CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di truffa aggravata e continuata in concorso loro ascritti ed aveva perciò condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuna e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre condannato le imputate al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 425.000 e le spese di costituzione e di assistenza nel processo; 2. la Corte di Appello di Palermo ha preso atto della intervenuta estinzione del reato per prescrizione ed ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delle imputate; ha ridotto inoltre la provvisionale ad Euro 360.000 confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando le imputate alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado; 3. ricorrono per cassazione Laura, Marilena e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del comune difensore lamentando: 3.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla legittimità della intestazione del conto deposito titoli nr. 0011/3100/1941003 del 16.11.2007 intestato legittimamente alle imputate: rilevano che nessuna considerazione è stata riconosciuta alle argomentazioni ed alle prove dedotte dalla difesa quanto alla consapevolezza, da parte della Sagona, della cointestazione dei due c/c e degli atti disposizione del proprio patrimonio mobiliare mediante ordini di disinvestimento e successivo reinvestimento dell'importo di Euro 256.000 confluito sul conto titoli 011/3100/1941003; richiamano, a tal proposito, uno stralcio della consulenza tecnica della difesa ed il riferimento contenuto nell'atto di appello alla deposizione del teste Pipitone sulle modalità e termini del disinvestimento e dei reinvestimenti di quanto giacente sul conto titoli già cointestato alla [OSCURATO:PERSONA] unitamente al defunto marito [OSCURATO:PERSONA]; segnalano che, a fronte di tali rilievi, articolati su punti assolutamente decisivi della vicenda, la Corte non ha preso posizione limitando la propria disamina ai conti correnti, alle carte prepagate ed ai bonifici, senza nulla dire sulle modalità di disinvestimento della somma di Euro 256.000 ed insistendo sulla erronea affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe apposto la firma della Sagona, circostanza smentita dagli elementi addotti con l'atto di appello e con argomentazione frutto di evidente travisamento; aggiungono che, ad ulteriore smentita della ricostruzione operata dal primo giudice, la difesa aveva prodotto in appello il testamento di [OSCURATO:PERSONA] in cui questi lasciava erede la moglie delle somme di denaro e dei titoli a lui intestati; 3.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640, 157, 185 cod. pen, e 578 cod. proc. pen.; prescrizione del reato di truffa con riferimento alla vendita dei titoli per Euro 256.000 maturato prima dell'esercizio dell'azione penale: vizio di motivazione sul punto: rileva che, alla luce delle condotte come descritte nel capo di imputazione, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato con riguardo alla condotta di vendita dei titoli intestati alla Sagona, che era intervenuta in data 16.11.2007, quando la somma di Euro 256.000 era uscita dalla disponibilità della persona offesa per confluire sul conto delle imputate; riportano il motivo di appello articolato sul punto e richiamano inoltre la documentazione prodotta agli atti circa il disinvestimento ed i successivi reinvestimenti; segnalano che l'accoglimento del motivo comporta la revoca delle statuizioni civili; 3.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 187, 190 e 192 cod. proc. pen., 185 e 549 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione della provvisionale: rilevano che la sentenza impugnata avrebbe dovuto motivare sulla quantificazione delle condotte "appropriative" prendendo posizione sul motivo di gravame che era stato articolato in ordine alla acritica adesione del Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico del PM rispetto a quanto sostenuto dal consulente della difesa; segnala, peraltro, che l'importo indicato dalla Corte di Appello, pur qualificato come "provvisionale", deve essere inteso come integrale risarcimento del danno atteso che la somma di Euro 425.000 liquidata dal primo giudice è esattamente corrispondente al danno indicato nel capo di imputazione, non residuando alcun ulteriore pregiudizio nonostante il rinvio al giudice civile per la sua quantificazione; segnalano, dunque, l'errore di qualificazione della statuizione non potendosi immaginare alcuna iniziativa giudiziaria diretta ad incrementare il pregiudizio patrimoniale liquidato in tal modo ed in termini del tutto acritici rispetto alle analitiche e documentate censure articolate con l'atto di appello anche in riferimento all'ammontare degli assegni emessi di proprio pugno dalla Sagona per Euro 32.000 e di cui non è mai stata addotta la falsità della sottoscrizione; aggiungono che avrebbero dovuto essere computate anche tutte le spese sostenute dalle imputate per conto e nell'interesse della Sagona e quantificate dal consulente tecnico della difesa in 27.874,51 Euro su cui, pure, la sentenza di appello tace; 3.4 il ricorso è completato da una istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna civile sussistendone i presupposti: segnalano che delle imputate soltanto [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un reddito autonomo derivante da attività lavorativa laddove le sorelle, coobbligate, sono casalinghe prive di entrate patrimoniali; espongono inoltre la situazione degli immobili di sono titolari sottolineando come l'intrapresa di una azione esecutiva da parte della Sagona sarebbe tale da generare un danno grave ed irreparabile anche in punto di irrecuperabilità di quanto eventualmente corrisposto; 4. la Procura Generale ha trasmesso al requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame in ordine al terzo motivo: segnala che i primi due motivi attengono a questioni già sollevate con l'atto di appello e che la Corte ha affrontato e deciso con motivazione logica ed esaustiva; rileva invece la fondatezza del terzo motivo non avendo la Corte risposto alle analitiche doglianze articolate dalla difesa nei confronti della sentenza di primo grado; 5. la difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso poiché la sentenza impugnata è immune dai vizi di motivazione dedotti; osserva che la responsabilità delle ricorrenti è stata ritenuta sulla scorta di una pluralità di elementi e non soltanto sulle sole dichiarazioni della costituita parte civile e che, per altro verso, il ricorso finisce per sollecitare una nuova valutazione nei merito, preclusa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Laura, Marilena e [OSCURATO:PERSONA] erano state chiamate a rispondere e sono state riconosciute responsabili, nei due gradi di merito (fatta salva la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di cui ha dovuto prendere atto la Corte di Appello) e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa continuata ed aggravata perché, in concorso tra loro, mediante raggiri, avrebbero indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] che si determinava: in data 13.8.2007 ad attivare il conto corrente 161/1175 presso l'agenzia n. 10 del [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivendo la documentazione per cointestare il conto a [OSCURATO:PERSONA] e non conferendo a questa una mera delega, come prospettatole; in data 24.8.2007 ad attivare il conto corrente 1000/2353 presso l'agenzia n. 4 di Intesa SanPaolo sottoscrivendo la documentazione per cointestare il conto a [OSCURATO:PERSONA] e non conferendo a questa una mera delega, come prospettatole; in tal modo, si sarebbero procurate un ingiusto profitto con und anno per [OSCURATO:PERSONA] pari ad Euro 425.000.Le tre sorelle, infatti, avrebbero convinto la zia [OSCURATO:PERSONA], rimasta vedova dello zio [OSCURATO:PERSONA], della necessità di conferire loro una delega per operare sui propri conti nel suo esclusivo interesse ed in considerazione del suo stato vedovile e della sua inesperienza nel campo; specificamente: con riferimento al conto 1175 del [OSCURATO:PERSONA], alimentato sia dagli assegni tratti dal conto originariamente cointestato alla Sagona ed al defunto marito, sia dalle pensioni di reversibilità e da ulteriori eredità ricevute, [OSCURATO:PERSONA], quale cointestataria, senza nulla dire alla zia, si faceva rilasciare tramite servizio [OSCURATO:PERSONA] il bancomat e gli assegni, effettuando una serie di bonifici, assegni, pagamenti con bancomat, e ricariche alla sorella Marilena ed a terzi per complessivi Euro 162.000; analogamente con riferimento al conto 2353 di Intesa SanPaolo; inoltre disponeva la vendita dei titoli intestati alla sola zia [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari ad Euro 256.000 circa che, una volta liquidata, veniva reinvestita per l'acquisto di svariati prodotti finanziari che confluivano sul conto titoli 3100/1941003 intestato alle indagate ed avente il 2353 come conto di appoggio. 1. Il primo motivo del ricorso deduce vizio di motivazione anche per travisamento della prova o del fatto. 1.1 Non è inutile, allora, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., da ultimo, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in cui si è ribadito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità). Tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dai testo dei provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 dei 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che sia idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello; cfr., anche, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Sin da subito, peraltro, la giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 dei 2006, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). E' ancora appena il caso di segnalare che si in presenza di una "doppia conforme" di merito che, come è noto, interviene quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, rimandi a quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. In tal caso, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01). 1.2 Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale aveva riportato il racconto della Sagona secondo cui, subito dopo la morte dei marito, che si occupava della gestione delle loro risorse non avendo lei alcuna esperienza, le nipoti Laura e Marilena la avevano condotta presso l'agenzia di P.zza V. E. Orlando del [OSCURATO:PERSONA] dove le erano stati fatti firmare dei documenti dicendole che si trattava di "deleghe" in favore di [OSCURATO:PERSONA] laddove, invece, si trattava di cointestazione dei conti a firma disgiunta con l'imputata; la donna aveva riferito che le nipoti la avevano inoltre indotta a chiudere il conto 1000/800325, già cointestato con il defunto marito, presso la SanPaolo con trasferimento del saldo sul conto 1000/2353. Era quindi emerso che le imputate avevano ricevuto blocchetti di assegni, carte di credito e le credenziali per operare on line sui conti cointestati con la anziana zia cui consegnavano 1.000 Euro al mese disponendo nel contempo di grosse somme per scopi personali eseguendo bonifici in favore proprio e di loro familiari quali, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e la madre di costei. [OSCURATO:PERSONA] del 2012, avendo bisogno di 200 Euro, la Sagona si era rivolta alla nipote Marilena che tuttavia le aveva detto che non poteva prelevare nessuna somma perché era tutto bloccato; dopo avere inutilmente interpellato la nipote, la donna si era allora recata in banca insieme alla amica [OSCURATO:PERSONA] scoprendo di non avere più disponibilità alcuna sul conto. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto conto alle nipoti di quanto le era stato riferito, era stata quindi aggredita verbalmente da [OSCURATO:PERSONA] decidendo a quel punto di cambiare la serratura della propria abitazione e, poi, di andare ad abitare con l'amica. Il Tribunale aveva spiegato che gli accertamenti eseguiti anche mediante la acquisizione della documentazione bancaria avevano permesso di accertare che i conti correnti cointestati erano stati completamente svuotati in favore delle sorelle Riccobono e di loro familiari e prossimi congiunti. E ciò anche per quanto concerne i titoli, che erano stati venduti con l'accredito del ricavato su conti di spettanza delle odierne imputate. 2. Con l'atto di appello, le odierne ricorrenti hanno articolato una serie di censure, in cui hanno prospettato "travisamenti" delle prove analoghi a quelli dedotti in questa sede. 3. Rileva il collegio che la Corte di appello, dopo aver dato conto del fatto che la decisione di primo grado si era fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti delle banche presso le cui filiali erano state eseguite le operazioni descritte nella imputazione e sullo stesso esame delle imputate, ha fatto presente che il reato era prescritto sostenendo che "... benché il capo di imputazione riporti come data di consumazione del reato quella del novembre 2014 tuttavia essa deve essere retrodatata al 7 febbraio 2013, ossia la data di estinzione dell'ultimo conto corrente cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], atteso che in ipotesi di truffa a consumazione prolungata il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità". I giudici di secondo grado hanno valorizzato le dichiarazioni delle tre imputate che avevano riferito di essere tutte presenti al momento della apertura del conto presso Banca IntesaSanpaolo quando veniva perfezionata la operazione di cointestazione dei conti divenendo perciò tutte e tre cointestarie del conto titoli che lo zio aveva lasciato alla moglie. Per quanto concerne, poi, la questione del conto titoli, hanno osservato, con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità, che non rileva affatto che la anziana donna avesse sottoscritto i contratti di conto corrente nella consapevolezza della clausola di cointestazione non potendosi ritenere che, in tal modo, abbia inteso effettivamente beneficiare le nipoti dell'ammontare del conto titoli avendo sempre negato un'intenzione di questo genere; sempre in quest'ottica, hanno osservato come non fosse sostenibile che la donna avesse disposto in maniera totalitaria e senza alcuna contropartita trattandosi di persona anziana ragionevolmente bisognevole di assistenza e cure in futuro attingendo proprio ai risparmi accumulati nel corso degli anni. 4.1 Diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, la Corte di appello non ha affatto ignorato il rilievo difensivo concernente la disposizione di disinvestimento dei titoli avendo ritenuto che non fosse affatto decisiva la circostanza che la firma apposta sull'ordine fosse stata apposta dalla Sagona ovvero dalla di lei nipote; quel che era stato ritenuto rilevante, invece, era stata la successiva condotta di spoliazione del ricavato, pari per l'appunto a circa euro 256.000, da parte delle odierne imputate. Di qui, dunque, per quanto sopra ribadito, l'impossibilità di far valere il prospettato "travisamento" che, per l'appunto, riguarda un aspetto che, come appena sottolineato, ha riguardato un aspetto non certamente decisivo nella formulazione del giudizio finale. 4.2 Venendo, poi, ad esaminare il profilo della prescrizione concernente l'appropriazione del corrispettivo dei titoli, è sufficiente richiamare il ricorso in cui, nel riportare il contenuto dei documenti bancari (cfr., pag. 14), si richiamano quelli concernenti il conto titoli ed il conto "di appoggio", cointestato con la Sagona (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado), che risulta essere stato definitivamente "prosciugato" alla data del 31.12.2012. Era perciò da quella data che doveva farsi decorrere il termine massimo di prescrizione che, anche senza considerare alcuna sospensione del suo decorso, non era certamente maturata alla data in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. 5. Il terzo motivo del ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato. È certo, infatti, che sia il Tribunale che, poi, la Corte di appello, abbiano considerato la somma liquidata a titolo risarcitorio in favore della costituita parte civile in termini di "provvisionale" avendo nel contempo rimesso le parti di fronte al giudice civile per la liquidazione (definitiva) del danno. Com'è noto, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile in cassazione trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., Sez. 2 - , n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; IO Sez. 2 - , n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 01; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486 01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536 - 01). 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. Le imputate vanno inoltre condannate alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla costituita parte civile. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna le ric