West BV, della [OSCURATO:PERSONA] BV e della KWS, e alla risposta del 12 settembre 2003 della [OSCURATO:PERSONA] ad una richiesta di informazioni (v. punti 76 e 77 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 200, 220, 223, 224 e 226). 90 Infine, quanto ai meccanismi sanzionatori nei confronti dei fornitori di bitume che non rispettavano gli accordi dell’intesa, anche i documenti trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] (fax inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e fattura che incolpava la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) hanno solo confermato e precisato prove già in possesso della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la BP, nelle sue dichiarazioni del 12 luglio 2002 e del 16 settembre 2003, aveva segnatamente già trasmesso elementi al riguardo, così come la [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione del 12 settembre 2003 (punti 84 e 86 della decisione impugnata).

Il meccanismo sanzionatorio era richiamato altresì in documenti sequestrati nel corso delle verifiche effettuate presso la [OSCURATO:PERSONA] BV e la KWS (note a piè delle pagg. 238 e 286). 91 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che le ricorrenti non hanno dimostrato che, in mancanza delle informazioni da esse rese volontariamente alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende. 92 In conclusione, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione escludendo che le informazioni fornite unicamente dalle ricorrenti abbiano avuto un valore aggiunto significativo. 93 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la data tardiva in cui esse hanno trasmesso le loro informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sia a questa imputabile, la quale avrebbe inviato la sua richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] NV invece che alla [OSCURATO:PERSONA], dato che quest’ultima ha ricevuto tale richiesta solo il 23 luglio 2003, ossia tre settimane dopo le altre imprese, che l’avevano ricevuta sin dal 30 giugno 2003. 94 Tuttavia dal fascicolo, in particolare dallo scambio di atti tra l’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], risulta che la prima richiesta di informazioni era stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] NV, alla stessa persona di riferimento e al medesimo indirizzo di quello indicato successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima aveva ammesso di aver ricevuto tale domanda contemporaneamente alle altre destinatarie, ovvero il 4 luglio 2003.

In ogni caso, la data di invio o di ricevimento della richiesta formale di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante ai fini della valutazione della cronologia delle domande di clemenza presentate dalle imprese nel caso di specie, dato che queste ultime potevano essere presentate in qualunque momento, in particolare a seguito degli accertamenti a sorpresa effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], e indipendentemente dalla data di invio della richiesta di informazioni. 95 In terzo luogo, le ricorrenti precisano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda.

Ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione» e «[l]’impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati».

Pertanto, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede alcun specifico obbligo formale per la proposizione di una domanda di clemenza.

Tuttavia, i termini utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni non indicano chiaramente che essa intendeva avvalersi delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essendosi limitata a dichiarare di essere riuscita ad ottenere «copie di documenti che essa spera assisteranno l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fornendo un valore aggiunto significativo».

In ogni caso, il fatto di determinare se la risposta del 2 ottobre 2003 della [OSCURATO:PERSONA] costituisse già una richiesta di clemenza non incide sull’esito della controversia, dato che la valutazione definitiva sulla qualità delle prove fornite viene effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al termine del procedimento amministrativo e dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse presentato alcuna richiesta formale di riduzione della sua ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha tenuto conto di tale documento per valutare la possibilità di ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 96 In conclusione, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avevano alcun valore aggiunto significativo e che quindi non poteva concedere loro una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Sul principio di uguaglianza – Argomenti delle parti 97 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di uguaglianza riservando loro, senza che ciò fosse giustificato, un trattamento diverso da quello concesso alla [OSCURATO:PERSONA].

Esse rilevano anzitutto che nessun’altra impresa è stata penalizzata per aver riformulato le proprie dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil e che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto beneficiare in particolare di una riduzione del 30% dell’importo della sua ammenda sebbene avesse agito come loro.

Pertanto, esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver trattato differentemente le loro informazioni rispetto a quelle fornite dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, quest’ultima avrebbe reso informazioni decisive solo il 9 ottobre 2003, le quali avrebbero unicamente suffragato le informazioni ottenute nel corso degli accertamenti a sorpresa e sarebbero state comunque meno dettagliate di quelle trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia scelto di basarsi sulle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che su quelle delle ricorrenti e avrebbe omesso inoltre di citarle come fonte di numerosi elementi di fatto. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i propri obblighi di buona amministrazione e di motivazione delle sue decisioni. 98 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale 99 In via preliminare va ricordato, conformemente al punto 75 di cui sopra, che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua decisione, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil, ma essa non ha penalizzato la [OSCURATO:PERSONA] per tali riformulazioni.

Vanno dunque disattesi gli argomenti delle ricorrenti relativi ad una violazione del principio di uguaglianza con la [OSCURATO:PERSONA] su tale aspetto. 100 Secondo la giurisprudenza, nell’esercizio del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione delle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera diversa o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e tale principio osti a che la [OSCURATO:PERSONA] tratti in modo diverso la cooperazione delle imprese interessate da una stessa decisione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 62 supra, punto 533 e giurisprudenza ivi citata).

Essa considera tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non viola tale principio nell’accordare o no una riduzione dell’importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo (sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], T-311/94, Racc. pag.

II-1129 , punti 309-313, e Weig/[OSCURATO:PERSONA], T-317/94, Racc. pag.

II-1235 , punti 287-289).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare nella misura in cui essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-48/02, Racc. pag.

II-5259 , punti 108 e 109). 101 Va inoltre precisato che, sebbene sia stato possibile ritenere che le cooperazioni delle imprese, per essere considerate simili, non dovessero necessariamente intervenire lo stesso giorno, ma nella stessa fase del procedimento (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-13/03, Racc. pag.

II-947 , punto 178), questo principio si applicava alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, che non prevedeva un trattamento diverso per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. supra punto 76). 102 Infine, quando un’impresa nell’ambito della cooperazione si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato analogo a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni.

Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola, in effetti, in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima.

Pertanto, non può essere sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-38/02, Racc. pag.

II-4407 , punto 455, e del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-343/08, Racc. pag.

II-2287 , punto 137). 103 Nel caso di specie, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di uguaglianza concedendo alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda del 30% sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e rifiutando di concedere una riduzione siffatta alle ricorrenti, in quanto tali imprese si trovavano in situazioni diverse.

Infatti, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sin dal 12 settembre 2003, cui era allegata una dichiarazione d’impresa, e ha chiesto che una parte delle informazioni comunicate il 16 settembre 2003 fosse presa in considerazione a titolo della sua domanda di clemenza.

Il 18 settembre 2003 è stata organizzata una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, il 1 o e il 9 ottobre 2003, tre ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono stati sentiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima ha ritenuto, nella decisione impugnata, che le informazioni fornite il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1 o e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di accertare l’esistenza dell’infrazione, ma che essa dovesse tener conto del fatto che la richiesta di clemenza era stata presentata solo undici mesi dopo l’effettuazione delle veri?che a sorpresa e successivamente all’invio della sua richiesta di informazioni, che essa fosse già in possesso di taluni elementi di prova comunicati da altre società e che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riformulato alcune sue dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil.

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha aspettato il 9 ottobre 2003 per fornire informazioni decisive, ma, sin dal 12 settembre 2003, ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di confermare le informazioni esistenti e di accertare così l’esistenza dell’infrazione, in particolare fornendo la prima delle prove dirette delle riunioni di concertazione sul bitume, dato che la BP, prima impresa ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza dell’intesa, non partecipava regolarmente a tali riunioni (punto 383 della decisione impugnata). 104 In definitiva, dai vari elementi del fascicolo discende che la situazione delle ricorrenti non era paragonabile a quella della [OSCURATO:PERSONA], sia per quanto riguarda la data di comunicazione delle informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] che per il loro contenuto.

Le ricorrenti, inoltre, hanno riconosciuto esse stesse nella replica che la qualità degli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] era superiore.

Per di più, va constatato che le ricorrenti, interrogate in particolare su tale aspetto in udienza, non hanno in alcun modo suffragato la loro affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata sugli elementi che esse le hanno trasmesso il 2 ottobre 2003 per interrogare un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2003.

Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato che gli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza del 9 ottobre 2003 avevano un valore aggiunto significativo non incide sulla valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del valore degli elementi forniti in precedenza da tale società e, pertanto, non influisce sulla valutazione del valore delle informazioni rese dalle ricorrenti. 105 Di conseguenza, poiché le situazioni della [OSCURATO:PERSONA] e delle ricorrenti non sono paragonabili, dato che queste ultime hanno fornito solo tardivamente gli elementi di informazione alla [OSCURATO:PERSONA] e tali elementi non avevano lo stesso livello qualitativo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di uguaglianza rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 106 Le ricorrenti inoltre formulano nell’ambito di tale motivo alcuni addebiti relativi ad una violazione del principio di buona amministrazione e all’obbligo di motivazione, limitandosi a precisare che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] citare la fonte delle proprie conclusioni e concedere un equo riconoscimento ad elementi di prova equivalenti. 107 Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno.

Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura.

Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulato un addebito a sostegno di un motivo dedotto (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/[OSCURATO:PERSONA], T-102/92, Racc. pag.

II-17 , punto 68, e del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], T-352/94, Racc. pag.

II-1989 , punto 333). 108 Nel caso di specie, la formulazione dell’addebito relativo alla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di buona amministrazione è troppo impreciso perché il Tribunale possa individuarne l’oggetto.

Le ricorrenti, infatti, non precisano i punti specifici della decisione impugnata nei quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di basarsi arbitrariamente sulle dichiarazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che sulle loro dichiarazioni e nei quali essa avrebbe inoltre omesso di citarle come fonte.

Tale motivo dovrà quindi essere respinto in quanto irricevibile. 109 Anche l’addebito relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata è formulato in modo assai vago.

Tuttavia, anche supponendo tale addebito ricevibile, l’obbligo di motivazione deve, secondo la giurisprudenza, da un lato, consentire all’interessato di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di far valere, se del caso, i suoi diritti e verificare se la decisione sia o no fondata e, dall’altro, mettere il giudice comunitario in grado di esercitare il suo controllo di legittimità.

Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della specie, in particolare del contenuto dell’atto di cui trattasi, della natura dei motivi invocati e del contesto nel quale esso è stato adottato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 129). 110 Nella fattispecie, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi per cui essa ha deciso di concedere una riduzione dell’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] e nessuna riduzione alle ricorrenti.

Infatti, dai punti 382-385 e 389-393 della decisione impugnata discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1 o e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di dimostrare l’esistenza dell’infrazione, mentre le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2003, sebbene assai dettagliate e rese spontaneamente, non avessero rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima era già in possesso, in tale data, delle informazioni necessarie per constatare l’esistenza dei principali elementi costitutivi dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in particolare, le altre fonti di cui essa già disponeva e che le consentivano, a suo avviso, di dimostrare l’esistenza dei principali elementi dell’infrazione. 111 Detto addebito dovrà quindi essere respinto in quanto infondato.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre, di conseguenza, respingere nel suo insieme il motivo attinente al rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti Argomenti delle parti 112 Le ricorrenti sostengono, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, conformemente al punto 3 degli orientamenti. 113 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale 114 A norma delle disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre l’importo di base dell’ammenda per «collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione del] 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende».

Il giudice dell’Unione ha quindi precisato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva accordare ad un’impresa che abbia cooperato nel corso di un procedimento per violazione delle regole sulla concorrenza una riduzione dell’ammenda a titolo di dette disposizioni degli orientamenti solo nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 1996 non fosse applicabile (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punti 380-382, e BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punti 585 e 586). 115 Orbene, analogamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 che essa ha sostituito, a determinate condizioni, a decorrere dal 14 febbraio 2002, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 si applica alle intese segrete tra imprese, volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni, ed esclude pertanto le intese verticali o rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE. 116 Nel caso di specie, dato che l’infrazione di cui trattasi rientra effettivamente nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le disposizioni dell’articolo 3, sesto trattino, degli orientamenti non erano applicabili alle ricorrenti.

Il presente motivo, attinente alla violazione di disposizioni che non sono, quindi, applicabili nella fattispecie, deve essere respinto in quanto inoperante. 117 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata.

3. Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda 118 Per quanto riguarda le domande dirette a riformare la decisione impugnata, poiché nessun elemento nel caso di specie è tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, non si devono accogliere dette domande.

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese 119 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] AB sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto

1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata Sull’errore di diritto Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] AB Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale – Sull’autonomia della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] NV – Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione – Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici

2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 Sugli errori di diritto – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sugli errori manifesti di valutazione – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sul principio di uguaglianza – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

3. Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0347 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione) 27 settembre 2012 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo — Parità di trattamento» Nella causa T-347/06, [OSCURATO:PERSONA] AB , con sede in Stoccolma (Svezia), [OSCURATO:PERSONA] AB , con sede in Stoccolma, rappresentate da A. Howard, barrister, M. Dean e D. McGowan, solicitors, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da L. Gyselen, avvocato, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume ([OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA])], e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, N. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 L’attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] consiste essenzialmente nella produzione e nella commercializzazione di bitume e di oli naftenici. [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] AB»), società capogruppo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svezia, svolgeva le sue attività nel settore del bitume nell’Europa continentale tramite la società belga [OSCURATO:PERSONA] NV/SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] NV»), che essa deteneva al 100%, la quale produceva bitume in una raffineria di Anversa (Belgio) e ne commercializzava una parte nei [OSCURATO:PERSONA]. Il 14 febbraio 2003 le attività di commercializzazione del bitume in Europa della [OSCURATO:PERSONA] NV sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), controllata svedese detenuta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] AB. Il 31 dicembre 2007 gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] sono stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] NV, ma la [OSCURATO:PERSONA] continua a detenere il 99,99% delle azioni di quest’ultima. 2 Con lettera del 20 giugno 2002 la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «BP») ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa concernente il mercato del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA] e ha presentato una domanda volta ad ottenere l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). 3 In data 1 o e 2 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato controlli a sorpresa, in particolare nei locali belgi della [OSCURATO:PERSONA] NV. Il 30 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] NV. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] le aveva comunicato di aver riacquistato l’attività bitume della [OSCURATO:PERSONA] NV, il 23 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] le ha trasmesso una nuova richiesta di informazioni, alla quale quest’ultima ha risposto il 2 ottobre 2003. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nuova richiesta di informazioni il 10 febbraio 2004, cui la [OSCURATO:PERSONA] AB ha risposto il 25 marzo 2004, e un’ultima richiesta il 5 aprile 2004, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto questa volta il 22 maggio 2004 e, in via complementare, il 19 ottobre 2004. 4 Il 18 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviata il 19 ottobre 2004 a varie società, tra cui le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA]. Il 24 maggio 2005 le ricorrenti hanno risposto separatamente a tale comunicazione. 5 In seguito all’audizione delle società interessate in data 15 e 16 giugno 2005, le ricorrenti hanno fornito precisazioni in merito alle proprie dichiarazioni riguardanti la ExxonMobil, società fornitrice di bitume non sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA], che erano state utilizzate nella comunicazione degli addebiti e che erano state contestate da vari partecipanti all’audizione. Tali precisazioni sono state comunicate a tutti i partecipanti all’audizione, suscitando diversi commenti. 6 Il 13 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume ([OSCURATO:PERSONA])] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 ( GU L 196, pag. 40 ) e che è stata notificata alle ricorrenti il 26 settembre 2006. 7 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le società destinatarie della stessa decisione avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, durante i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei [OSCURATO:PERSONA], uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali. 8 Le ricorrenti sono state riconosciute colpevoli di siffatta infrazione per il periodo compreso tra il 1 o aprile 1994 e il 15 aprile 2002 ed è stata loro inflitta, in solido, un’ammenda di EUR 13,5 milioni. 9 Per quanto attiene al calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave, alla luce della sua natura e benché il mercato geografico interessato fosse limitato (punto 316 della decisione impugnata). 10 Al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa e del suo impatto effettivo sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una distinzione tra le imprese interessate in funzione della loro importanza relativa sul mercato di cui trattasi, misurata in base alle loro quote di mercato, e le ha raggruppate in sei categorie. 11 In base a tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato un importo di partenza di EUR 7,5 milioni per le ricorrenti (punto 322 della decisione impugnata). 12 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti avessero commesso un’infrazione di lunga durata, in quanto superiore a cinque anni, e ha fissato la durata complessiva a otto anni, ossia dal 1 o aprile 1994 al 15 aprile 2002, aumentando quindi l’importo di partenza dell’80% (punto 326 della decisone impugnata). L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato a EUR 13,5 milioni per le ricorrenti (punto 335 della decisione impugnata). 13 [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanza aggravante nei confronti delle ricorrenti. Inoltre, essa non ha ritenuto possibile applicare alcuna circostanza attenuante, dato che non poteva essere presa in considerazione a tale titolo (punto 354 della decisione impugnata) l’eventuale esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, dalla quale sarebbe stata esclusa l’impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Essa, infine, ha respinto la loro richiesta diretta a considerare come circostanza attenuante la loro cooperazione effettiva, vale a dire le risposte alle richieste di informazioni, il riconoscimento dei fatti e l’attuazione di misure sanzionatorie e preventive al riguardo (punti 367-371 della decisione impugnata). 14 [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ritenendo che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avessero alcun valore aggiunto significativo (punti 389-393 della decisione impugnata). Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti, le quali vi hanno risposto entro il termine impartito. 17 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 15 giugno 2011. 18 A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato se stesso, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per completare la sezione. 19 Con ordinanza del 18 novembre 2011 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza. 20 Con lettere, rispettivamente, del 25 e del 28 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite un’altra volta. 21 Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha deciso di chiudere la fase orale del procedimento. 22 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: — annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità congiunta e solidale dell’infrazione; — annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 13,5 milioni o, in subordine, ridurre adeguatamente l’importo di tale ammenda; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata 24 A sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono un motivo unico, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad un errore di diritto in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV. Sull’errore di diritto Argomenti delle parti 25 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato erroneamente la giurisprudenza relativa all’imputazione dell’operato di una controllata alla sua società controllante (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-286/98 P, Racc. pag. I-9925 , punti 27-30) e che una società controllante, per essere considerata responsabile, debba essere stata effettivamente coinvolta in maniera attiva nel comportamento illecito della sua controllata. 26 Tuttavia, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze che devono essere tratte dalle sentenze della Corte del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-97/08 P, Racc. pag. I-8237 ), e del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C-90/09 P, Racc. pag. I-1 ), le ricorrenti hanno rinunciato agli argomenti della prima parte del loro unico motivo di annullamento, attinenti all’interpretazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 25 supra, cosa di cui il Tribunale ha preso atto. Cionondimeno, esse hanno mantenuto i loro argomenti circa le modalità per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante di una società controllante sulla sua controllata detenuta al 100%. 27 Pertanto, le ricorrenti sottolineano che una presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza decisiva sul comportamento delle sue controllate può essere confutata a partire dal momento in cui la società controllante dimostri che la sua controllata agiva in modo indipendente. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interpretato in modo errato la giurisprudenza esigendo che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla. Nella pratica, una prova siffatta sarebbe impossibile da fornire e sarebbe contraria al principio di responsabilità personale (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], T-45/98 e T-47/98, Racc. pag. II-3757 , punto 63). 28 Le ricorrenti sostengono infatti che una società controllante è sempre tenuta ad esercitare un’influenza, seppur minima, sulla propria controllata. Esse precisano che il diritto svedese, per proteggere gli azionisti e i terzi, impone alle società controllanti di soddisfare taluni requisiti di controllo sulle proprie controllate, quali l’approvazione di transazioni a partire da una determinata soglia, il rispetto di obblighi interni di informazione o la preparazione di conti consolidati. Pertanto, spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] valutare se la società controllante abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato di cui trattasi, e non in modo generale e astratto. 29 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti. Giudizio del Tribunale 30 Nella decisione impugnata (punti 252-264) la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, sebbene se la [OSCURATO:PERSONA] NV sia la persona giuridica che ha partecipato direttamente all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] AB, in quanto società controllante che la detiene al 100%, abbia potuto esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata durante il periodo dell’infrazione. 31 Occorre ricordare, in via preliminare, che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123 , punto 59) e che la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 81 CE include entità economiche costituite ciascuna da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista dalla stessa disposizione (v. sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], T-9/99, Racc. pag. II-1487 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). La nozione di impresa, in tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. I-11987 , punto 40). 32 Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di loro intercorrenti (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], C-294/98 P, Racc. pag. I-10065 , punto 27; del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425 , punto 117, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 58). Quindi, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante allorché la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica, in sostanza, le direttive impartitele dalla controllante, costituendo tali due imprese un’entità economica (sentenza della Corte del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 48/69, Racc. pag. 619 , punti 133 e 134). 33 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la società controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società capofila di un gruppo di società. Infatti, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli articoli 81 CE e 82 CE, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], T-203/01, Racc. pag. II-4071 , punto 290). 