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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 31934/2026

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rdinanza del 01/04/2026 del Tribunale di Avellinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettatola richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA], della quale la [OSCURATO:PERSONA] è legalerappresentante, disposto l’11 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino in relazione al reato di cui all’art. 322, comma 1, lett. a),d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio, a seguito diannullamento decretato da questa Corte (Sez. 5, n. 40092 del 17/10/2025), inaccoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diAvellino avverso l’ordinanza di annullamento del decreto genetico del vincolo,adottata dal medesimo Tribunale il 27 giugno 2025.2.

Avverso l’ordinanza i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, con cuihanno eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allasussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonchéviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.3.

Il 30 aprile 2026 i ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi degli indagati devono essere dichiarati inammissibili per effettodella pervenuta rinuncia a firma di entrambi i ricorrenti.2.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenutacongrua, di euro cinquecento ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 01/04/2026 del Tribunale di Avellinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettatola richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA], della quale la [OSCURATO:PERSONA] è legalerappresentante, disposto l’11 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino in relazione al reato di cui all’art. 322, comma 1, lett. a),d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14, contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio, a seguito diannullamento decretato da questa Corte (Sez. 5, n. 40092 del 17/10/2025), inaccoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diAvellino avverso l’ordinanza di annullamento del decreto genetico del vincolo,adottata dal medesimo Tribunale il 27 giugno 2025.2. Avverso l’ordinanza i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, con cuihanno eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allasussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonchéviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza.3. Il 30 aprile 2026 i ricorrenti hanno rinunciato all’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi degli indagati devono essere dichiarati inammissibili per effettodella pervenuta rinuncia a firma di entrambi i ricorrenti.2. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenutacongrua, di euro cinquecento ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della cassadelle ammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris