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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34591/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soritite C121:44.5104:fi del-REI-ASSUNTA 024111511E1 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Forlì del 4 dicembre 2020, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 56, 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 6 ottobre 2008 in Gatteo (FC).

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.u.p. avrebbe ritenuto congrua la pena oggetto della richiesta presentata dalle parti, senza analizzare in concreto gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe riconosciuto una minima riduzione per il tentativo e avrebbe applicato in maniera apodittica la circostanza aggravante della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che nel caso di specie trova applicazione l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che consente il ricorso per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena.

Con la locuzione di "pena illegale", il legislatore ha recepito l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell'ambito della sindacabilità - in punto determinazione della pena - della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Al riguardo, l'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette.

Si tratta di casi - non sussistenti nel caso in esame - in cui la pena viene determinata contra legem, ad esempio in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen. ovvero viene indicata come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione.Il vizio di motivazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., invece, non può essere ricollegato al concetto di "pena illegale" e non trova spazio in sede di legittimità.

Non sussistono di conseguenza i presupposti di ammissibilità del ricorso indicati dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. 2.

Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soritite C121:44.5104:fi del-REI-ASSUNTA 024111511E1 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Forlì del 4 dicembre 2020, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 56, 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 6 ottobre 2008 in Gatteo (FC). 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.u.p. avrebbe ritenuto congrua la pena oggetto della richiesta presentata dalle parti, senza analizzare in concreto gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe riconosciuto una minima riduzione per il tentativo e avrebbe applicato in maniera apodittica la circostanza aggravante della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel caso di specie trova applicazione l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che consente il ricorso per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena. Con la locuzione di "pena illegale", il legislatore ha recepito l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede di definizione dell'ambito della sindacabilità - in punto determinazione della pena - della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Al riguardo, l'illegalità della pena applicata all'esito del patteggiamento rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette. Si tratta di casi - non sussistenti nel caso in esame - in cui la pena viene determinata contra legem, ad esempio in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23 cod. pen. ovvero viene indicata come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione.Il vizio di motivazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., invece, non può essere ricollegato al concetto di "pena illegale" e non trova spazio in sede di legittimità. Non sussistono di conseguenza i presupposti di ammissibilità del ricorso indicati dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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