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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24391/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il solo motivo dedotto in punto di violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà della vettura a nome dell'imputata, la cui targa era stata apposta in modo da nascondere quella originaria dell'auto provento di furto e sugli elementi di prova del contributo concorsuale del coniuge coimputato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il solo motivo dedotto in punto di violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi criticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà della vettura a nome dell'imputata, la cui targa era stata apposta in modo da nascondere quella originaria dell'auto provento di furto e sugli elementi di prova del contributo concorsuale del coniuge coimputato); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 24391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris