CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 45610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Frosinone con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di invasione di un immobile di proprietà di un'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] pubblica (artt. 633 e 639-bis cod. pen.). 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. peri., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale «sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art.133 cp», in quanto la Corte d'appello di Roma non avrebbe indicato le ragioni che l'avevano indotta «ad irrogare in concreto una pena così eccessiva, tenuto conto anche della sostanziale tenuità dei fatti e del comportamento processuale tenuto dalla sottoscritta». 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.