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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11054/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 07/04/2022 dal locale Tribunale in ordine al reato di furto pluriaggravato in concorso con altri.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 533 cod. proc pen. e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico e costituito da doglianze in punto di fatto, come tali inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 07/04/2022 dal locale Tribunale in ordine al reato di furto pluriaggravato in concorso con altri. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione dell'art. 533 cod. proc pen. e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché del tutto generico e costituito da doglianze in punto di fatto, come tali inammissibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris