CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45068/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza in relazione al profilo dell'operata riqualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 2013, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato in concorso con il fratello (separatamente giudicato), riqualificava il fatto quale ipotesi di ricettazione, confermando nel resto le statuizioni del giudice di primo grado. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del furto aggravato di un martello pneumatico, sottratto da un cantiere di un'impresa di costruzioni, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali di un ufficiale di p.g. (che aveva riferito delle informazioni confidenziali ricevute, che indicavano due fratelli, in possesso di un veicolo con un portapacchi dalla forma peculiare, quale autori del furto) e di un testimone nel cui garage era stato rinvenuto il bene sottratto, testimone che aveva indicato nei fratelli Zerenga le persone che avevano chiesto di depositare e custodire il martello pneumatico. La Corte d'appello, dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali concernenti i fatti riferiti dalla fonte confidenziale, riteneva che le residue prove fossero dimostrative della condotta di ricettazione del martello pneumatico, ricevuto dall'imputato il quale lo aveva poi consegnato al testimone per custodirlo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 379 e 648 cod. pen.; dall'esame delle prove testimoniali acquisite risultava che la custodia era stata richiesta nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sì che il contributo fornito dal ricorrente si era limitato al trasporto del bene di provenienza delittuosa senza alcun fine di profitto personale; ciò imponeva la qualificazione del fatto quale ipotesi di mero favoreggiamento reale, avendo agito il ricorrente nell'esclusivo interesse del fratello autore del reato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, ritenuta contraddittoria, nonché travisamento della prova circa l'esistenza del dolo di favoreggiamento reale; le dichiarazioni del teste Quaranta convergevano nel rappresentare la posizione del ricorrente come interessato esclusivamente a fornire aiuto al congiunto nell'occultare il bene di provenienza furtiva. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, perché omessa, con riguardo alla dimostrazione del dolo di ricettazione a carico del ricorrente che non poteva essere dedotto dalla sola circostanza dell'inesistenza di prova della lecita acquisizione del martello pneumatico. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione all'articolo 111 Cost., per avere omesso la Corte territoriale di sottoporre al contraddittorio delle parti l'eventuale riqualificazione del fatto contestato come delitto di furto in quello di ricettazione. 2.4. Con il quinto motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 521 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente, in ipotesi di mutata qualificazione giuridica del fatto in appello, la rimessione in termini dell'imputato per la formulazione di richieste di riti alternativi. 2.5. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione in relazione all' immotivato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza del comportamento collaborativo del ricorrente che aveva indicato nel fratello il responsabile della detenzione del bene rubato.2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione per contraddittorietà in relazione all'omessa riduzione della pena, avendo la Corte d'appello giustificato la mancata diminuzione in ragione dell'avvenuta determinazione della pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dall'articolo 648 cod. pen. 2.7. Con l'ottavo motivo si deduce vizio della motivazione, in quanto omessa, in ordine al profilo dell'aumento per la contestata recidiva reiterata, oltre che contraddittoria in relazione al giudizio di pericolosità desunto dei precedenti per reati militari. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti: pur denunciando l'errore nell'applicazione della norma da cui è scaturita la diversa qualificazione giuridica rispetto all'originaria imputazione di furto (in termini di ricettazione per la Corte territoriale, di favoreggiamento reale secondo il ricorrente), il motivo si riduce ad una rilettura delle prove finalizzata ad una diversa interpretazione che dovrebbe sorreggere la tesi difensiva. E' insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello a tenore del quale non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, «stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; analogamente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). In ogni caso, dal tenore delle dichiarazioni del teste riportate dallo stesso ricorrente (pagg. 4-5 del ricorso) emergono indicazioni testuali dell'attribuzione ad entrambi i fratelli delle iniziative di contatto con il testimone, di rappresentazione della necessità di custodire il bene di provenienza furtiva, di materiale esecuzione delle attività di trasporto e deposito del bene, circostanze che la Corte territoriale ha correttamente posto a fondamento della qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di ricettazione (pagg. 3-4). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono anch'essi formulati in termini non consentiti, perché si fondano ancora una volta su una diversa lettura dei risultati dell'istruttoria, in senso più favorevole per l'imputato, nei termini indicati nell'esame del motivo che precede.Per altro verso, dal tenore della sentenza del Tribunale emerge che l'operazione diretta ad assicurarsi la custodia del bene di provenienza furtiva presso il garage del testimone fu sollecitata e richiesta dall'imputato (pag. 2 della sentenza del Tribunale). 1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la costante giurisprudenza della Corte individua nella possibilità di attivare gli strumenti di impugnazione la garanzia per l'imputato in ordine al contradditorio sulla nuova qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 0; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135 - 0), epilogo peraltro del tutto prevedibile rispetto alla contestazione originaria del delitto di furto, poi ricondotto alla figura della ricettazione (principio affermato a partire da Sez. 2, n. 3329 del 25/11/1983, dep. 1984, Faretra, Rv. 163655, sino alle più recenti Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 0; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770 - 0; Sez. 2, Sentenza n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758 - 0, precisando che ai fini della sussistenza della violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza «non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato», ipotesi che non ricorre quando «nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni» (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648 - 01). 1.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Premessa l'affermazione della giurisprudenza di legittimità che la diversa qualificazione del fatto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non attribuisce all'imputato il diritto alla rimessione nel termine per la scelta di riti alternativi (Sez. 5, n. 13597 del 12/03/2010, Ronnan, Rv. 246719 - 01), va rilevato che la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è manifestamente infondata. La direttrice che va seguita nel sondare il potenziale contrasto con gli indicati canoni costituzionali della disposizione dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto dell'imputato di essere rimesso in termini per formulare richieste di accesso a riti alternativi rispetto alla differente qualificazione giuridica attribuita con la sentenza, è evidentemente quella della compressione dell'esercizio delle facoltà difensive. In primo luogo, va osservato che dalla nuova qualificazione giuridica non discende alcuna violazione dei diritti di difesa, poiché la scelta dei riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione della pena, sospensione del processo con messa alla prova) che il ricorrente invoca con riguardo al fatto oggetto di differente qualificazione giuridica, era possibile anche in relazione all'originaria imputazione; né può affermarsi che l'interesse alla scelta di un rito alternativo sia sorto solo per effetto della diversa qualificazione. Tale considerazione trova sostegno nell'insegnamento del Giudice delle leggi che, recentemente investito dei potenziali profili di illegittimità costituzionale dell'art. 141, comma 4 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione all'art. 162 bis del codice penale, relativamente all'omessa previsione della rimessione in termini per proporre domanda di oblazione per effetto della diversa qualificazione giuridica operata nel dibattimento (Corte cost., n.192 del 31/7/2020), ha delineato le differenze strutturali tra le modificazioni del tema di accusa, conseguenti alle prerogative della parte pubblica (nella contestazione di fatti diversi e nuovi rispetto all'originaria imputazione nel corso del giudizio, sulla scorta dell'emersione di nuovi dati probatori) e l'attribuzione di un diverso nomen iuris allo stesso fatto all'esito del giudizio. Mentre le modificazioni del fatto storico, conseguenza delle scelte della pubblica accusa in ragione della progressione nell'attività di acquisizione delle prove nel corso del giudizio (rispetto alle quali non può addebitarsi all'imputato un difetto di previsione in ordine a prevedibili esiti del processo), comportano la necessità di riconoscere all'imputato le condizioni per esercitare, rispetto al fatto come modificato, le prerogative difensive riguardanti le scelte sul rito e sui benefici derivanti dall'accesso ai riti alternativi, le modificazioni della qualificazione giuridica operate dal Giudice (attività processuale che l'imputato ben può prevedere sin dall'avvio del processo, trattandosi di operazione qualificatoria nella disponibilità anche dell'imputato) non delineano uno scenario processuale "non prevedibile" per la difesa e, pertanto, non richiedono interventi additivi rispetto al nucleo delle modalità di esercizio del diritto di difesa relativo alle opzioni processuali. La compatibilità di tale opzione ermeneutica con le fonti sovranazionali è stata affermata dalla Corte di giustizia europea (Corte giust. 13 giugno 2019, causa C646/2017, Moro): chiamata a verificare l'eventuale contrasto della normativa nazionale con i contenuti della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (art. 48, paragrafo 2), sul diritto di difesa), la Corte europea ha osservato che le indicate fonti esigono il diritto dell'imputato ad esser informato delle modificazioni giuridiche dei fatti oggetto di addebito in modo da assicurare l'opportunità di reagire in modo effettivo alle contestazioni, predisponendo in modo efficace la propria difesa, mentre da esse non discende alcun obbligo per i legislatori nazionali di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi; allo stesso modo, non può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Del tutto inammissibili, infine, le richieste di rimessione in termini per articolare istanze istruttorie. 1.5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha indicato gli elementi negativi ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (indicando i precedenti penali dell'imputato e il valore del bene ricettato, pari ad oltre 4.000 euro), stimandoli prevalenti su eventuali elementi positivi; si tratta di motivazione adeguata e in sintonia con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (a mente del quale nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1.6. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, seguendo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la pena comminata in primo grado (e non più modificabile in aumento, in difetto dell'impugnazione della parte pubblica), pur se inferiore ai minimi edittali per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., fosse adeguata in ragione delle caratteristiche del fatto e non ricorrendo l'ipotesi della ricettazione attenuata ex art. 648, comma 2, cod. pen. (adeguatezza implicitamente affermata considerando la concreta determinazione in misura decisamente inferiore al minimo edittale). 1.7. La censura mossa dal ricorrente, riguardante l'omessa motivazione a sostegno del riconoscimento della contestata recidiva, anche in ragione della natura delle precedenti condanne relative a reati militari, è manifestamente infondata; la Corte territoriale ha osservato, correttamente, che anche le precedenti condanne per reati militari possono essere prese in considerazione ai fini della recidiva (considerata l'equiparazione tra i reati comuni e reati militari a questi fini, come del resto già implicitamente desumibile dal contenuto dell'art. 57 del cod. pen. mil . pace che, anticipando i contenuti della riforma dell'istituto della recidiva, disposta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974 n. 220, prevedeva la facoltatività della recidiva fra reati previsti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari). Inoltre, la sentenza ha dato conto dei criteri adottati nel valutare le precedenti condanne e la loro incidenza rispetto al nuovo reato commesso, apprezzandone la valenza di indicatore di maggiore pericolosità del reo (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 0; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 0; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 - 0). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese proces