CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 12535/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
969avverso l'ordinanza del 10/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 10 novembre 2025 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa il 4 marzo 2025 dalla stessa Corte di appello,che aveva rigettato l'istanza dei predetti – che sono terzi proprietari delle quote della [OSCURATO:PERSONA] suddi [OSCURATO:PERSONA] e C. s.n.c. - di revoca della confisca del capitale sociale e delpatrimonio della società, che era stata disposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. con lasentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 novembre 2017, irrevocabile il 19settembre 2019, che ha condannato i congiunti [OSCURATO:PERSONA] ed AntoninoCalabrò.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deducono violazione di legge, in quanto il provvedimento del 4marzo 2025 contro cui poi è stata presentata opposizione era stato emesso de plano senzache alcun avviso fosse stato notificato né al difensore né ad altre parti, in violazione degliartt. 178 e 179 cod. proc. pen., eccezione che si reitera in ricorso.Con il secondo motivo deducono violazione di legge, in quanto al giudizio diopposizione ha preso parte anche un magistrato che era stato estensore della sentenza diprimo grado che aveva disposto la confisca; se è pur vero che non esiste una previsionenormativa che renda automaticamente incompatibile il giudice della cognizione rispetto allasuccessiva funzione di giudice dell'esecuzione, è pur vero che la decisione ha richiesto unarivalutazione dello stesso compendio ablativo deciso in cognizione creando un innegabilepregiudizio sulla neutralità ed indipendenza del giudice.Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in quantol'ordinanza impugnata ha escluso la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], quale erede dellequote sociali di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest’ultimo era stato escluso dalledalla titolarità delle quote sociali già con delibera sociale del 9 marzo 2011 per irreperibilitàed inadempienze, talchè titolari formali delle quote erano rimasti esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], in realtà si trattava di una controversia di diritto civile sulla titolarità dellequote di difficile soluzione che avrebbe dovuto imporre al giudice dell'esecuzione di rimetterela decisione al giudice civile ex art. 676, comma 2, cod. proc. pen.; quanto al merito dellaquestione, l'ordinanza impugnata non ha motivato in alcun modo sull’istanza subordinatarelativa ai beni acquisiti anteriormente al periodo 2006-2008, in cui avviene il controllomafioso dell'azienda, e non considera la consulenza tecnica di parte che acclaravainconfutabilmente l'avvenuta ultimazione dei corpi di fabbrica confiscati in epoca di moltoantecedente a quella di commissione dei reati attribuiti ai congiunti dei ricorrenti; l’ordinanzaimpugnata ha ritenuto di poter eludere questo problema rilevando che la confisca era statadisposta ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., ma la tutela del terzo estraneo di buona federesta imprescindibile anche in questo tipo di procedimento; non è stata valutata la questionedella importanza nel periodo temporale in cui è avvenuta l'infiltrazione mafiosa della società;non è stato, inoltre, considerato che l'attribuzione fittizia agli imputati del terreno, e poi delleprovviste finanziarie, per effetto dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ècaduta già nel primo grado di giudizio e che ciò che è stato provato è soltanto l'infiltrazionemafiosa conseguente all’inserimento nella società quale socio occulto di [OSCURATO:PERSONA],che però è relativa soltanto agli anni dal 2008 in poi.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1. Il primo motivo è inammissibile perché attacca non il provvedimento impugnato, cheè stato emesso all’esito di udienza camerale, ma il provvedimento che ha preceduto ilprovvedimento impugnato, e contro cui era stata presentata opposizione.Peraltro, lo schema della procedura a contraddittorio differito è previsto espressamenteper alcune materie, tra cui quella relativa a confisca e restituzione dei beni sequestrati, dagliart. 667 comma 4 e 676 cod. proc. pen.; l’opposizione in sede d’esecuzione, infatti, «non hain sé natura d’impugnazione, poiché essa consiste in un’istanza diretta al medesimo giudice,allo scopo d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata,frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (Sez. U, n. 3026del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577 - 01), talché lo schema proceduraleseguito dal giudice del merito è conforme a quello normativo e non ha dato luogo ad alcunanullità.2. È inammissibile anche il secondo motivo.Come evidenziato nello stesso ricorso, non c’è alcuna norma che vieti al giudice dellacognizione di partecipare all’incidente di esecuzione; anzi, al contrario, per regola generalela competenza del giudice dell’esecuzione deriva da quella del giudice della fase cognitiva.Né residua alcuno spazio per proporre una questione di legittimità costituzionale, comeipotizzato in ricorso, in quanto la legittimità dell’assetto normativo sul punto è già statoportato più volte all’attenzione della Corte di legittimità che ha ritenuto che “èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod.proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto ilprofilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato lasentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anchequando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quantonon è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza diquest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fasecognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazionefra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis” (Sez. 5, n.18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269897 – 01; conforme, da ultimo, Sez. 1,n. 33173 del 25/06/2025, Morabito, n.m.).3. Il terzo motivo è, invece, infondato.Conformemente alla lettera dell’art. 263 cod. proc. pen., l’obbligo di rimettere le partiprocessuali davanti al giudice civile sussiste soltanto quando sorga controversia sullaproprietà delle cose confiscate (tra le altre, Sez. 6, n. 1663 del 13/11/2024, dep. 2025, DiLorenzo, Rv. 287509 - 01) ed il giudice non sia in grado di individuare con certezza chi sia ilsoggetto cui deve restituire il bene sequestrato, che è una situazione molto diversa da quellache si è verificata nel caso di specie, in cui il giudice del merito non aveva il problema didecidere a chi restituire le quote sociali della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.,ma soltanto di stabilire se uno degli istanti fosse legittimato o meno all’incidente diesecuzione.Per quanto riguarda la questione di merito, invece, il giudice dell’esecuzione haevidenziato che la confisca delle quote e del patrimonio della società era stata disposta exart. 416-bis, comma 7, e non ex art. 240-bis cod. pen., il che rende inammissibili per difettodi specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, inmotivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quantonon conferenti con il percorso logico della decisione, sia l’argomento della immissione nellasocietà anche di risorse lecite, sia quello del mancato rispetto del criterio dellaragionevolezza temporale tra il periodo in cui è stata accertata l’infiltrazione mafiosa dellasocietà ed il periodo in cui alcuni beni sono entrati nel patrimonio aziendale, che sono,invece, parametri tipici della confisca per sproporzione, che qui non ricorre.L’art. 416-bis, comma 7, dispone, infatti, che “nei confronti del condannato è sempreobbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato edelle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”. Lagestione mafiosa della società accertata nel corso del giudizio di cognizione, per effetto dellasua riconducibilità di fatto al socio occulto [OSCURATO:PERSONA], ne rendeva, pertanto,obbligatoria la confisca, in base alla previsione speciale appena citata.Il ricorso deduce che anche in questo tipo di confisca speciale prevista dal comma 7dell’art. 416-bis cod. pen., però, non possono essere pretermessi i diritti proprietari dei terzidi buona fede estranei al reato.L’argomento è infondato.È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il controllo, diretto oindiretto, da parte dell’organizzazione mafiosa di un bene intestato ad altri comporta che taletipologia di confisca si applichi anche nei confronti di beni di formale proprietà di soggettiestranei al reato associativo, in quanto “la confisca nel procedimento penale, conseguenteall'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., ha natura di misura disicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensidell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei aldelitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni in base alle qualidebba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto edindiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attivitàdelittuosa (Sez. U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061 - 01).Tutto ciò che deve essere accertato per confiscare la società è, pertanto, è chel’organizzazione mafiosa ne abbia assunto il controllo; come è stato evidenziato in altroprecedente, infatti, “ai fini dell'applicazione dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. inrelazione al capitale sociale ed al patrimonio di un'impresa, occorre accertare se essa possao meno essere qualificata come «mafiosa», condizione che ricorre «quando vi sia totalesovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attivitàd'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato unacontaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzionetra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo dellaconsorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, conconseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa»” (Sez. 1, n. 13043 del04/12/2019, Passalacqua, Rv. 278891 - 01; Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, D'Amico, Rv.272640 - 01), ma la questione della mafiosità della società ormai è stata definita dal giudicedella cognizione e non può essere riproposta in sede di esecuzione.Pertanto, per ottenere la restituzione del bene a lui formalmente intestato, il terzoproprietario formale deve dedurre nell’incidente di esecuzione di essere estraneo non alreato, ma all’utilizzo mafioso che è stato fatto del bene, ovvero, nel caso in esame, dellasocietà Edilsud s.n.c., in quanto “in tema di confisca di bene stabilmente asservito agliinteressi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod.pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la pienaconoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte delsodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto diproprietà (Sez. 1, n. 11456 del 05/03/2025, Casotti, Rv. 287770 - 01).La pronuncia Casotti si collega, mediante un richiamo espresso, contenuto a pagina 2,a Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511 - 01, che, in motivazione, specificaquale debba essere la connotazione soggettiva della buona fede del terzo, precisando cheessa deve essere intesa come «non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dallasituazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettivadal reato commesso dal condannato».Le conclusioni della pronuncia Bacherotti sono, a loro volta conformi con lagiurisprudenza costituzionale che, con la sentenza 10 gennaio 1997, n. 1, nella diversamateria del contrabbando doganale, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 301,primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delledisposizioni legislative in materia doganale), come modificato dall'art. 11 della legge 30dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato diprovare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecitaimmissione di esse sul mercato”.Come evidenziato in motivazione dal giudice costituzionale, quando il bene colpito dallamisura ablativa non sia in sé illecito, “l'affidamento incolpevole costituisce un insuperabilediaframma che si interpone tra l'attività illecita dell'autore del contrabbando e l'acquisto dellaproprietà del bene da parte del terzo, il quale sarebbe altrimenti inammissibilmente colpito, acausa della confisca, a titolo di responsabilità oggettiva”. La posizione del terzo proprietarioè, pertanto, sempre seguendo il percorso logico della pronuncia n. 1 del 1997, “da ritenereprotetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambitodell'ordinamento giuridico e dal quale scaturisce anche la regola generale di circolazione deibeni mobili nel nostro sistema di mercato”.In definitiva, la tutela del terzo estraneo di buona fede è, pertanto, garantitadall’ordinamento anche nei confronti di una misura ablativa di questo tipo, che nonpresuppone la corresponsabilità nel reato, purchè, per riprendere la sistematica dellasentenza Bacherotti, non sia “conoscibile, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazioneconcreta” l’utilizzo mafioso che è stato fatto del bene.L’ordinanza impugnata è conforme proprio alla giurisprudenza appena citata nelmomento in cui ha escluso la possibilità di ritenere che i due titolari formali delle quote socialipotessero non essere a conoscenza dell’util izzo del bene aziendale da partedell’organizzazione criminale, in quanto gli stessi erano prossimi congiunti dei soggetticondannati per concorso esterno.Anche la tipologia di bene confiscato (un complesso aziendale che non è stato usatouno actu) depone nel senso della inesistenza di un affidamento incolpevole da parte delterzo proprietario formale delle quote della società.I ricorrenti non attaccano adeguatamente la motivazione dell’ordinanza sul punto e nonspiegano perché dovrebbe ritenersi, ciò nonostante, esistente in essi una situazione diaffidamento incolpevole. Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste, anche su talepunto, alle censure che le sono state rivolte.I ricorsi sono, nel complesso, infondati.4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]