34 Nel caso particolare in cui una controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, da un lato, tale controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata, e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la suddetta controllante esercita effettivamente una tale influenza (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 35 Ne consegue che è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 25 supra, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 61). 36 Le ricorrenti ritengono che l’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% renda impossibile la sua confutazione. 37 Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, per confutare la presunzione secondo la quale una società controllante che detenga il 100% del capitale sociale della propria controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima, spetta alla suddetta società controllante sottoporre alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e, se del caso, del giudice dell’Unione qualsiasi elemento che essa ritenga idoneo a dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica, relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la ricorrente stessa e la sua controllata, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 65, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punti 51 e 52). Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, si tratta pertanto di una presunzione semplice che spetta loro confutare. 38 Le ricorrenti sostengono inoltre che gli obblighi ai quali una società controllante è soggetta nell’ordinamento nazionale rendono impossibile qualsiasi confutazione della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante su una controllata. Si deve tuttavia ricordare che una società non può avvalersi della normativa nazionale per sottrarsi all’osservanza delle norme del diritto dell’Unione, dal momento che le nozioni giuridiche utilizzate da quest’ultimo devono essere, in linea di principio, interpretate e applicate in modo uniforme in tutta l’Unione (sentenza della Corte del 1 o febbraio 1972, Hagen, 49/71, Racc. pag. 23 , punto 6). In ogni caso, alla luce dell’insieme dei principi precedentemente ricordati relativi all’esistenza di una tale presunzione e ai criteri che consentono di confutarla, sembra che gli elementi relativi agli obblighi imposti alle società controllanti dall’ordinamento svedese nei confronti delle loro controllate, diretti ad attuare uno stretto controllo su queste ultime per proteggere gli azionisti e i terzi, rafforzino la presunzione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] AB riguardo al controllo esercitato sulla sua controllata la [OSCURATO:PERSONA] NV. 39 Infine, le ricorrenti considerano che l’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante di una società controllante sulla propria controllata al 100% sia contraria al principio della responsabilità personale. Le ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, in forza della quale una persona, fisica o giuridica, può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa individualmente ascritti. Esse ritengono che, in forza di tale principio, la [OSCURATO:PERSONA] non possa esigere che una società controllante dimostri di non aver utilizzato il suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e che quest’ultima abbia adottato tutte le sue decisioni strategiche senza informarla per non imputarle la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata. 40 Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto che la società controllante, che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate, possa essere chiamata a rispondere in solido delle infrazioni del diritto della concorrenza da queste commesse non costituisce in alcun modo una deroga al principio della responsabilità personale, ma, al contrario, costituisce un’espressione di quest’ultimo, poiché la società controllante e le controllate soggette alla sua influenza determinante sono, congiuntamente, soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria nell’accezione del diritto in materia di concorrenza dell’Unione e responsabili per gli atti della stessa, e, se la suddetta impresa commette, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle norme sulla concorrenza, essa impegnerà la responsabilità personale congiunta di tutti i soggetti giuridici che compongono la struttura del gruppo (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il principio della responsabilità personale è riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-49/92 P, Racc. pag. I-4125 , punto 145; del 16 novembre 2000, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], C-279/98 P, Racc. pag. I-9693 , punto 78, e dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, Racc. pag. I-10893 , punto 39), ma esso si applica alle imprese e non alle società. Anche tale addebito deve essere quindi respinto. 41 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto nell’imputare alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV. Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] AB Argomenti delle parti 42 In primo luogo, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel non prendere in considerazione l’ampia autonomia commerciale di cui beneficiano le controllate in seno al loro gruppo. Il loro organigramma mostrerebbe che le operazioni commerciali e gli orientamenti strategici della divisione «Bitume» nei [OSCURATO:PERSONA] rientravano nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] NV e che le sue consociate attive nell’ambito del bitume in Europa le avevano trasferito importanti decisioni politiche e operative. La società controllante sarebbe stata incaricata solamente di approvare talune operazioni eccezionali, senza inficiare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] NV. 43 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato in modo manifestamente errato il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] AB e della sua controllata [OSCURATO:PERSONA] NV sul mercato di cui trattasi. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato, da un lato, che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] NV era limitato esclusivamente alla negoziazione dei contratti e alla nomina del personale nel mercato del bitume nei [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la funzione della [OSCURATO:PERSONA] AB si limitava chiaramente alle questioni di gestione strategica, di rischio globale e di coordinamento del gruppo e che essa non aveva alcun ruolo nel mercato in esame. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito in modo manifestamente errato un ruolo determinante alla [OSCURATO:PERSONA] AB in considerazione della fissazione degli obiettivi e della strategia realizzata su tale mercato, sebbene le soglie a partire dalle quali quest’ultima era incaricata di intervenire nelle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] NV fossero assai elevate e le transazioni che doveva approvare rimanessero eccezionali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcun elemento che consentisse di valutare il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] AB sul comportamento anticoncorrenziale di cui trattasi della [OSCURATO:PERSONA] NV. 44 In terzo luogo, gli elementi su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] AB esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV sarebbero alquanto formalistici. In effetti essa avrebbe dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi (reporting) tra la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] AB e di conti consolidati o la partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV alla direzione esecutiva della [OSCURATO:PERSONA] AB. Essa inoltre non avrebbe preso in considerazione il fatto che le funzioni del «chief business executive» (in prosieguo: il «CBE») della divisione «Bitume» della [OSCURATO:PERSONA] NV si limitassero all’invio di informazioni e all’analisi dei risultati finanziari presso il comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB. 45 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti. Giudizio del Tribunale 46 Rispondendo agli addebiti riguardanti errori manifesti di valutazione in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] imputando alla [OSCURATO:PERSONA] AB la responsabilità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] NV, si tratta di determinare se le ricorrenti abbiano fornito elementi che consentano di confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB avesse esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV. 47 Ai punti 252-264 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di poter applicare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] AB sulla [OSCURATO:PERSONA] NV nel corso del periodo compreso tra il 1 o aprile 1994 e il 15 aprile 2002 considerando la struttura di partecipazione al 100% esistente fra tali società. Essa ha poi ritenuto che vari elementi relativi alla struttura gerarchica del gruppo venissero a suffragare, in subordine, detta presunzione. Infatti, anzitutto, anche se la [OSCURATO:PERSONA] NV funge da sede europea in seno al gruppo per l’attività bitume, essa tuttavia non sarebbe autorizzata, oltre una certa soglia, ad adottare determinate decisioni senza informarne la [OSCURATO:PERSONA] AB (spese di investimento, negoziazione e conclusione di contratti, concessione di crediti ai clienti e smaltimento degli impianti). Inoltre, la società controllante, tramite il proprio comitato esecutivo, è incaricata di determinare gli obiettivi, le strategie e gli orientamenti globali del gruppo, nonché le decisioni di alto livello relative al bilancio del gruppo, ai suoi grandi progetti e al coordinamento funzionale. Per di più, la società controllante sarebbe organizzata verticalmente, in quanto delega taluni dei suoi poteri alle proprie controllate mediante i comitati. Infine, due dei tre membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV apparterrebbero alla [OSCURATO:PERSONA] AB, in seno alla quale rivestirebbero le funzioni di direttore generale e di «chief refining officer», e il terzo membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV è il suo direttore generale che fa parte anche del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AB. – Sull’autonomia della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] NV 48 Come ricordato in precedenza al punto 37, sebbene, in base alla giurisprudenza, la valutazione dell’influenza della società controllante sulla sua controllata non si limiti all’esame della politica commerciale in senso stretto, il giudice dell’Unione può continuare tuttavia a prendere in considerazione gli elementi relativi alla politica commerciale al fine di valutare se le due società formino un’entità economica unica. 49 Risulta in particolare dall’«organisation book» del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che la struttura di quest’ultimo è molto integrata e gerarchizzata. Il gruppo è organizzato per attività, in tre divisioni, e ciascuna è diretta da un CBE. [OSCURATO:PERSONA] NV costituisce quindi la divisione responsabile della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume». 50 Il coordinamento globale delle divisioni è garantito dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] AB, mentre il coordinamento quotidiano dell’insieme delle controllate rientra nella competenza di comitati specializzati per funzione («corporate functional managers» e «coordinators»), segnatamente in materia commerciale, che operano a livello del gruppo. Tali comitati, la maggior parte dei quali dipende direttamente dalla società controllante mentre taluni operano direttamente in seno alle controllate, sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni direttamente al presidente e al vicepresidente della società controllante. I CBE di ogni divisione sono membri permanenti del comitato esecutivo della società controllante [OSCURATO:PERSONA] AB, il quale è composto, inoltre, dal presidente e dal vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] AB. Questo comitato esecutivo è incaricato di definire mensilmente gli obiettivi, la strategia, gli orientamenti e le decisioni di bilancio di alto livello del gruppo, i suoi grandi progetti e il suo coordinamento funzionale. 