CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; ,777 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, previa riduzione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'incidente stradale avvenuto il 17.1.2015: l'imputato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], procedendo a velocità non inferiore a 100 Km/h, superiore al limite consentito, aveva urtato violentemente contro la [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla Damarco, in uscita da una stazione di servizio. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata basato la decisione sulla scorta di una criticabile consulenza tecnica dell'ing. Saccia, nominato dal PM, il quale, per il calcolo della velocità del veicolo condotto dal ricorrente, ha tenuto conto di un coefficiente di attrito pari a 0,75 (di poco inferiore al coefficiente dell'asfalto asciutto, pari a 0,80), nonostante le condizioni della strada al momento dell'incidente (orario notturno, freddo e umidità) avrebbero imposto un coefficiente inferiore. II) Violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta prevedibilità dell'evento, tenuto conto del fatto che la persona offesa si era immessa nella strada principale imboccando contromano l'ingresso della stazione di servizio, uscendo in modo perpendicolare al senso di marcia. III) Violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata concessione in via di prevalenza della riconosciuta circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. e circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di doglianza, trattabili congiuntamente in quanto attinenti alla responsabilità, sono inammissibili in quanto accomunati dalla pretesa di ottenere in questa sede una rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella decisione impugnata. Sotto questo profilo, le prospettate doglianze non sono consentite dinanzi al giudice di legittimità: la ricostruzione dei fatti sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi è operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., elenco che delimita rigidamente l'orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l'ammissibilità del relativo motivo. 2. In questa prospettiva, le doglianze del ricorrente, di puro fatto, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanziano nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, che non può qui essere censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità. Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame„ a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 3. La sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, con particolare riferimento agli esiti della consulenza tecnica dell'Ing. Saccia, sulla base dei quali è stata ricostruita la dinamica del sinistro e determinata la velocità dei veicoli nella fase ante-urto: la [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'imputato procedeva ad una velocità non inferiore ai 100 km/h, mentre la [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla Damarco di circa 25/35 km/h. Posto che in prossimità del varco all'altezza del quale si è verificato l'incidente il limite massimo passava da 50 km/h a 70 km/h, se ne è plausibilmente ricavato che la velocità del prevenuto in quella fase era notevolmente superiore al limite di velocità massima prescritto per quel tratto di strada, visto che l'Alla avrebbe potuto iniziare ad accelerare dalla velocità di 50 km/h solo in prossimità del varco della stazione di servizio, mentre in quella zona già procedeva ad una velocità di 100 km/h. Quanto alla formula utilizzata dall'esperto per calcolare la velocità delle vetture, la Corte territoriale ha insindacabilmente osservato che il coefficiente di attrito utilizzato già tiene conto delle condizioni del terreno, avendo il consulente spiegato di avere optato per il coefficiente di 0,75, individuandolo tra un potenziale coefficiente di 0,80 in situazioni di asfalto asciutto e di 0,20 in condizioni di ghiaccio, precisando come tale coefficiente sia "conservativo", determinando, di fatto, un risultato relativo alla velocità inferiore a quello reale. 4. Quanto alla doglianza in ordine alla prevedibilità dell'evento, si osserva che le argomentazioni della Corte territoriale sul punto non sono manifestamente illogiche né erronee in diritto. I giudici del gravame di merito hanno motivatamente osservato che la presenza della stazione di rifornimento era chiaramente percepibile per l'imputato, sia grazie all'illuminazione sia per la presenza della segnaletica orizzontale. Conseguentemente, l'imputato doveva/poteva rappresentarsi l'eventualità che un veicolo transitasse nelle immediate vicinanze dell'area di servizio per rientrare nella carreggiata di percorrenza, trattandosi di "classe di evento" prevedibile, anche perché il varco di uscita era posto a pochi metri da quello di entrata e l'imputato, procedendo a velocità di gran lunga superiore al limite consentito, non aveva tenuto una condotta di guida prudente, idonea a scongiurare il rischio che una vettura potesse imboccare (anche scorrettamente) la strada principale dalla stazione di servizio. Trattasi di motivazione che ha adeguatamente argomentato sul tema della colpa e della prevedibilità dell'evento, secondo una ponderata valutazione di merito, certamente congrua, razionale e priva di evidenti vizi logico-giuridici, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Anche il terzo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno riconosciuto al prevenuto le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, sicché risulta incomprensibile la censura con cui il ricorrente lamenta l'omesso esame del motivo di appello circa il mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante. Con riferimento alla doglianza in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, basterà osservare che si tratta di una tipica valutazione di merito inattaccabile nella presente sede, se congruamente motivata, come certamente avvenuto nel caso di specie, in cui il giudizio di equivalenza risulta basato sul pari "peso" attribuito all'intervenuto risarcimento delle persone offese e alla gravità della violazione della norma cautelare di riferimento. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore