CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 33693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19300/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Bologna n. 693 del 28/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATOCHE con decreto di trasferimento del 12/7/2017, emesso nell’ambito della procedura esecutiva n. 753/2012 e 621/2014 r.g. esec. del Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] acquistava la piena proprietà, gravata da diritto di abitazione, dell’immobile sito in Bologna, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31; successivamente, conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, tra l’altro, che fosse dichiarata l’inefficacia del diritto di abitazione sull’immobile, la nullità o la decadenza di tale diritto, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell’immobile da parte del convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di un ’ indennità per l ’ occupazione senza titolo, oltre che delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree; il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 21063 del 19 dicembre 2018, rigettava tutte le domande dell’attore; la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 693 del 28 marzo 2022, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha formalizzato rinuncia al ricorso per cassazione; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia; non essendo intervenuta adesione alla rinuncia, occorre provvedere sulle spese di questo giudizio, ponendole a carico del ricorrente rinunciante;dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi e con distrazione delle spese in favore del difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) dichiaratosi antistatario, nella misura indicata nel dispositivo; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e – con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] – le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d