51 Anche se le ricorrenti sostengono che i CBE trasmettono alla società controllante solo un’analisi mensile delle loro prestazioni finanziarie, senza informarla delle decisioni correnti relative agli acquisti e alle vendite, l’esame dell’organizzazione del gruppo mostra tuttavia che la società controllante è coinvolta strettamente e regolarmente nell’attività delle sue controllate tramite il comitato esecutivo e i comitati specializzati. Le ricorrenti, d’altronde, non hanno fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] AB non avrebbe fatto uso del suo potere di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV. Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] NV abbia condotto una politica commerciale relativamente autonoma, al di sotto di una certa soglia, non consente, di per sé, di inficiare la constatazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB, in quanto azionista al 100% e tenuto conto della struttura sociale del gruppo, esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] NV. 52 Le ricorrenti sostengono, inoltre, che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] NV fosse incaricata della gestione operativa e commerciale quotidiana di tutte le controllate rientranti nella divisione «Bitume», dato che queste ultime le avevano delegato i loro poteri di adozione delle decisioni politiche ed operative fondamentali in forza di un «management service agreement», consente di dimostrare che le sue funzioni non si limitavano alle normali funzioni di una controllata e che essa godeva quindi di un’autonomia assai ampia. Tuttavia, il giudice dell’Unione riconosce che, qualora una società controlli una consociata coinvolta in un comportamento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] può presumere che è la società capogruppo comune ad aver affidato questi poteri di vigilanza a tale consociata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], T-43/02, Racc. pag. II-3435 , punto 129). Quindi, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] NV abbia esercitato un certo controllo su altre società del gruppo nel settore del bitume, sebbene queste ultime non fossero le sue controllate, costituisce un indizio supplementare dell’esistenza di rapporti gerarchici tra la [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] NV, dato che il controllo svolto da quest’ultima sulle sue consociate poteva esserle stato delegato solo dalla società capogruppo. – Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione 53 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto basarsi su elementi che consentano di valutare il ruolo della società controllante sul comportamento anticoncorrenziale in questione per concludere che essa poteva essere responsabile dell’infrazione commessa dalla sua controllata. Tuttavia, come ricordato al punto 33 di cui sopra, secondo una costante giurisprudenza, il controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata non deve necessariamente presentare un nesso con il comportamento illecito (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 59, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punti 38, 102 e 103). Inoltre, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a fornire elementi di prova che integrassero il possesso della totalità del capitale della sua controllata da parte della [OSCURATO:PERSONA] AB per presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. Non è dunque necessario esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] AB abbia effettivamente esercitato un’influenza sul comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] NV. – Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici 54 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato troppa importanza ad elementi quali l’esistenza di meccanismi informativi tra la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] AB e di conti consolidati e alla partecipazione di membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] NV alla direzione esecutiva della [OSCURATO:PERSONA] AB. 55 Come ricordato sopra al punto 37, la giurisprudenza ritiene tuttavia che il giudice dell’Unione, nel valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra la società controllante e la sua controllata, debba tener conto dell’insieme degli elementi sottopostigli dalle parti, relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra le due società, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 65). Se è vero che talune circostanze, quali il consolidamento dei conti a livello del gruppo, non sono rilevanti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 108), altri elementi, pur non potendo di per sé consentire di dimostrare l’esistenza di un’entità economica unica, possono tuttavia costituire nel loro insieme un complesso di indizi concordanti sufficienti. 56 Occorre quindi prendere in considerazione elementi che consentano di accertare l’esistenza di forti vincoli gerarchici tra le due società, quali, nella fattispecie, i meccanismi informativi tra la controllata e la società controllante e la presenza incrociata di membri direttivi di una società negli organi decisionali dell’altra. Peraltro, la circostanza che la decisione impugnata menzioni erroneamente la presenza del CBE della [OSCURATO:PERSONA] NV nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AB, quando tale persona sedeva nel comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB, è irrilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata poiché dagli atti risulta che il comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] AB riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni di alto livello del gruppo (v. supra punto 50). 57 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che gli elementi presentati dalle ricorrenti non permettono di confutare la presunzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] AB, detenendo il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] NV, abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica della [OSCURATO:PERSONA] NV. Pertanto, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] AB costituisce, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] NV, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, senza che sia necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] AB abbia influenzato il comportamento di cui trattasi. Di conseguenza, il primo motivo dev’essere integralmente respinto. 58 Da quanto precede risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata. 2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata 59 Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata. Il primo riguarda errori manifesti di valutazione, errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e il secondo motivo è volto a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle citate disposizioni, conformemente al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti»). Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 60 Ai sensi del paragrafo 20 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [di esenzione dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono tuttavia beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta». Il paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 precisa che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». Inoltre, il paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sottolinea che «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione», che, «[n]el procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». 61 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], senza presentare una richiesta formale di riduzione della sua ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, aveva fornito informazioni dettagliate nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Tali informazioni contenevano, in particolare, un resoconto preciso di nove pagine del sistema di riunioni dell’intesa – che non le era stato richiesto –ed erano quindi dotate di valore aggiunto. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali elementi non avessero rafforzato la sua capacità di dimostrare i fatti, essendo già in possesso, in quel momento, dei documenti sequestrati durante le ispezioni, delle richieste di clemenza della BP e della [OSCURATO:PERSONA] e di talune risposte alla sua prima serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003. Inoltre, detti elementi di prova non le avrebbero consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, segnatamente a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di determinate dichiarazioni relative alla ExxonMobil. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito informazioni aventi un significativo valore aggiunto, di non poterle concedere una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 389-393 della decisione impugnata). 62 Dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una certa discrezionalità in materia e che il controllo del giudice è limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, una collaborazione alle indagini che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), non giustifica una riduzione dell’ammenda (sentenze del Tribunale del 10 marzo 1992, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], T-12/89, Racc. pag. II-907 , punti 341 e 342, e del 14 maggio 1998, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], T-308/94, Racc. pag. II-925 , punto 260). Per contro, tale riduzione è giustificata quando l’impresa abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (sentenze del Tribunale Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 261 e 262, e del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-230/00, Racc. pag. II-2733 , punto 137). Perché sia giustificata la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il comportamento di un’impresa deve agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere infrazioni alle regole di concorrenza, e testimoniare un autentico spirito di cooperazione. Da un lato, dunque, spetta al Tribunale esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia correttamente considerato in qual misura la cooperazione delle imprese di cui trattasi si fosse spinta oltre quanto prescritto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003. In merito esso esercita un controllo pieno, in particolare sui limiti, che discendono dai diritti della difesa delle imprese, al loro obbligo di rispondere alle richieste di informazioni. Dall’altro, il Tribunale è chiamato a verificare, come nella fattispecie, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente valutato, alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’utilità di una collaborazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione. Nei limiti indicati in tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per valutare se le informazioni o i documenti, volontariamente forniti dalle imprese, abbiano agevolato il suo compito e se vi sia ragione di concedere una riduzione ad un’impresa in forza della comunicazione stessa. Tale valutazione costituisce oggetto di un controllo giurisdizionale limitato (sentenza della Corte del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-511/06 P, Racc. pag. I-5843 , punto 152; sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag. II-5169 , punti 529-532, confermata dalla Corte nella sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag. I-8681 , punto 249). 63 Inoltre, se certo la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esporre le ragioni per le quali ritiene che determinati elementi forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta però alle imprese che desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito dimostrare che quest’ultima, in mancanza di tali elementi da esse fornite volontariamente, non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 62 supra, punto 297). 64 Nell’ambito dell’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU 1996, C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), il giudice dell’Unione ha ritenuto che la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in applicazione di tali disposizioni richieda, in particolare, che l’impresa interessata sia stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa e che, se siffatti elementi non devono necessariamente essere di per sé sufficienti a provare l’esistenza dell’intesa, essi debbano comunque essere determinanti a tal fine. Non deve trattarsi, quindi, semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare, bensì di elementi che possano essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di constatazione di infrazione (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], T-15/02, Racc. pag. II-497 , punti 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 e 568, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-26/02, Racc. pag. II-713 , punti 150, 156, 157 e 162). 