CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06386/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 489 cod. pen. ( capo A), per avere fatto uso, in occasione di un controllo delle forze dell'ordine, mentre era alla guida di un autocarro, di un permesso di guida internazionale rilasciato dallo Stato del Marocco, atto risultato falso. L'aveva invece assolto dal delitto sub B) dell'imputazione ( artt. 81 e 648 cod. pen.) per difetto della condizione di cui all'art. 10 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 285 del 1992 in relazione all'art. 489 cod. pen. per non avere ravvisato la Corte di appello il c.d. falso innocuo, stante l'inidoneità del documento a integrare l'offesa giuridica in quanto non valido sul territorio italiano sia sotto il profilo della legittimazione alla guida che ai fini della identificazione della persona. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sussistendone i presupposti di fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.Quanto al primo motivo, la Corte di appello si è determinata coerentemente al principio di diritto affermato dal recente approdo delle Sezioni Unite (Sez. U n. 12064 del 24/11/2022 Ud. (dep. 22/03/2023), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210), a tenore del quale la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada. 1.1. Quanto al carattere grossolano della contraffazione - frutto dall'azione ( non accidentale) di sostanze solventi che avevano prodotto aloni in corrispondenza dei timbri a umido, rendendo illeggibile la data di scadenza del documento - esso è stato correttamente escluso dalla sentenza impugnata attraverso il puntuale richiamo al consolidato canore ermeneutico di questa Corte. Si afferma, infatti, che, in tema di offensività dei reati di falso, la verifica in ordine alla inidoneità della condotta concreta a incidere sull'integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire, nel caso di specie, sull'efficacia probatoria del documento, in relazione all'aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta, alla luce dell'art. 49 comma 2 cod.pen. - quale norma che governa la materia de qua - con riferimento « al significato e al valore dell'atto di cui si tratta » non con riguardo «all'effettiva realizzazione di un inganno che non è elemento della fattispecie » ( Sez. 5 n. 9934 del 22/10/1993, Amalfi, Rv. 196439; Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, Zippo, Rv. 194322 ), poiché trattasi di reato di pericolo ( Sez. 5 , 11/12/1970, Seminara, non massirnata) , nel senso che la valutazione della inidoneità assoluta all'azione, che dà luogo al reato impossibile, deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta, indipendentemente dai risultati, e non ex post ( Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, Zippo, Rv. 194322; conf. Sez. 2 n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063). Si dice, infatti, che l'art. 49 comma 2 cod.pen. è applicabile se, nel concreto contesto della condotta, l'attestazione incriminata abbia assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamente la realtà, non essendo sufficiente che i controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell'inganno, e quindi il nocumento della pubblica fede, a cui la falsa rappresentazione dei fatti tendeva ( Sez. 5 . 9934 del 22/10/1993, Amalfi, Rv. 196439). La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i", ovvero dalla mera disamina dell'atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094; ), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione, occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell'atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno ( Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165; Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ()culi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno). All'evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione che, in quanto immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, non è censurabile in questa sede, facendo leva sulla necessità di accertamenti specifici in merito, e sulla circostanza, che, in ogni caso, per la peculiarità della alterazione, concentrata solo sulla data di scadenza del documento, di essa poteva accorgersi solo il personale di polizia aduso al confronto con il materiale identifica1:ivo in esame, mentre tali indici sintomatici della contraffazione non erano immediatamente percepibili "secondo il parametro di idoneità offensiva del soggetto medio che deve guidare anche la verifica da svolgersi ai sensi del citato art. 49 cod. pen." 2. Parimenti infondato il secondo motivo, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha fatto riferimento — per negare la lieve entità del fatto - sia alla natura del documento, la patente di guida, appunto, che possiede un doppio valore legale, essendo efficace sia ai fini della identificazione della persona che ai fini della conduzione dei veicoli su strada - che alla circostanza di essere stato trovato proprio alla guida cli un automezzo, oltre che al tipo di alterazioni realizzate sul documento, ritenute sintomatiche di inclinazione a delinquere, così da escludere, dunque, del tutto ragionevolmente, la tenuità dell'aggressione al bene giuridico. Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata sfugge per la intrinseca razionalità che la pervade, alle censure difensive e supera il vaglio di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle