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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 28491/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] tortferlazedi rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 2023, con il quale era stata disattesa l'istanza volta alla sostituzione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, applicata a Perre con riferimento a due imputazioni (capi C6 e C17), aventi ad oggetto due distinti episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi rispettivamente dall'8 febbraio all'8 luglio 2020 e in data 26 agosto 2020.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, Perre, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari ostative al cambio di domicilio del ricorrente, evidenziando che Perre risiede a Platì e che, per mere ragioni contingenti, si trovava nel Comune di Liscate al momento di esecuzione della misura cautelare, ospite di un amico.

Dunque, a differenza di quanto affermato dai giudici cautelari, il ricorrente non ha chiesto di volersi trasferire presso l'abitazione della madre, ma ha chiesto di poter fare rientro nell'abitazione di residenza, dove la madre potrebbe occuparsi delle sue esigenze primarie, essendosi peraltro costei resasi a ciò disponibile.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, non sarebbe spiegato per quale motivo le ritenute esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate solo nel Comune di Liscate e non anche nel Comune di Platì, tanto più ove si consideri, da un lato, che tutti i correi si trovano in regime detentivo custodiale e, dall'altro, che i reati ascritti a Perre risultano commessi non solo a Platì, ma in tutta Italia.

Con il secondo motivo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 284 cod. proc. pen., rilevandosi che l'ordinanza genetica non ha imposto all'indagato alcun divieto di dimora in Calabria, divieto che invece implicitamente scaturisce dal rigetto della richiesta del ricorrente di fare rientro nel suo Comune di residenza.

2. Con memoria del 18 gennaio 2024/ il difensore di fiducia di Perre ha insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando l'avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 22 dicembre 202:3 e ribadendo che i reati contestati nell'operazione "Eureka" sono stati commessi in tutta Italia e anche all'estero, per cui, se l'indagato avesse voluto mantenere i contatti con la rete del traffico degli stupefacenti, lo avrebbe potuto fare ovunque anche dopo il 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1.

Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto rilevare che, nel caso di specie ~i, non è controversa né la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, né la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, censurandosi unicamente il mancato accoglimento della richiesta difensiva di mutamento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

Sul punto, tuttavia, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità.

E invero il Tribunale del Riesame, nel condividere il rigetto del G.I.P., ha evidenziato che la richiesta di variazione del luogo di custodia domestica, da Liscate in Provincia di Milano a Platì in Provincia di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dei genitori, era stata motivata non da ragioni incidenti sullo status libertatis, come la concreta impossibilità per Perre di proseguire oltre la detenzione nell'abitazione individuata nell'ordinanza genetic:a, ma da asserite necessità economiche non documentate e comunque inidonee a giustificare una modifica dell'esecuzione del regime custodiale domiciliare, non essendo stata prodotta documentazione attestante l'assenza di fonti reddituali dell'indagato o l'assoluta impossibilità per lo stesso di far fronte alle spese quotidiane, come pure non è stata provata l'impossibilità per i familiari di prestargli ausilio economico o assistenziale.

A ciò è stato aggiunto che, come evidenziato anche dal G.I.P., consentire l'esecuzione della misura detentiva domestica in un contesto territoriale vicino a quello dove si sono svolti i fatti di causa avrebbe alimentato il rischio di recidiva, potendo l'eventuale trasferimento agevolare la riattivazione dei contatti dell'indagato con la rete di acquirenti e con i canali di approvvigionamento del sistema di spaccio in cui egli è risultato inserito, affermazione questa non smentita dall'allegazione da parte della difesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da cui si evince che le condotte ascritte a Perri risultano commesse, per quanto riguarda le attività compiute nel territorio italiano, proprio in Calabria, ossia a [OSCURATO:PERSONA] (capo C6, commesso in parte anche all'estero) e a Bovalino (capo C17), restando solo da precisare che, in ogni caso, non esiste un diritto assoluto del destinatario di una misura custodiale domestica a scontare la stessa nel proprio territorio di provenienza, dovendosi di volta in volta verificare, come avvenuto nel caso di specie, l'idoneità della misura a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari.

2. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche, la conferma da parte del Tribunale del rigetto della richiesta di variazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ric:ostruzione dei fatti ovvero, come appunto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Perre deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] tortferlazedi rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 31 maggio 2023, con il quale era stata disattesa l'istanza volta alla sostituzione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, applicata a Perre con riferimento a due imputazioni (capi C6 e C17), aventi ad oggetto due distinti episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi rispettivamente dall'8 febbraio all'8 luglio 2020 e in data 26 agosto 2020. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, Perre, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari ostative al cambio di domicilio del ricorrente, evidenziando che Perre risiede a Platì e che, per mere ragioni contingenti, si trovava nel Comune di Liscate al momento di esecuzione della misura cautelare, ospite di un amico. Dunque, a differenza di quanto affermato dai giudici cautelari, il ricorrente non ha chiesto di volersi trasferire presso l'abitazione della madre, ma ha chiesto di poter fare rientro nell'abitazione di residenza, dove la madre potrebbe occuparsi delle sue esigenze primarie, essendosi peraltro costei resasi a ciò disponibile. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, non sarebbe spiegato per quale motivo le ritenute esigenze cautelari potrebbero essere salvaguardate solo nel Comune di Liscate e non anche nel Comune di Platì, tanto più ove si consideri, da un lato, che tutti i correi si trovano in regime detentivo custodiale e, dall'altro, che i reati ascritti a Perre risultano commessi non solo a Platì, ma in tutta Italia. Con il secondo motivo, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 284 cod. proc. pen., rilevandosi che l'ordinanza genetica non ha imposto all'indagato alcun divieto di dimora in Calabria, divieto che invece implicitamente scaturisce dal rigetto della richiesta del ricorrente di fare rientro nel suo Comune di residenza. 2. Con memoria del 18 gennaio 2024/ il difensore di fiducia di Perre ha insistito nell'accoglimento del ricorso, allegando l'avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 22 dicembre 202:3 e ribadendo che i reati contestati nell'operazione "Eureka" sono stati commessi in tutta Italia e anche all'estero, per cui, se l'indagato avesse voluto mantenere i contatti con la rete del traffico degli stupefacenti, lo avrebbe potuto fare ovunque anche dopo il 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto rilevare che, nel caso di specie ~i, non è controversa né la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, né la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, censurandosi unicamente il mancato accoglimento della richiesta difensiva di mutamento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. Sul punto, tuttavia, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità. E invero il Tribunale del Riesame, nel condividere il rigetto del G.I.P., ha evidenziato che la richiesta di variazione del luogo di custodia domestica, da Liscate in Provincia di Milano a Platì in Provincia di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dei genitori, era stata motivata non da ragioni incidenti sullo status libertatis, come la concreta impossibilità per Perre di proseguire oltre la detenzione nell'abitazione individuata nell'ordinanza genetic:a, ma da asserite necessità economiche non documentate e comunque inidonee a giustificare una modifica dell'esecuzione del regime custodiale domiciliare, non essendo stata prodotta documentazione attestante l'assenza di fonti reddituali dell'indagato o l'assoluta impossibilità per lo stesso di far fronte alle spese quotidiane, come pure non è stata provata l'impossibilità per i familiari di prestargli ausilio economico o assistenziale. A ciò è stato aggiunto che, come evidenziato anche dal G.I.P., consentire l'esecuzione della misura detentiva domestica in un contesto territoriale vicino a quello dove si sono svolti i fatti di causa avrebbe alimentato il rischio di recidiva, potendo l'eventuale trasferimento agevolare la riattivazione dei contatti dell'indagato con la rete di acquirenti e con i canali di approvvigionamento del sistema di spaccio in cui egli è risultato inserito, affermazione questa non smentita dall'allegazione da parte della difesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, da cui si evince che le condotte ascritte a Perri risultano commesse, per quanto riguarda le attività compiute nel territorio italiano, proprio in Calabria, ossia a [OSCURATO:PERSONA] (capo C6, commesso in parte anche all'estero) e a Bovalino (capo C17), restando solo da precisare che, in ogni caso, non esiste un diritto assoluto del destinatario di una misura custodiale domestica a scontare la stessa nel proprio territorio di provenienza, dovendosi di volta in volta verificare, come avvenuto nel caso di specie, l'idoneità della misura a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari. 2. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche, la conferma da parte del Tribunale del rigetto della richiesta di variazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ric:ostruzione dei fatti ovvero, come appunto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Perre deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
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