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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 34915/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2865/2019 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non oto.td.- partecipata der01/07/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 2865 del 26/11/2019, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso sentenza del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per inidonea esposizione dei motivi, in quanto l'impianto censorio si risolveva in una generica riproposizione delle domande proposte in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato avviato alla trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 375 cod. proc.

La proposta di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi di ricorso, peraltro anch'essi di difficile individuazione in coutic,014L4>iff'AA4-; quanto tutti, quwienti con lettere e rubricati come «cd. motivo», sono una ripetizione di massime di giurisprudenza con pressoché nessuna attinenza al caso concreto.

Il ricorso richiama, inoltre, una serie di atti delle precedenti fasi di merito, ma non li inserisce compiutamente nell'ambito del ricorso.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione, prima dell'esposizione dei motivi, di una serie di atti dello svolgimento processuale e una serie di richiami giurisprudenziali.

Simile modo di assolvimento del requisito dell'art.

Ric. 2020 n. 21769 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2- 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anziché una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l'indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di Cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l'invito a leggerli da altro atto (aliunde) rispetto al ricorso, equivale all'assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un'attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola "esposizione"(Sez.

U n. 05698 11/04/2012 Rv. 621813 - 01; Cass. n. 10244 del 02/05/2013 Rv. 626490 — 01).

Deve, inoltre, quale ragione (senz'altro dirimente) d'inammissibilità, rilevarsi che la sentenza del Tribunale era resa in materia di opposizione a precetto per nullità della notifica e agli atti esecutivi, con la conseguenza che essa non poteva neppure essere impugnata in appello, trattandosi di sentenza ai sensi dell'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. in cd. unico grado (di merito).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione della controparte.

Deve darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.

Ric. 2020 n. 21769 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -3- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data f luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 7 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21769-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé medesima; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2865/2019 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non oto.td.- partecipata der01/07/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio, impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 2865 del 26/11/2019, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dalla stessa proposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso sentenza del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per inidonea esposizione dei motivi, in quanto l'impianto censorio si risolveva in una generica riproposizione delle domande proposte in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato avviato alla trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 375 cod. proc. La proposta di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso, peraltro anch'essi di difficile individuazione in coutic,014L4>iff'AA4-; quanto tutti, quwienti con lettere e rubricati come «cd. motivo», sono una ripetizione di massime di giurisprudenza con pressoché nessuna attinenza al caso concreto. Il ricorso richiama, inoltre, una serie di atti delle precedenti fasi di merito, ma non li inserisce compiutamente nell'ambito del ricorso. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione, prima dell'esposizione dei motivi, di una serie di atti dello svolgimento processuale e una serie di richiami giurisprudenziali. Simile modo di assolvimento del requisito dell'art. Ric. 2020 n. 21769 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anziché una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l'indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di Cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l'invito a leggerli da altro atto (aliunde) rispetto al ricorso, equivale all'assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un'attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola "esposizione"(Sez. U n. 05698 11/04/2012 Rv. 621813 - 01; Cass. n. 10244 del 02/05/2013 Rv. 626490 — 01). Deve, inoltre, quale ragione (senz'altro dirimente) d'inammissibilità, rilevarsi che la sentenza del Tribunale era resa in materia di opposizione a precetto per nullità della notifica e agli atti esecutivi, con la conseguenza che essa non poteva neppure essere impugnata in appello, trattandosi di sentenza ai sensi dell'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. in cd. unico grado (di merito). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione della controparte. Deve darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto. Ric. 2020 n. 21769 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data f luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 7 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] V
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