CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 36910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 28 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Brescia, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assoluta mancanza di motivazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Brescia, che ha censurato la scelta della Corte distrettuale di applicare l’art. 604, comma 4, cod. proc. pen. 3. Si è adottata la procedura de planoex art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo perché: -la sentenza impugnata è stata deliberata il 28 febbraio 2025 e la Corte di appello ha riservatoil deposito dei motivi in giorni sessanta; -tale termine scadeva il 29 aprile 2025; -la sentenza è stata depositata fuori termine il 30 aprile 2025 ; -la notifica al Procuratore Generale della sentenza depositata fuori termine è avvenuta il 6 maggio 2025; -il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha iniziato a decorrere il 6 maggio 2025; -esso è spirato, quindi, il 20 giugno 2025; -il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale Così è deciso, 24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]