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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12561/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAdato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRMO

1. Con sentenza del 03/11/2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone emessa il 05/12/2013, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina aggravata in concorso di cui al capo di imputazione, rideterminando la pena a seguito di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Verde, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo il vizio di motivazione per un duplice profilo, con riguardo: alla valutazione delle testimonianze, nella parte in cui smentiscono il riconoscimento effettuato da una delle vittime; al contrasto con quanto accertato con sentenza del Gup del Tribunale di Frosinone, divenuta irrevocabile, circa l'esclusione del reato di falsa testimonianza delle persone presentate dalla difesa in dibattimento.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

3.2. Sotto il profilo del vizio di motivazione, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

4. Con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, hanno ricostruito la condotta delittuosa sulla base del sicuro riconoscimento effettuato dalla persona offesa (la cassiera che ebbe modo di vedere in volto il rapinatore più anziano, che conosceva di vista) e di un attenta valutazione di tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento, nessuna delle quali idonee a fornire un alibi all'imputato nell'intervallo di tempo necessario per commettere la rapina; hanno indicato come rilevante elemento di riscontro il ritrovamento, nell'abitazione del Verde, dell'arma giocattolo che le persone offese nell'immediatezza dei fatti indicarono come del tutto simile a quella utilizzata da uno dei rapinatori; hanno attentamente valutato tutti gli argomenti in fatto addotti dalla difesa per inficiare la concludenza del quadro probatorio.

La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto — anche in questo caso con congrua motivazione — che l'assoluzione dal reato di falsa testimonianza non riguardava i testi ritenuti inattendibili (il figlio dell'imputato e la sua fidanzata dell'epoca), circostanza con la quale il ricorrente non si confronta.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAdato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRMO 1. Con sentenza del 03/11/2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone emessa il 05/12/2013, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rapina aggravata in concorso di cui al capo di imputazione, rideterminando la pena a seguito di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Verde, tramite il difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo, eccependo il vizio di motivazione per un duplice profilo, con riguardo: alla valutazione delle testimonianze, nella parte in cui smentiscono il riconoscimento effettuato da una delle vittime; al contrasto con quanto accertato con sentenza del Gup del Tribunale di Frosinone, divenuta irrevocabile, circa l'esclusione del reato di falsa testimonianza delle persone presentate dalla difesa in dibattimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3.2. Sotto il profilo del vizio di motivazione, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 4. Con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici di merito, con doppia pronuncia conforme di condanna, hanno ricostruito la condotta delittuosa sulla base del sicuro riconoscimento effettuato dalla persona offesa (la cassiera che ebbe modo di vedere in volto il rapinatore più anziano, che conosceva di vista) e di un attenta valutazione di tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento, nessuna delle quali idonee a fornire un alibi all'imputato nell'intervallo di tempo necessario per commettere la rapina; hanno indicato come rilevante elemento di riscontro il ritrovamento, nell'abitazione del Verde, dell'arma giocattolo che le persone offese nell'immediatezza dei fatti indicarono come del tutto simile a quella utilizzata da uno dei rapinatori; hanno attentamente valutato tutti gli argomenti in fatto addotti dalla difesa per inficiare la concludenza del quadro probatorio. La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto — anche in questo caso con congrua motivazione — che l'assoluzione dal reato di falsa testimonianza non riguardava i testi ritenuti inattendibili (il figlio dell'imputato e la sua fidanzata dell'epoca), circostanza con la quale il ricorrente non si confronta.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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