65 Ai sensi dei paragrafi 7, 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare l’effettivo contributo fornito da ciascuna impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla costituzione della prova dell’infrazione e il concetto di «valore aggiunto significativo» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro natura e per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] attribuisce quindi un valore particolare ad elementi che potrebbero consentirle, unitamente ad altri elementi già in suo possesso, di dimostrare l’esistenza di un’intesa o ad elementi che le consentirebbero di rafforzare prove già esistenti, o a quelli che avrebbero conseguenze dirette sulla gravità o sulla durata dell’intesa. Per contro, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, il criterio determinante non si limita alla questione se un’impresa «abbia agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA]». Occorre sottolineare che la giurisprudenza di cui le ricorrenti intendono avvalersi al riguardo (sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], T-347/94, Racc. pag. II-1751 , punto 331) non riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e si limita in ogni caso ad affermare che un’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] e può beneficiare, a tale titolo, di una riduzione dell’ammenda. 66 Peraltro, nella fase di valutazione del valore aggiunto significativo degli elementi forniti, la [OSCURATO:PERSONA] non può tener conto della continuità della cooperazione fornita da un’impresa, poiché il paragrafo 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 limita la presa in considerazione dell’entità e della continuità della cooperazione dell’impresa nella fase della determinazione del livello esatto di riduzione dell’ammenda all’interno di determinate forcelle, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia già ritenuto che gli elementi forniti presentino un valore aggiunto significativo. 67 È alla luce di detti principi che si devono esaminare gli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno del motivo riguardante gli errori manifesti di valutazione, gli errori di diritto e una violazione del principio di uguaglianza in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sugli errori di diritto – Argomenti delle parti 68 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in tre errori di diritto. Infatti, in primo luogo, al fine di esaminare il valore aggiunto delle informazioni fornite, essa avrebbe applicato erroneamente gli stessi criteri nella fase della conclusione provvisoria, la quale deve avvenire al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, e in quella della decisione finale. In secondo luogo, essa avrebbe considerato in modo irrazionale che la riformulazione delle dichiarazioni relative alla ExxonMobil diminuiva il valore degli altri elementi di prova che le ricorrenti avevano fornito volontariamente. Infine, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni. Secondo la giurisprudenza, la valutazione del grado di cooperazione fornita da un’impresa non può dipendere da fattori puramente casuali, come l’ordine nel quale essa è stata interpellata dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 246). 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insieme degli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale 70 In primo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto nella replica che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare gli stessi criteri di valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite nella fase della conclusione provvisoria e in quella della decisione finale. Esse considerano, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA], durante la fase provvisoria, deve valutare gli elementi trasmessi da un’impresa solo isolatamente, tenuto conto di quelli comunicati dalle altre imprese. 71 Quanto alla ricevibilità di tale argomento alla luce delle disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che è stata oggetto di discussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, va sottolineato che tale argomento, sollevato nella replica, si limita a sviluppare il motivo, dedotto nel ricorso, attinente agli errori di diritto in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] rifiutando di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e che, conformemente alla giurisprudenza, va pertanto considerato ricevibile (sentenza della Corte del 12 giugno 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/[OSCURATO:PERSONA], 2/57, Racc. pag. 127 , in particolare pag. 138). 72 Inoltre, nel merito, dalle disposizioni dei paragrafi 26 e 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, relativi al procedimento, risulta che, «[s]e la [OSCURATO:PERSONA] giunge ad una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi dall’impresa costituiscono un valore aggiunto ai sensi del [paragrafo] 22, informa per iscritto l’impresa, al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda, compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito al [paragrafo] 23, [lettera] b),» e che, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata». 73 Le ricorrenti considerano che il solo riferimento, in detto paragrafo 26, al paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non al paragrafo 21 come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], consenta di ritenere che il paragrafo 26 riguardi soltanto il mero «valore aggiunto» e non il «valore aggiunto significativo» degli elementi forniti da un’impresa. 74 Sembra tuttavia che l’unico oggetto del paragrafo 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che propone una definizione della nozione di «valore aggiunto», consista nel chiarire il paragrafo 21, che fa riferimento alla nozione di «valore aggiunto significativo». Inoltre, il concetto stesso di «valore aggiunto» sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA], qualunque sia la fase del procedimento amministrativo, deve esaminare il valore degli elementi forniti confrontandoli con gli altri elementi di prova di cui dispone, o a seguito di indagini, o perché le sono stati comunicati dalle altre imprese. Infine, anche condividendo l’iter logico seguito dalle ricorrenti, l’eventuale riconoscimento, nella fase provvisoria, di un valore aggiunto agli elementi trasmessi non inciderebbe comunque sulla valutazione finale della [OSCURATO:PERSONA] né sul livello di riduzione concesso all’impresa, che avviene solo in quel momento. Tale argomento, pertanto, va respinto. 75 In secondo luogo, le ricorrenti considerano che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse il diritto di penalizzarle per aver riformulato le proprie dichiarazioni relative alla partecipazione della ExxonMobil all’intesa. Occorre tuttavia precisare che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha penalizzato la [OSCURATO:PERSONA] per tali riformulazioni, bensì si è limitata a dichiarare che gli elementi relativi alla ExxonMobil, che figurano nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni, non le avevano fornito alcun valore aggiunto significativo. Di conseguenza, tale argomento va respinto. 76 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato troppa importanza alla cronologia nella valutazione del valore aggiunto delle loro informazioni. A sostegno di questa affermazione, esse invocano la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra. Si deve tuttavia constatare che tale sentenza riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, e non quella del 2002, che è applicabile nella fattispecie. Inoltre, detta sentenza concerne l’applicazione delle disposizioni della sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, relativa alle imprese che possono beneficiare di una significativa riduzione dell’importo della loro ammenda, la quale non prevedeva un trattamento differente per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, la giurisprudenza relativa alle sezioni B e C della comunicazione sulla cooperazione del 1996, concernenti le imprese che beneficiano della non imposizione dell’ammenda o di una riduzione molto considerevole o considerevole del suo importo, le quali facevano espressamente riferimento al criterio cronologico, ha sancito la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto del fattore cronologico (sentenze del Tribunale BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punto 550; del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-322/01, Racc. pag. II-3137 , punti 237-239, e [OSCURATO:PERSONA], T-329/01, Racc. pag. II-3255 , punti 319-321 e 341). Per quanto concerne la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dai suoi paragrafi 7 e 23 discende espressamente che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esaminare il valore delle informazioni fornite, deve tener conto della data in cui le sono state comunicate. La giurisprudenza relativa a tale comunicazione ha d’altronde confermato l’importanza della data di trasmissione delle informazioni (sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T-85/06, non pubblicata nella Raccolta, punti 147, 148 e 152-154). Anche tale argomento, pertanto, va respinto. 77 In conclusione, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in errori di diritto rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione di ammenda sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sugli errori manifesti di valutazione – Argomenti delle parti 78 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottovalutato la portata e il valore della loro cooperazione volontaria. Essa, così, non avrebbe tenuto conto dell’ampiezza e della precisione delle informazioni rese né del carattere determinante di talune informazioni che solo le ricorrenti avrebbero fornito e che sarebbero state utilizzate in modo approfondito nella comunicazione degli addebiti e nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neanche preso in considerazione il comportamento eccezionale di cui esse hanno dato prova nel corso del procedimento, indicando spontaneamente i cambiamenti organizzativi intervenuti in seno al gruppo e rinunciando di conseguenza all’esercizio dei loro diritti della difesa, fornendo elementi relativi ad un altro livello di intesa e trasmettendo informazioni ottenute presso una società terza. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], a norma delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve tener conto dell’entità e della continuità della cooperazione delle società. 79 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che il fatto di aver fornito la loro risposta alla [OSCURATO:PERSONA] solo il 2 ottobre 2003 sarebbe imputabile unicamente a quest’ultima, che inizialmente aveva inviato la sua richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] NV invece che alla [OSCURATO:PERSONA]. 80 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda, mentre quest’ultima aveva precisato di voler assistere la [OSCURATO:PERSONA] nella sua indagine fornendo un valore aggiunto significativo. 81 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti nel loro complesso. – Giudizio del Tribunale 82 In via preliminare, va sottolineato che le ricorrenti non possono avvalersi di un comportamento asseritamente eccezionale per poter beneficiare delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, riguardo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia presentata spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] come il successore della [OSCURATO:PERSONA] NV, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe probabilmente potuto in ogni caso imputare la responsabilità dell’infrazione al successore economico della [OSCURATO:PERSONA] NV. Inoltre, quanto alle informazioni che le ricorrenti avrebbero fornito circa l’esistenza di un terzo livello di attività dell’intesa, occorre precisare che nella decisione impugnata (punto 354) la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non disporre di prove sufficienti al riguardo e, pertanto, di non utilizzare gli elementi forniti a questo proposito dalle ricorrenti. Infine, è vero che le ricorrenti, nell’ottenere informazioni dalla Petroplus, hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di evitare l’invio delle richieste di informazioni a tale società, ma questo unico elemento non può giustificare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 83 In primo luogo, alla luce dei principi richiamati ai punti 62-66 di cui sopra, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione rifiutando di concedere alle ricorrenti il beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 84 Infatti, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se le informazioni fornite spontaneamente dalle ricorrenti il 2 ottobre 2003 erano assai dettagliate, esse tuttavia non hanno rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima disponeva già in tale data delle informazioni trasmesse dalla BP e dei documenti sequestrati durante le ispezioni effettuate nell’ottobre 2002, della domanda di clemenza della BP e delle altre informazioni da essa fornite nella fase successiva del procedimento, della domanda di clemenza della [OSCURATO:PERSONA] del 12 settembre 2003 nonché delle risposte della maggior parte delle società alla serie di richieste di informazioni inviata il 30 giugno 2003. 