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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 08915/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6406/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' PEDRAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 73/2016 depositata il23/09/2016, R.G. n. 34/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 73 del 2016 ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento, e in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza definitiva n. 22/13 del Tribunale di Rovereto giudice del lavoro, ridetermina la somma capitale dovuta al lavoratore a titolo di differenze retributive in euro 16.257,68 ; accerta il diritto del lavoratore a essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità maturata.

2. Il lavoratore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento in ragione di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, convenne in giudizio l’Ente datore di lavoro per ottenere il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati, anche previo accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti, con condanna della Pubblica amministrazione al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice del lavoro, con una prima sentenza parziale, respinse la domanda di accertamento dell’illiceità del termine, ma riconobbe il diritto del docente alla piena ricostruzione della carriera nei limiti della prescrizione quinquennale, e con la sentenza definitiva condannò la Provincia al pagamento della somma di euro 8.698,31 oltre accessori.3.

Contro la sentenza del Tribunale proposero appello tanto la [OSCURATO:PERSONA] di Trento, quanto il lavoratore e le due impugnazioni vennero riunite.

4. La Corte d’Appello di Trento, all’esito di un’ulteriore c.t.u., ha respinto l’appello della Provincia autonoma di Trento e in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, ha rideterminato la somma capitale dovuta al lavoratore a titolo di differenze retributive ed ha accertato il diritto dello stesso ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità maturata.

5. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

6. Il lavoratore si è difeso con controricorso.

DIRITTO

1. Occorre premettere che su ana loghe questioni questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza n. 5348 del 2023, depositata il 21 febbraio 2023, alla quale si intende dare continuità condividendone i principi affermati.

2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle seguenti disposizioni: art. 53 legge n. 312/1980, artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994, clausola n. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP – Direttiva 1999/70/CE.

Violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione alle seguenti disposizioni: artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004, art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] di Trento».

2.1. È inammissibilità la censura di violazione di disposizioni della contrattazione collettiva provinciale come vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (che invece si riferisce solo ai «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»), il motivo pone una questione di diritto che è stata di recente trattata e decisa da questa Corte in una pluralità di controversie analoghe, ovverosia se la normativa interna, legale e contrattuale (che non presenta sostanziali differenze a livello nazionale e provinciale), sia compatibile o meno con il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato sancito nella Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, nella clausola n. 4, punto 1, dell’allegato Accordo quadro.

2.2. Alla luce di tali recenti e ripetuti precedenti giurisprudenziali, il motivo di ricorso è infondato.

Infatti, «Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella [OSCURATO:PERSONA] di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato» (massima ufficiale tratta da Cass. n. 14959/2022; conf.

Cass. nn. 41887/2021; 41888/2021; 66/2022; 67/2022; 68/2022; 2248/2022; 2341/2022; 2342/2022; 6662/2022; 6707/2022; 6708/2022; 13765/2022; 13766/2022; 14960/2022).

Tale specifica giurisprudenza ha, del resto, semplicemente esteso ai docenti a termine reclutati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento il medesimo principio già precedentemente affermato con riguardo ai dipendenti dell’amministrazione statale (v.

Cass. nn. 22558/2016; 8945/2017; 20918/2019), sulla base di un dato normativo di cui la stessa ricorrente non mette in discussione la sostanziale omogeneità.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «Violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c.

Nullità della sentenza d’appello.

Violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 340 c.p.c.

Intervenuta decadenza dall’impugnazione dell’appellante incidentale».

Il motivo è duplice, perché, da un lato, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia accolto una nuova domanda che il docente non avrebbe proposto in primo grado; dall’altro lato, rileva l’inammissibilità dell’appello in parte qua, perché tardivo, in mancanza di riserva di impugnazione contro la sentenza parziale del giudice di prime cure.

3.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato, a prescindere dall’erroneo riferimento alla disposizione di legge che sarebbe stata violata (non è infatti pertinente al caso l’art. 112 c.p.c., posto che si suppone che una domanda al giudice d’appello sia stata fatta, bensì l’art. 345 c.p.c., che sancisce l’inammissibilità delle domande nuove in appello).

Viene indicata nel motivo come domanda nuova la richiesta del docente di disapplicare l’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, che pone un limite al riconoscimento dei servizi preruolo nella ricostruzione della carriera del docente precario una volta assunto in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato («Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»).Nella fattispecie in esame, il docente chiede soltanto che il suo continuativo lavoro a tempo determinato sia trattato come se fosse stato prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato.

Ne consegue che la richiesta in appello di calcolare gli effetti economici della domanda di trattamento paritario del lavoro a tempo determinato senza tenere conto della limitazione posta dal citato art. 485 non può essere considerata una domanda nuova rispetto alla domanda di riconoscere al lavoro a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per il lavoro a tempo indeterminato.

È dunque addirittura superfluo osservare che, comunque, anche la richiesta di disapplicazione del diritto interno per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea non potrebbe essere considerata una autonoma domanda, da considerare nuova, perché diversa sotto il profilo della causa petendi rispetto a quella svolta in primo grado, trattandosi semplicemente della richiesta di applicazione dell’unica regola di diritto vigente e vincolante nel contesto eurounitario.

3.2. Per quanto riguarda la denuncia di violazione dell’art.340 c.p.c., il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perché non vengono riportati i passi della sentenza parziale di primo grado dai quali si dovrebbe desumere che essa implicasse il calcolo delle maggiori retribuzioni dovute al docente tenendo conto della limitazione contenuta nell’art. 485 del Testo unico.

Né tale sentenza risulta tra i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

4. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994».

4.1. L’infondatezza di questo motivo consegue a quanto esposto con riferimento al motivo precedente.

La Corte d’appello ha correttamente ricalcolato il dovuto, «non avendo il consulente [in primo grado] calcolato l’anzianità con lo stesso criterio applicabile negli stessi periodi al personale già in ruolo» (pag. 21 della sentenza impugnata).

Il criterio per l’eliminazione degli effetti del trattamento discriminatorio è semplice e non contempla limitazioni nel riconoscimento dei servizi prestati, tanto meno quella contenuta nell’art. 485, comma 1, del Testo unico, che disciplina la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo e per il periodo successivo all’assunzione in ruolo.

5. Il quarto motivo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 17 della legge provinciale della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 744 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione all’art. 2 del CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12.7.2011».

5.1. Con questo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ricostruito la carriera del docente applicando il contratto collettivo vigente alla data di maturazione di ogni singolo scatto e non quello vigente alla data di immissione in ruolo, il quale sarebbe stato meno favorevole per il lavoratore, perché nel nuovo contratto era stato eliminato il primo scatto stipendiale dopo tre anni dall’assunzione, che era invece previsto nei contratti collettivi precedenti.

I nuovi contratti collettivi, sia quello nazionale che quello provinciale, hanno tenuto fermi ad personam i diritti economici già maturati in base ai contratti previgenti in favore del «personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1°.9.2010» e la corte d’appello ha ritenuto discriminatoria la clausola contrattuale che esclude dalla conservazione dei benefici il personale che, a quella data, era già in servizio, ma con rapporto di lavoro a tempo determinato.5.2.

Il motivo è infondato, perché anche in questo caso la Corte territoriale ha deciso in conformità al diritto eurounitario e all’orientamento già espresso da questa Corte.

In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. n. 2924/2020).

6. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità».

6.1. [OSCURATO:PERSONA] di Trento lamenta che la Corte d’appello, nel determinare il quantum delle differenze retributive, non abbia tenuto conto, in detrazione, della retribuzione estiva che viene erogata anche al lavoratore a tempo determinato in forza della contrattazione preventiva provinciale.

6.2. Il motivo è inammissibile, perché – come da questa Corte già statuito in un caso analogo (Cass. n. 41887/2021) –, «nel denunciare erroneamente la violazione dell’art. 36 Cost. in una fattispecie nella quale, in ipotesi, si potrebbe profilare una “discriminazione alla rovescia” con gli assunti a tempo indeterminato, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata e svolge considerazioni tutte incentrate su un presupposto, l’assenza del contratto e della prestazione nei mesi estivi, che, invece, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la disciplina dettata dal contratto provinciale».

Infatti, anche in questo caso, la sentenza impugnata afferma che la retribuzione estiva «trova nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti ed esigenze che dovessero manifestarsi nel periodo estivo e alla ripresa dell’anno scolastico» (pag. 22 sentenza di appello).

Nel proporre il motivo, la ricorrente non indica le ragioni per le quali il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare le disposizioni del contratto provinciale e, pertanto, il motivo è privo della necessaria riconducibilità alla motivazione della pronuncia gravata.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla loro mancata enunciazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (v., ex multis, Cass. nn. 20910/2017; 17125/2007, S.U. 14385/2007).

7. Il ricorso deve essere rigettato, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6406/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' PEDRAZZOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 73/2016 depositata il23/09/2016, R.G. n. 34/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 73 del 2016 ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento, e in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza definitiva n. 22/13 del Tribunale di Rovereto giudice del lavoro, ridetermina la somma capitale dovuta al lavoratore a titolo di differenze retributive in euro 16.257,68 ; accerta il diritto del lavoratore a essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità maturata. 2. Il lavoratore, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento in ragione di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, convenne in giudizio l’Ente datore di lavoro per ottenere il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati, anche previo accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti, con condanna della Pubblica amministrazione al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice del lavoro, con una prima sentenza parziale, respinse la domanda di accertamento dell’illiceità del termine, ma riconobbe il diritto del docente alla piena ricostruzione della carriera nei limiti della prescrizione quinquennale, e con la sentenza definitiva condannò la Provincia al pagamento della somma di euro 8.698,31 oltre accessori.3. Contro la sentenza del Tribunale proposero appello tanto la [OSCURATO:PERSONA] di Trento, quanto il lavoratore e le due impugnazioni vennero riunite. 4. La Corte d’Appello di Trento, all’esito di un’ulteriore c.t.u., ha respinto l’appello della Provincia autonoma di Trento e in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, ha rideterminato la somma capitale dovuta al lavoratore a titolo di differenze retributive ed ha accertato il diritto dello stesso ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità maturata. 5. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. 6. Il lavoratore si è difeso con controricorso. DIRITTO 1. Occorre premettere che su ana loghe questioni questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza n. 5348 del 2023, depositata il 21 febbraio 2023, alla quale si intende dare continuità condividendone i principi affermati. 2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle seguenti disposizioni: art. 53 legge n. 312/1980, artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994, clausola n. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP – Direttiva 1999/70/CE. Violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione alle seguenti disposizioni: artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004, art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] di Trento». 2.1. È inammissibilità la censura di violazione di disposizioni della contrattazione collettiva provinciale come vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (che invece si riferisce solo ai «contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»), il motivo pone una questione di diritto che è stata di recente trattata e decisa da questa Corte in una pluralità di controversie analoghe, ovverosia se la normativa interna, legale e contrattuale (che non presenta sostanziali differenze a livello nazionale e provinciale), sia compatibile o meno con il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato sancito nella Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, nella clausola n. 4, punto 1, dell’allegato Accordo quadro. 2.2. Alla luce di tali recenti e ripetuti precedenti giurisprudenziali, il motivo di ricorso è infondato. Infatti, «Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella [OSCURATO:PERSONA] di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato» (massima ufficiale tratta da Cass. n. 14959/2022; conf. Cass. nn. 41887/2021; 41888/2021; 66/2022; 67/2022; 68/2022; 2248/2022; 2341/2022; 2342/2022; 6662/2022; 6707/2022; 6708/2022; 13765/2022; 13766/2022; 14960/2022). Tale specifica giurisprudenza ha, del resto, semplicemente esteso ai docenti a termine reclutati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento il medesimo principio già precedentemente affermato con riguardo ai dipendenti dell’amministrazione statale (v. Cass. nn. 22558/2016; 8945/2017; 20918/2019), sulla base di un dato normativo di cui la stessa ricorrente non mette in discussione la sostanziale omogeneità. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «Violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza d’appello. Violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 340 c.p.c. Intervenuta decadenza dall’impugnazione dell’appellante incidentale». Il motivo è duplice, perché, da un lato, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia accolto una nuova domanda che il docente non avrebbe proposto in primo grado; dall’altro lato, rileva l’inammissibilità dell’appello in parte qua, perché tardivo, in mancanza di riserva di impugnazione contro la sentenza parziale del giudice di prime cure. 3.