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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1988

Cassazione n. 04129/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1988 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -- / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ( profili di cesura) all'evidenza smentiti dalla situazione in fatto emergente dalle due conformi decisioni di merito ( che il ricorso non contrasta in ordine alla rassegnata ricostruzione della relativa dinamica) che da conto in modo evidente della funzionalità oppositiva della condotta realizzata dall'imputato rispetto all'attività d'ufficio svolta nell'occasione dagli operanti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1988 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -- / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ( profili di cesura) all'evidenza smentiti dalla situazione in fatto emergente dalle due conformi decisioni di merito ( che il ricorso non contrasta in ordine alla rassegnata ricostruzione della relativa dinamica) che da conto in modo evidente della funzionalità oppositiva della condotta realizzata dall'imputato rispetto all'attività d'ufficio svolta nell'occasione dagli operanti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04129/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris