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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1963

Cassazione n. 09865/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1963 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, in data 12 dicembre 2013, con cui si dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti i reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01 e Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445), ampiamente disatteso le doglianze difensive (si vedano pagg. 6 e 7 sulla insussistenza di evidenti elementi di prova della presunta innocenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1963 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, in data 12 dicembre 2013, con cui si dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti i reati ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. peri., oltre ad essere finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01 e Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445), ampiamente disatteso le doglianze difensive (si vedano pagg. 6 e 7 sulla insussistenza di evidenti elementi di prova della presunta innocenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembre
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