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato, a prescindere dall’erroneo riferimento alla disposizione di legge che sarebbe stata violata (non è infatti pertinente al caso l’art. 112 c.p.c., posto che si suppone che una domanda al giudice d’appello sia stata fatta, bensì l’art. 345 c.p.c., che sancisce l’inammissibilità delle domande nuove in appello). Viene indicata nel motivo come domanda nuova la richiesta del docente di disapplicare l’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, che pone un limite al riconoscimento dei servizi preruolo nella ricostruzione della carriera del docente precario una volta assunto in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato («Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»).Nella fattispecie in esame, il docente chiede soltanto che il suo continuativo lavoro a tempo determinato sia trattato come se fosse stato prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che la richiesta in appello di calcolare gli effetti economici della domanda di trattamento paritario del lavoro a tempo determinato senza tenere conto della limitazione posta dal citato art. 485 non può essere considerata una domanda nuova rispetto alla domanda di riconoscere al lavoro a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per il lavoro a tempo indeterminato. È dunque addirittura superfluo osservare che, comunque, anche la richiesta di disapplicazione del diritto interno per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea non potrebbe essere considerata una autonoma domanda, da considerare nuova, perché diversa sotto il profilo della causa petendi rispetto a quella svolta in primo grado, trattandosi semplicemente della richiesta di applicazione dell’unica regola di diritto vigente e vincolante nel contesto eurounitario. 3.2. Per quanto riguarda la denuncia di violazione dell’art.340 c.p.c., il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), perché non vengono riportati i passi della sentenza parziale di primo grado dai quali si dovrebbe desumere che essa implicasse il calcolo delle maggiori retribuzioni dovute al docente tenendo conto della limitazione contenuta nell’art. 485 del Testo unico. Né tale sentenza risulta tra i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. 4. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994». 4.1. L’infondatezza di questo motivo consegue a quanto esposto con riferimento al motivo precedente. La Corte d’appello ha correttamente ricalcolato il dovuto, «non avendo il consulente [in primo grado] calcolato l’anzianità con lo stesso criterio applicabile negli stessi periodi al personale già in ruolo» (pag. 21 della sentenza impugnata). Il criterio per l’eliminazione degli effetti del trattamento discriminatorio è semplice e non contempla limitazioni nel riconoscimento dei servizi prestati, tanto meno quella contenuta nell’art. 485, comma 1, del Testo unico, che disciplina la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo e per il periodo successivo all’assunzione in ruolo. 5. Il quarto motivo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 17 della legge provinciale della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 744 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione all’art. 2 del CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12.7.2011». 5.1. Con questo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ricostruito la carriera del docente applicando il contratto collettivo vigente alla data di maturazione di ogni singolo scatto e non quello vigente alla data di immissione in ruolo, il quale sarebbe stato meno favorevole per il lavoratore, perché nel nuovo contratto era stato eliminato il primo scatto stipendiale dopo tre anni dall’assunzione, che era invece previsto nei contratti collettivi precedenti. I nuovi contratti collettivi, sia quello nazionale che quello provinciale, hanno tenuto fermi ad personam i diritti economici già maturati in base ai contratti previgenti in favore del «personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1°.9.2010» e la corte d’appello ha ritenuto discriminatoria la clausola contrattuale che esclude dalla conservazione dei benefici il personale che, a quella data, era già in servizio, ma con rapporto di lavoro a tempo determinato.5.2. Il motivo è infondato, perché anche in questo caso la Corte territoriale ha deciso in conformità al diritto eurounitario e all’orientamento già espresso da questa Corte. In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. n. 2924/2020). 6. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità». 6.1. [OSCURATO:PERSONA] di Trento lamenta che la Corte d’appello, nel determinare il quantum delle differenze retributive, non abbia tenuto conto, in detrazione, della retribuzione estiva che viene erogata anche al lavoratore a tempo determinato in forza della contrattazione preventiva provinciale. 6.2. Il motivo è inammissibile, perché – come da questa Corte già statuito in un caso analogo (Cass. n. 41887/2021) –, «nel denunciare erroneamente la violazione dell’art. 36 Cost. in una fattispecie nella quale, in ipotesi, si potrebbe profilare una “discriminazione alla rovescia” con gli assunti a tempo indeterminato, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata e svolge considerazioni tutte incentrate su un presupposto, l’assenza del contratto e della prestazione nei mesi estivi, che, invece, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la disciplina dettata dal contratto provinciale». Infatti, anche in questo caso, la sentenza impugnata afferma che la retribuzione estiva «trova nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti ed esigenze che dovessero manifestarsi nel periodo estivo e alla ripresa dell’anno scolastico» (pag. 22 sentenza di appello). Nel proporre il motivo, la ricorrente non indica le ragioni per le quali il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare le disposizioni del contratto provinciale e, pertanto, il motivo è privo della necessaria riconducibilità alla motivazione della pronuncia gravata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla loro mancata enunciazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (v., ex multis, Cass. nn. 20910/2017; 17125/2007, S.U. 14385/2007). 7. Il ricorso deve essere rigettato, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 08915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris