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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 26640/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 363/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale non indicato), residente in Sanremo (IM) - Fraz.

Bussana - [OSCURATO:PERSONA] n. 17 - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 1612/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, depositata il 27 novembre 2017; LETTE le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che, con nota del 28 aprile 2022, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 26 maggio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza impugnata - per quanto ora d'interesse in relazione ai motivi di impugnazione - la Commissione tributaria regionale della Liguria, decidendo in sede di rinvio, all'esito della sentenza n. 20898/2014 della Corte di Cassazione (che aveva reputato legittimo il diniego di condono pronunciato dall'Agenzia delle Entrate), sulla sola richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal contribuente ex lege 289/02 in ordine all'avviso di liquidazione di imposta successoria, negava il diritto dell'Ufficio a trattenere le somme per il maggior importo dovuto dal contribuente e, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza n. 81/1/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, dichiarava legittima la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di condono, maggiorate degli interessi (anche anatocistici sino al 4 luglio 2006) e della rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti;

1.1. in particolare, il Giudice regionale escludeva la possibilità per l'Ufficio di opporre in compensazione alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di condono il maggior controcredito vantato dall'Agenzia verso il contribuente, ritenendo di «difficile applicazione» (v. pagina n. 11 della sentenza impugnata) sia l'art. 8 della legge 212/2000 (che riconosce che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), in ragione della mancata emanazione dei relativi regolamenti di esecuzione, che l'art. 1241 c.c., in assenza di dati normativi che lo rendano applicabile in ambito tributario ed infine non riferibile alla fattispecie in rassegna l'art. 40 d.lgs. 346/1990 (per il quale «il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale»), in quanto «le somme sono state versate con precisa volontà del contribuente di adesione al condono e non anche di portale in eventuale compensazione» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza);

1.2. la Commissione regionale riconosceva poi sia gli interessi anatocistici sino al 4 luglio 2006 alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 223/2006, nonché la rivalutazione monetaria, reputando il maggior Proc. 363/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - danno in re ipsa ed individuandolo «nel riconoscimento dell'illegittimità del condono da parte dell'Ufficio con il provvedimento di diniego e dalla sentenza della Suprema Corte n. 20898/14 che ha definitivamente accertato la legittimità del diniego dell'Ufficio» (v. pagina n. 13 della sentenza impugnata);

2. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 20/24 dicembre 2018, presso il difensore del contribuente, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 24 dicembre 2017/4 gennaio 2018 ad [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione;

3. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della L. 212/00 e dell'art.1241 c.c. in relazione art. 360, co. 1 n° 3, c.p.c., sostenendo che la Commissione avesse erroneamente ritenuto che non fosse invocabile dall'Amministrazione l'operatività della compensazione fra il credito del contribuente per il rimborso delle somme versate per il condono (legittimamente denegato, come accertato dalla Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia, che aveva cassato con rinvio la sentenza del Giudice d'appello) ed il credito dell'Amministrazione di cui all'avviso di liquidazione del quale era stata confermata la legittimità, richiamando sul punto l'orientamento espresso da questa Corte circa l'operatività di tale istituto tra crediti e debiti verso lo Stato, anche prima dell'art. 8 L. 212/2000; - l'Agenzia ha precisato che la compensazione in materia tributaria è ammessa, in deroga alle disposizioni civili, solo nei casi espressamente previsti, giacchè ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso è regolata da specifiche, inderogabili, disposizioni ed ha assunto che mentre il contribuente - salvo i casi espressamente previsti - non può opporre in compensazione un proprio credito nei Proc. 363/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - confronti dell'amministrazione, essendo quest'ultima sempre titolare di un credito impignorabile, al contrario l'amministrazione può sempre opporre al contribuente un proprio credito in compensazione;

5. con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1283 c.c., nella parte in cui la Commissione aveva riconosciuto gli interessi anatocistici, anche in assenza degli elementi necessari alla liquidazione dei medesimi; 6.- con il terzo motivo l'istante ha contestato la violazione l'art.1224 c.c., sempre in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Giudice regionale aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme da rimborsare, nonostante l'assenza di dimostrazione del maggior danno, prova questa ritenuta esigibile trattandosi di un credito di valuta; [OSCURATO:PERSONA]:

7. in materia tributaria la compensazione è effettivamente ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge;

8. tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (cfr. Cass. n. 16523/2017; Cass. n. 10207/2016; Cass. n. 27178/2014; Cass. n. 17001/2013 e prima Cass. n. 12262/2007; Cass. n. 22872/2006); Proc. 363/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

9. nel regime ratione temporis applicabile (anno 2003) operava il disposto del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, co .2, che non contemplava l'applicazione del meccanismo della compensazione in relazione all'imposta di registro, previsto invece dal D.M. 8 novembre 2011, entrato in vigore successivamente ai fatti per cui è causa;

10. come osservato dal Pubblico Ministero, in materia di compensazione tributaria occorre distinguere l'ipotesi in cui la compensazione avvenga ad iniziativa del contribuente da quella in cui sia opposta dall'Amministrazione.

Nel primo caso è consolidato il suesposto principio secondo cui «L'estensione alla materia tributaria dei principi generali del codice civile in tema di estinzione per compensazione, prevista dall'art. 8 della dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, opera soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione, restando ferma, per il periodo precedente, la regola secondo cui la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente contemplati» (cfr., anche da ultimo, Cass. n. 16463/20);

11. nell'ipotesi di compensazione opposta dall'amministrazione, invece, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente í poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione" (cfr. Cass. n. 21082/19);

12. la Corte ha, altresì, chiarito che la diversità di trattamento, ai fini che occupano, tra il credito del contribuente (alla ripetizione delle Proc. 363/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c., di natura privatistica) e quello dell'amministrazione (titolare di un credito tributario, di natura pubblicistica) si giustifica in considerazione della diversa natura dei contrapposti crediti (cfr. Cass. 7443/1996, che richiama Cass., SS.UU., n. 5303/1995);

13. il Lombardi risulta essere titolare di un credito di ripetizione ex art. 2033 c.c. in relazione alle somme versate a seguito dell'istanza di condono non andata a buon fine, che è pignorabile, per cui non sussiste l'ostacolo al verificarsi della compensazione di cui all'art. 1246, n 3, c.c., sicchè l'Amministrazione - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale - può legittimamente trattenere le somme a suo tempo versate dal contribuente a fronte di un pacifico suo maggior credito di cui all'avviso di liquidazione dell'imposta successoria non definito, di natura pubblicistica e non pignorabile, ricorrendo le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei relativi crediti;

14. l'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri due motivi di impugnazione, che attengono agli accessori (interessi e rivalutazione) del credito restitutorio, il cui sindacato resta, quindi, assorbito nella valutazione che precede;

15. la causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, con il rigetto dell'originario ricorso anche nella parte avente ad oggetto l'istanza di rimborso delle somme versate in adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge n. 289/2002;

16. il progressivo consolidamento della giurisprudenza della Corte sul tema esaminato giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente alle fasi di merito.

Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo.

Proc. 363/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente anche nella parte avente ad oggetto l'istanza di rimborso delle somme versate in adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge n. 289/2002.

Compensa tra le parti le spese di giudizio relativamente alle fasi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di 7.000,00 C per competenze, 1.050,00 C per il rimborso forfetario delle spese generali, oltre al rimborso delle spese che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 363/2019 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale non indicato), residente in Sanremo (IM) - Fraz. Bussana - [OSCURATO:PERSONA] n. 17 - INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 1612/6/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, depositata il 27 novembre 2017; LETTE le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che, con nota del 28 aprile 2022, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 26 maggio 2022, svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata - per quanto ora d'interesse in relazione ai motivi di impugnazione - la Commissione tributaria regionale della Liguria, decidendo in sede di rinvio, all'esito della sentenza n. 20898/2014 della Corte di Cassazione (che aveva reputato legittimo il diniego di condono pronunciato dall'Agenzia delle Entrate), sulla sola richiesta di rimborso delle somme corrisposte dal contribuente ex lege 289/02 in ordine all'avviso di liquidazione di imposta successoria, negava il diritto dell'Ufficio a trattenere le somme per il maggior importo dovuto dal contribuente e, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza n. 81/1/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, dichiarava legittima la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di condono, maggiorate degli interessi (anche anatocistici sino al 4 luglio 2006) e della rivalutazione monetaria dalle date dei versamenti; 1.1. in particolare, il Giudice regionale escludeva la possibilità per l'Ufficio di opporre in compensazione alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di condono il maggior controcredito vantato dall'Agenzia verso il contribuente, ritenendo di «difficile applicazione» (v. pagina n. 11 della sentenza impugnata) sia l'art. 8 della legge 212/2000 (che riconosce che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), in ragione della mancata emanazione dei relativi regolamenti di esecuzione, che l'art. 1241 c.c., in assenza di dati normativi che lo rendano applicabile in ambito tributario ed infine non riferibile alla fattispecie in rassegna l'art. 40 d.lgs. 346/1990 (per il quale «il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale»), in quanto «le somme sono state versate con precisa volontà del contribuente di adesione al condono e non anche di portale in eventuale compensazione» (v. pagine nn. 11 e 12 della sentenza); 1.2. la Commissione regionale riconosceva poi sia gli interessi anatocistici sino al 4 luglio 2006 alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 223/2006, nonché la rivalutazione monetaria, reputando il maggior Proc. 363/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - danno in re ipsa ed individuandolo «nel riconoscimento dell'illegittimità del condono da parte dell'Ufficio con il provvedimento di diniego e dalla sentenza della Suprema Corte n. 20898/14 che ha definitivamente accertato la legittimità del diniego dell'Ufficio» (v. pagina n. 13 della sentenza impugnata); 2. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 20/24 dicembre 2018, presso il difensore del contribuente, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 24 dicembre 2017/4 gennaio 2018 ad [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della L. 212/00 e dell'art.1241 c.c. in relazione art. 360, co. 1 n° 3, c.p.c., sostenendo che la Commissione avesse erroneamente ritenuto che non fosse invocabile dall'Amministrazione l'operatività della compensazione fra il credito del contribuente per il rimborso delle somme versate per il condono (legittimamente denegato, come accertato dalla Corte di Cassazione con la suindicata pronuncia, che aveva cassato con rinvio la sentenza del Giudice d'appello) ed il credito dell'Amministrazione di cui all'avviso di liquidazione del quale era stata confermata la legittimità, richiamando sul punto l'orientamento espresso da questa Corte circa l'operatività di tale istituto tra crediti e debiti verso lo Stato, anche prima dell'art. 8 L. 212/2000; - l'Agenzia ha precisato che la compensazione in materia tributaria è ammessa, in deroga alle disposizioni civili, solo nei casi espressamente previsti, giacchè ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso è regolata da specifiche, inderogabili, disposizioni ed ha assunto che mentre il contribuente - salvo i casi espressamente previsti - non può opporre in compensazione un proprio credito nei Proc. 363/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - confronti dell'amministrazione, essendo quest'ultima sempre titolare di un credito impignorabile, al contrario l'amministrazione può sempre opporre al contribuente un proprio credito in compensazione; 5. con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1283 c.c., nella parte in cui la Commissione aveva riconosciuto gli interessi anatocistici, anche in assenza degli elementi necessari alla liquidazione dei medesimi; 6.- con il terzo motivo l'istante ha contestato la violazione l'art.1224 c.c., sempre in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Giudice regionale aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme da rimborsare, nonostante l'assenza di dimostrazione del maggior danno, prova questa ritenuta esigibile trattandosi di un credito di valuta; [OSCURATO:PERSONA]: 7. in materia tributaria la compensazione è effettivamente ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge; 8. tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (cfr. Cass. n. 16523/2017; Cass. n. 10207/2016; Cass. n. 27178/2014; Cass. n. 17001/2013 e prima Cass. n. 12262/2007; Cass. n. 22872/2006); Proc. 363/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 9. nel regime ratione temporis applicabile (anno 2003) operava il disposto del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, co .2, che non contemplava l'applicazione del meccanismo della compensazione in relazione all'imposta di registro, previsto invece dal D.M. 8 novembre 2011, entrato in vigore successivamente ai fatti per cui è causa; 10. come osservato dal Pubblico Ministero, in materia di compensazione tributaria occorre distinguere l'ipotesi in cui la compensazione avvenga ad iniziativa del contribuente da quella in cui sia opposta dall'Amministrazione. Nel primo caso è consolidato il suesposto principio secondo cui «L'estensione alla materia tributaria dei principi generali del codice civile in tema di estinzione per compensazione, prevista dall'art. 8 della dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, opera soltanto a decorrere dall'anno d'imposta 2002, previa emanazione di apposita disciplina di attuazione, restando ferma, per il periodo precedente, la regola secondo cui la compensazione è ammessa soltanto nei casi specificamente contemplati» (cfr., anche da ultimo, Cass. n. 16463/20); 11. nell'ipotesi di compensazione opposta dall'amministrazione, invece, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente í poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione" (cfr. Cass. n. 21082/19); 12. la Corte ha, altresì, chiarito che la diversità di trattamento, ai fini che occupano, tra il credito del contribuente (alla ripetizione delle Proc. 363/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c., di natura privatistica) e quello dell'amministrazione (titolare di un credito tributario, di natura pubblicistica) si giustifica in considerazione della diversa natura dei contrapposti crediti (cfr. Cass. 7443/1996, che richiama Cass., SS.UU., n. 5303/1995); 13. il Lombardi risulta essere titolare di un credito di ripetizione ex art. 2033 c.c. in relazione alle somme versate a seguito dell'istanza di condono non andata a buon fine, che è pignorabile, per cui non sussiste l'ostacolo al verificarsi della compensazione di cui all'art. 1246, n 3, c.c., sicchè l'Amministrazione - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale - può legittimamente trattenere le somme a suo tempo versate dal contribuente a fronte di un pacifico suo maggior credito di cui all'avviso di liquidazione dell'imposta successoria non definito, di natura pubblicistica e non pignorabile, ricorrendo le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità dei relativi crediti; 14. l'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri due motivi di impugnazione, che attengono agli accessori (interessi e rivalutazione) del credito restitutorio, il cui sindacato resta, quindi, assorbito nella valutazione che precede; 15. la causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di accertamenti in fatto, con il rigetto dell'originario ricorso anche nella parte avente ad oggetto l'istanza di rimborso delle somme versate in adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge n. 289/2002; 16. il progressivo consolidamento della giurisprudenza della Corte sul tema esaminato giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente alle fasi di merito. Le spese del presente grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. Proc. 363/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente anche nella parte avente ad oggetto l'istanza di rimborso delle somme versate in adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 16 della legge n. 289/2002. Compensa tra le parti le spese di giudizio relativamente alle fasi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate nella somma di 7.000,00 C per competenze, 1.050,00 C per il rimborso forfetario delle spese generali, oltre al rimborso delle spese che
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