CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2020
Cassazione n. 11662/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15155/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il suo studio elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] de Carolis 101, -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 avverso il decreto n. 96/2021, emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 28/11/2020, e depositato in data 23/2/2021 e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico ricorso ex art., Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Perugia in data 11/11/2019 gli istanti chiedevano che – accertata la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1, la Corte umbra ingiungesse al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore dei medesimi, della somma di 3.550 euro ciascuno – ovvero dell’altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e liquidata in via equitativa -, a ristoro del danno non patrimoniale, che essi assumevano di aver subito in relazione alla durata di una causa (in materia parimenti di equa riparazione) azionata nel febbraio del 2010 dinanzi alla Corte di Appello di Roma e che si era complessivamente protratta per oltre nove anni in quanto definita dalla Corte Suprema con ordinanza n. 11227/2019. 2. Con decreto n. 56/2020 il Consigliere delegato della Corte di appello di Perugia accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare a ciascuna parte ricorrente la somma di euro 2.240 a ristoro del danno non patrimoniale sofferto. 3. Avverso detto decreto n. 56/2020 spiegava opposizione il Ministero della Giustizia chiedendone la riforma, sia nella parte in cui era stata evidentemente erroneamente stimata la durata Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 complessiva del giudizio presupposto, sia con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo in euro 2.240 per ciascun ricorrente. A sostegno dell’opposizione si adduceva, sostanzialmente, l’errata stima del ritardo avuto riguardo alla complessità del procedimento, nonché l’errata quantificazione dell’indennizzo. 4. La Corte d'Appello acc oglieva l’opposizione d e l Ministero della Giustizia e per l’effetto revocava il decreto impugnato n. 56/2020. In particolare, per quel che ancora rileva, la Corte d’appello riteneva che, in conformità all’orientamento di questa Suprema Corte, non fosse assolutamente superata la soglia minima di gravità, e che, perciò, il danno non poteva in alcun modo ritenersi indennizzabile, in ragione della piena consapevolezza soggettiva degli istanti sull’esito infausto che avrebbe avuto la lite. Consapevolezza che, avuto riguardo al giudizio presupposto, la Corte d’appello accertava essere sopraggiunta prima dell’inizio dello spirare del termine di ragionevole durata del processo. Pertanto, non rinveniva alcun patema d’animo sofferto, attesa la totale assenza di incertezza sull’esito della lite. 5. I ricorrenti sopra indicati ha nno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto affidandosi ad un motivo. 6. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo. 7. I ricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato:“violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 2, Legge n. 89/2001”. Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 Secondo il ricorrente, trattandosi di un giudizio c.d. di “Pinto su Pinto” - azionato in virtù del fatto che lo stesso protrarsi del primo giudizio di equa riparazione costituisca di per sé un fatto irragionevole – avrebbe errato il giudice dell’opposizion e all’originario decreto nel considerare ai fini dell’indennizzabilità del pregiudizio sofferto esclusivamente il rigetto poi conseguito rispetto alle pretese azionate nell’originario giudizio. Ne deriverebbe perciò l’inconferenza del rilievo – su cui si fonda la decisione resa dalla Corte d’appello perugina - alla maturata consapevolezza dell’esito infausto che gli istanti avrebbero maturato avuto riguardo al primo giudizio presupposto: quel giudizio amministrativo, benché abbia effettivamente avuto un esito infausto, non avrebbe comunque eliminato il patema d’animo sofferto nel successivo e primo giudizio azionato per l’equa riparazione, quest’ultimo protrattosi anch’esso oltre il termine di ragionevole durata. In buona sostanza, la censura muove dall’orientamento di questa Suprema Corte [Cass. civ.; Sez. II; n. 3584/2018] secondo cui “qualora un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennità per la durata non ragionevole di un precedente giudizio si protragga esso stesso oltre il limite di durata ragionevole, il diritto all’indennità per la durata non ragionevole di questo secondo giudizio non è escluso dal solo fatto che esso si sia concluso con il rigetto della domanda a cagione della temerarietà della pretesa azionata nel giudizio originario”. Si precisa, inoltre, che ogni dubbio sulla non temerarietà della lite dovrebbe ritenersi fugato in virtù della compensazione integrale delle spese di lite che fu disposta nell’ultimo giudizio svolto dinanzi alla Corte di Cassazione, indice quest’ultimo da ritenersi acclarato Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 in virtù di quanto stabilito dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la compensazione delle spese di lite nel giudizio presupposto, nonostante la soccombenza del richiedente l’indennizzo, costituisce sicuro indice di non temerarietà della lite”.[Cass. civ.; Sez. VI, n. 24409/2017]. Del tutto inconferente sarebbe, ancora, il richiamo presente nel decreto impugnato all’irrisorietà della pretesa, che escluderebbe il diritto all’equa riparazione rivendicato sulla scorta del “mancato superamento della soglia minima di gravità per cui il danno possa ritenersi indennizzabile”. Tale ultima affermazione non troverebbe, in particolare, alcun riferimento motivazionale alla specifica e soggettiva condizione personale delle parti. 1.1 Il motivodi ricorso è fondato La Corte perugina ha ritenuto insussistente il diritto degli odierni ricorrenti all’equa riparazione in virtù del fatto che il primo giudizio presupposto, avente ad oggetto parimenti la richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo,si era svolto e concluso con il rigetto delle loro pretese perché l’interessedei ricorrenti all’esito del giudizio era venuto meno già pochi mesi dopola presentazione del ricorso dinanzi il TAR a seguito dell’intervento normativo di interpretazione autentica della disposizione posta a fondamento dell’originario ricorso.Per lo stesso motivo doveva rigettarsi anche l’ulteriore pretesa di ristoro del danno da irragionevole durata del giudizio di equa riparazione. Il decreto della Corte d'Appello non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 non è, di per sé, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all'uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria -allorché proponga una lite temeraria - o sopravvenuta, - ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole - come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata. (Sez. 6- 2, Sentenza n. 665 del 12/01/2017, Rv. 642556 - 01) Il rigetto della domanda per l'ingiustificata durata del processo presupposto, motivato dallaconsapevolezza dei ricorrenti dell'infondatezza della domanda proposta in quella sede, non comporta l'automatico rigetto anche della domanda di indennizzo per l'ingiustificata durata del processo diequa riparazione. Infatti, la valutazione della sussistenza del patema d'animo per la durata del processo deve essere rapportata ad ogni singolo procedimento, tenuto conto, quanto alla prevedibilità dell'esito del giudizio diequa riparazione, anche dell'opinabilità delle decisioni di merito sull'equoindennizzo esposte alle variabili interpretative ingenerate dalle modifiche alla l. n. 89 del 2001 apportate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche in l. n. 134 del 2012 e della conseguente portata innovativa della giurisprudenza di legittimità. D’altra parte, la Corte distrettuale non ha indicato le ragioni per le quali gli odierni ricorrenti dovessero essere ab origine (o essere divenuti in corso di causa) consapevoli della temerarietà della domanda di equa riparazione da loro azionata, giacché, come riferiscono i ricorrenti,l’ordinanza di questa Corte che ha definito Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 quel giudizio si è conclusa con una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite. 2. L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale subordinato. Con i primi quattro motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., e, con i rimanenti motivi, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. I motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art.1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11 marzo 2009 n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22.07.2013 n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 durata ragionevole del processo, oltre il quale l'azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo. Come già detto, le argomentazioni svolte dal ricorrente incidentale non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo e non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine in oggetto, o, comunque, della inapplicabilità ad esso della sospensione feriale pure nell'accezione di termine processuale, né l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), né la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla legge n. 134 del 2012, né, infine, la soggezione della domanda dì equa riparazione alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione. Richiamata l'ampia disamina svolta da Cassazione 08.09.2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all'odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 5 marzo 2018 n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 citato, al quale rimane condizionata l'utile esperibilità della tutela giurisdizionale del diritto dì equa riparazione da durata irragionevole del processo. In ciò risiede il nucleo fondante dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi all'esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell'art. 24 Cost. (si veda sul punto la già citata Cass. n. 5895 del Ric. 2021n. 15155sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 2009), con la conseguenza che, al di là della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presìdìa il diritto dì azione. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi dì rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale deltermine, trattandosi dì scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione, con il quale il Ministero denuncia violazione dell'art. 4 I. n. 89 del 2001 sotto il diverso profilo della inammissibilità del ricorso per equa riparazione stante la «mancata adozione di formale provvedimento di estinzione» del giudizio presupposto; Parimenti infondato è anche il quinto motivo del ricorso incidentale. Nessun rilievo ha la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. 3. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia a