CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00982/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 4 marzo 2021 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 150 euro di ammenda. 2. Avverso detto provvedimento proponeva appello l’imputato tramite il proprio difensore; trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 co 3 cod. proc. pen. l’impugnazione è stata trasmessa ai sensi dell’art. 606 co. 2 cod. proc. pen. a questa Corte. Con l’impugnazione il difensore articolava due motivi di doglianza, il primo riguardava la ritenuta erronea qualificazione giuridica del reato che avrebbe dovuto essere contestato come reato di cui all’art. 4 RD 773/1931 e il secondo che riguardava la dosimetria sanzionatoria ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il gravame, impostato dal difensore come atto di appello, è privo delle caratteristiche richieste al ricorso in sede di legittimità, poiché sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto già valutati nell’impugnato provvedimento, operazione che è inibita al giudice di legittimità. 1.1 Quanto alla doglianza relativa alla dosimetria sanzionatoria, la determinazione della pena da parte del giudice di merito è sorretta da motivazione sufficiente, tenuto conto del fatto che in presenza della possibilità di infliggere una pena alternativa, il Tribunale ha inflitto una pena pecuniaria del tutto modesta. Come da costante insegnamento di questa Corte che qui Si richiama e ribadisce, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3 - , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019 Rv. 276288) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]