85 Inoltre, dagli atti delle parti discende che gli elementi che le ricorrenti considerano forniti esclusivamente da loro non erano determinanti per la [OSCURATO:PERSONA] al fine di poter accertare l’infrazione. 86 Lo stesso vale per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni preparatorie e a quelle di concertazione sul prezzo del bitume, che la [OSCURATO:PERSONA] era già in grado di dimostrare a partire da prove e testimonianze di altre società, come i documenti sequestrati durante le verifiche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] en Milieu BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 settembre 2003 e dalla BP nel 2002 (v. punti 57, 68 e 77 della decisione impugnata). 87 Del pari, dagli atti emerge che i nomi delle società e delle persone che avevano partecipato all’intesa erano già stati comunicati da altre società (v. note a piè delle pagg. 145, 201, 202, 224 e 226 della decisione impugnata) e che, quanto ai nomi dei dipendenti della ExxonMobil e di altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di cui la [OSCURATO:PERSONA] ancora non disponeva, quest’ultima non è stata in grado di suffragare tali informazioni e non le ha utilizzate nella decisione impugnata. Per quanto concerne i nomi dei dipendenti della Esha (gruppo che produceva e commercializzava bitume nei [OSCURATO:PERSONA], considerato partecipante all’infrazione e al quale è stata inflitta un’ammenda di EUR 11,5 milioni) che avevano partecipato all’intesa, se è pur vero che la decisione impugnata (nota a piè di pag. 216) cita la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 2003 e la risposta della Esha ad una richiesta di informazioni del 30 dicembre 2003, che sono successive alla risposta ad una richiesta di informazioni fornita dalle ricorrenti, questo elemento non è tuttavia sufficiente, di per sé, a ritenere che le ricorrenti abbiano procurato alla [OSCURATO:PERSONA] un elemento avente un valore aggiunto significativo, dato che quest’ultima era già a conoscenza della partecipazione della Esha all’intesa tramite documenti precedenti della [OSCURATO:PERSONA], della HGB, della BP e della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 57 e 68 della decisione impugnata). 88 Riguardo ai luoghi delle riunioni preparatorie dei fornitori di bitume, va sottolineato che le ricorrenti hanno menzionato solamente un unico luogo supplementare rispetto alle dichiarazioni della BP del 2002 e alla risposta ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2003, e che tale informazione non ha potuto essere suffragata, è stata rimessa in discussione nel corso delle audizioni e, pertanto, non è stata utilizzata nella decisione impugnata (punto 69 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 176 e 177). Parimenti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia citato un estratto della risposta delle ricorrenti ad una richiesta di informazioni del 2 ottobre 2003 per affermare che le riunioni dell’intesa avvenivano generalmente nei locali della [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «KWS») (punto 59 della decisione impugnata), va precisato che essa disponeva già di tale informazione grazie ai documenti sequestrati durante le verifiche presso la KWS, ad una risposta ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2003 e ad una dichiarazione di quest’ultima del 1 o ottobre 2003 (v. allegato 2 alla comunicazione degli addebiti). 89 Del pari, riguardo alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso di prove che consentivano di dimostrarne l’esistenza grazie a documenti sequestrati nel corso degli accertamenti effettuati nei locali della NBM Noord-West BV, della [OSCURATO:PERSONA] BV e della KWS, e alla risposta del 12 settembre 2003 della [OSCURATO:PERSONA] ad una richiesta di informazioni (v. punti 76 e 77 della decisione impugnata, note a piè delle pagg. 200, 220, 223, 224 e 226). 90 Infine, quanto ai meccanismi sanzionatori nei confronti dei fornitori di bitume che non rispettavano gli accordi dell’intesa, anche i documenti trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] (fax inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e fattura che incolpava la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) hanno solo confermato e precisato prove già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la BP, nelle sue dichiarazioni del 12 luglio 2002 e del 16 settembre 2003, aveva segnatamente già trasmesso elementi al riguardo, così come la [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione del 12 settembre 2003 (punti 84 e 86 della decisione impugnata). Il meccanismo sanzionatorio era richiamato altresì in documenti sequestrati nel corso delle verifiche effettuate presso la [OSCURATO:PERSONA] BV e la KWS (note a piè delle pagg. 238 e 286). 91 Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che le ricorrenti non hanno dimostrato che, in mancanza delle informazioni da esse rese volontariamente alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione di condanna al pagamento di ammende. 92 In conclusione, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione escludendo che le informazioni fornite unicamente dalle ricorrenti abbiano avuto un valore aggiunto significativo. 93 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la data tardiva in cui esse hanno trasmesso le loro informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sia a questa imputabile, la quale avrebbe inviato la sua richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] NV invece che alla [OSCURATO:PERSONA], dato che quest’ultima ha ricevuto tale richiesta solo il 23 luglio 2003, ossia tre settimane dopo le altre imprese, che l’avevano ricevuta sin dal 30 giugno 2003. 94 Tuttavia dal fascicolo, in particolare dallo scambio di atti tra l’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], risulta che la prima richiesta di informazioni era stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] NV, alla stessa persona di riferimento e al medesimo indirizzo di quello indicato successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima aveva ammesso di aver ricevuto tale domanda contemporaneamente alle altre destinatarie, ovvero il 4 luglio 2003. In ogni caso, la data di invio o di ricevimento della richiesta formale di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante ai fini della valutazione della cronologia delle domande di clemenza presentate dalle imprese nel caso di specie, dato che queste ultime potevano essere presentate in qualunque momento, in particolare a seguito degli accertamenti a sorpresa effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], e indipendentemente dalla data di invio della richiesta di informazioni. 95 In terzo luogo, le ricorrenti precisano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe a torto considerato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 2 ottobre 2003, non avrebbe espresso l’intenzione di beneficiare di una riduzione dell’ammenda. Ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione» e «[l]’impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati». Pertanto, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede alcun specifico obbligo formale per la proposizione di una domanda di clemenza. Tuttavia, i termini utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta del 2 ottobre 2003 alla richiesta di informazioni non indicano chiaramente che essa intendeva avvalersi delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essendosi limitata a dichiarare di essere riuscita ad ottenere «copie di documenti che essa spera assisteranno l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] fornendo un valore aggiunto significativo». In ogni caso, il fatto di determinare se la risposta del 2 ottobre 2003 della [OSCURATO:PERSONA] costituisse già una richiesta di clemenza non incide sull’esito della controversia, dato che la valutazione definitiva sulla qualità delle prove fornite viene effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] solo al termine del procedimento amministrativo e dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse presentato alcuna richiesta formale di riduzione della sua ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha tenuto conto di tale documento per valutare la possibilità di ridurre l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 96 In conclusione, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che le informazioni fornite dalle ricorrenti non avevano alcun valore aggiunto significativo e che quindi non poteva concedere loro una riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sul principio di uguaglianza – Argomenti delle parti 97 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio di uguaglianza riservando loro, senza che ciò fosse giustificato, un trattamento diverso da quello concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse rilevano anzitutto che nessun’altra impresa è stata penalizzata per aver riformulato le proprie dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil e che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto beneficiare in particolare di una riduzione del 30% dell’importo della sua ammenda sebbene avesse agito come loro. Pertanto, esse contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver trattato differentemente le loro informazioni rispetto a quelle fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, quest’ultima avrebbe reso informazioni decisive solo il 9 ottobre 2003, le quali avrebbero unicamente suffragato le informazioni ottenute nel corso degli accertamenti a sorpresa e sarebbero state comunque meno dettagliate di quelle trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tuttavia scelto di basarsi sulle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che su quelle delle ricorrenti e avrebbe omesso inoltre di citarle come fonte di numerosi elementi di fatto. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i propri obblighi di buona amministrazione e di motivazione delle sue decisioni. 98 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio del Tribunale 99 In via preliminare va ricordato, conformemente al punto 75 di cui sopra, che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua decisione, si è limitata ad affermare che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] non le avevano consentito di accertare l’esistenza di nuove caratteristiche importanti dell’intesa, in particolare a causa della riformulazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di talune dichiarazioni relative alla ExxonMobil, ma essa non ha penalizzato la [OSCURATO:PERSONA] per tali riformulazioni. Vanno dunque disattesi gli argomenti delle ricorrenti relativi ad una violazione del principio di uguaglianza con la [OSCURATO:PERSONA] su tale aspetto. 100 Secondo la giurisprudenza, nell’esercizio del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione delle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera diversa o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e tale principio osti a che la [OSCURATO:PERSONA] tratti in modo diverso la cooperazione delle imprese interessate da una stessa decisione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 62 supra, punto 533 e giurisprudenza ivi citata). Essa considera tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] non viola tale principio nell’accordare o no una riduzione dell’importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo (sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], T-311/94, Racc. pag. II-1129 , punti 309-313, e Weig/[OSCURATO:PERSONA], T-317/94, Racc. pag. II-1235 , punti 287-289). Inoltre, secondo la giurisprudenza, una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare nella misura in cui essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-48/02, Racc. pag. II-5259 , punti 108 e 109). 101 Va inoltre precisato che, sebbene sia stato possibile ritenere che le cooperazioni delle imprese, per essere considerate simili, non dovessero necessariamente intervenire lo stesso giorno, ma nella stessa fase del procedimento (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, Nintendo e Nintendo of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-13/03, Racc. pag. II-947 , punto 178), questo principio si applicava alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione del 1996, che non prevedeva un trattamento diverso per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. supra punto 76). 102 Infine, quando un’impresa nell’ambito della cooperazione si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato analogo a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola, in effetti, in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, non può essere sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-38/02, Racc. pag. II-4407 , punto 455, e del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T-343/08, Racc. pag. II-2287 , punto 137). 103 Nel caso di specie, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di uguaglianza concedendo alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda del 30% sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e rifiutando di concedere una riduzione siffatta alle ricorrenti, in quanto tali imprese si trovavano in situazioni diverse. Infatti, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sin dal 12 settembre 2003, cui era allegata una dichiarazione d’impresa, e ha chiesto che una parte delle informazioni comunicate il 16 settembre 2003 fosse presa in considerazione a titolo della sua domanda di clemenza. Il 18 settembre 2003 è stata organizzata una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, il 1 o e il 9 ottobre 2003, tre ex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono stati sentiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha ritenuto, nella decisione impugnata, che le informazioni fornite il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1 o e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di accertare l’esistenza dell’infrazione, ma che essa dovesse tener conto del fatto che la richiesta di clemenza era stata presentata solo undici mesi dopo l’effettuazione delle veri?che a sorpresa e successivamente all’invio della sua richiesta di informazioni, che essa fosse già in possesso di taluni elementi di prova comunicati da altre società e che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riformulato alcune sue dichiarazioni nei confronti della ExxonMobil. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha aspettato il 9 ottobre 2003 per fornire informazioni decisive, ma, sin dal 12 settembre 2003, ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di confermare le informazioni esistenti e di accertare così l’esistenza dell’infrazione, in particolare fornendo la prima delle prove dirette delle riunioni di concertazione sul bitume, dato che la BP, prima impresa ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza dell’intesa, non partecipava regolarmente a tali riunioni (punto 383 della decisione impugnata). 104 In definitiva, dai vari elementi del fascicolo discende che la situazione delle ricorrenti non era paragonabile a quella della [OSCURATO:PERSONA], sia per quanto riguarda la data di comunicazione delle informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] che per il loro contenuto. Le ricorrenti, inoltre, hanno riconosciuto esse stesse nella replica che la qualità degli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] era superiore. Per di più, va constatato che le ricorrenti, interrogate in particolare su tale aspetto in udienza, non hanno in alcun modo suffragato la loro affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata sugli elementi che esse le hanno trasmesso il 2 ottobre 2003 per interrogare un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2003. Infine, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato che gli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza del 9 ottobre 2003 avevano un valore aggiunto significativo non incide sulla valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del valore degli elementi forniti in precedenza da tale società e, pertanto, non influisce sulla valutazione del valore delle informazioni rese dalle ricorrenti. 105 Di conseguenza, poiché le situazioni della [OSCURATO:PERSONA] e delle ricorrenti non sono paragonabili, dato che queste ultime hanno fornito solo tardivamente gli elementi di informazione alla [OSCURATO:PERSONA] e tali elementi non avevano lo stesso livello qualitativo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di uguaglianza rifiutando di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda sul fondamento della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 106 Le ricorrenti inoltre formulano nell’ambito di tale motivo alcuni addebiti relativi ad una violazione del principio di buona amministrazione e all’obbligo di motivazione, limitandosi a precisare che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] citare la fonte delle proprie conclusioni e concedere un equo riconoscimento ad elementi di prova equivalenti. 107 Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’atto di ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulato un addebito a sostegno di un motivo dedotto (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/[OSCURATO:PERSONA], T-102/92, Racc. pag. II-17 , punto 68, e del 14 maggio 1998, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], T-352/94, Racc. pag. II-1989 , punto 333). 108 Nel caso di specie, la formulazione dell’addebito relativo alla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio di buona amministrazione è troppo impreciso perché il Tribunale possa individuarne l’oggetto. Le ricorrenti, infatti, non precisano i punti specifici della decisione impugnata nei quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scelto di basarsi arbitrariamente sulle dichiarazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che sulle loro dichiarazioni e nei quali essa avrebbe inoltre omesso di citarle come fonte. Tale motivo dovrà quindi essere respinto in quanto irricevibile. 109 Anche l’addebito relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata è formulato in modo assai vago. Tuttavia, anche supponendo tale addebito ricevibile, l’obbligo di motivazione deve, secondo la giurisprudenza, da un lato, consentire all’interessato di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di far valere, se del caso, i suoi diritti e verificare se la decisione sia o no fondata e, dall’altro, mettere il giudice comunitario in grado di esercitare il suo controllo di legittimità. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della specie, in particolare del contenuto dell’atto di cui trattasi, della natura dei motivi invocati e del contesto nel quale esso è stato adottato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 129). 110 Nella fattispecie, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi per cui essa ha deciso di concedere una riduzione dell’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] e nessuna riduzione alle ricorrenti. Infatti, dai punti 382-385 e 389-393 della decisione impugnata discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1 o e il 9 ottobre 2003 avessero rafforzato, per il loro grado di precisione, la sua capacità di dimostrare l’esistenza dell’infrazione, mentre le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 2003, sebbene assai dettagliate e rese spontaneamente, non avessero rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione, dato che quest’ultima era già in possesso, in tale data, delle informazioni necessarie per constatare l’esistenza dei principali elementi costitutivi dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in particolare, le altre fonti di cui essa già disponeva e che le consentivano, a suo avviso, di dimostrare l’esistenza dei principali elementi dell’infrazione. 111 Detto addebito dovrà quindi essere respinto in quanto infondato. Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre, di conseguenza, respingere nel suo insieme il motivo attinente al rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti Argomenti delle parti 112 Le ricorrenti sostengono, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro effettiva cooperazione al di fuori delle disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002, conformemente al punto 3 degli orientamenti. 113 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti delle ricorrenti. Giudizio del Tribunale 114 A norma delle disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre l’importo di base dell’ammenda per «collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione del] 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende». Il giudice dell’Unione ha quindi precisato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva accordare ad un’impresa che abbia cooperato nel corso di un procedimento per violazione delle regole sulla concorrenza una riduzione dell’ammenda a titolo di dette disposizioni degli orientamenti solo nei casi in cui la comunicazione sulla cooperazione del 1996 non fosse applicabile (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punti 380-382, e BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punti 585 e 586). 115 Orbene, analogamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 che essa ha sostituito, a determinate condizioni, a decorrere dal 14 febbraio 2002, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 si applica alle intese segrete tra imprese, volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni, ed esclude pertanto le intese verticali o rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE. 116 Nel caso di specie, dato che l’infrazione di cui trattasi rientra effettivamente nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, le disposizioni dell’articolo 3, sesto trattino, degli orientamenti non erano applicabili alle ricorrenti. Il presente motivo, attinente alla violazione di disposizioni che non sono, quindi, applicabili nella fattispecie, deve essere respinto in quanto inoperante. 117 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre respingere le conclusioni del ricorso dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata. 3. Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda 118 Per quanto riguarda le domande dirette a riformare la decisione impugnata, poiché nessun elemento nel caso di specie è tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, non si devono accogliere dette domande. Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto. Sulle spese 119 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AB e la [OSCURATO:PERSONA] AB sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto 1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata Sull’errore di diritto Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Sugli errori manifesti di valutazione commessi nella fattispecie nell’imputazione della responsabilità alla [OSCURATO:PERSONA] AB Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale – Sull’autonomia della politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA] NV – Sul comportamento della società controllante sul mercato di cui trattasi e sul suo ruolo nell’infrazione – Sulla presa in considerazione di elementi alquanto formalistici 2. Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento delle disposizioni della sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002 Sugli errori di diritto – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sugli errori manifesti di valutazione – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sul principio di uguaglianza – Argomenti delle parti – Giudizio del Tribunale Sul rifiuto di concedere una riduzione sul fondamento degli orientamenti Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 3. Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris