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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2020

Cassazione n. 45654/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di quattro distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile previsione unitaria delle diverse condotte -condanne per associazione mafiosa fino al maggio 1995, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e in materia di armi nel 2007, per altra associazione mafiosa nel 2007 e per cessione di droga nel 2004- poste in essere, sebbene in ambito territoriale in parte coincidente, in distinti momenti della vita criminale del condannato.

Infatti, quanto alle contestazioni associative, si evidenzia la diversa componente soggettiva dei diversi sodalizi (quello degli anni Novanta e quello del 2007), operanti in maniera e per scopi differenti e con differenti alleanze.

Le ulteriori condanne, cosi come accertate, oltre che disomogenee, sono risultate estranee ci ai contesti associativi, per via della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. .

Si censura l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato basata su un'erronea enfatizzazione del solo dato temporale e si sottolinea la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la omogeneità dei reati di stessa indole, programmati ab initio nelle loro linee essenziali, commessi con analoghe modalità e in un medesimo contesto spazio- temporale (provincia di Napoli).

Si afferma, in particolare, che tra le due condanne per reati associativi non può essere individuata una cesura, bensí una continuità dell'attività, dovuta alla medesima spinta psicologica, visto, inoltre, il mancato recesso del ricorrente, nell'arco di tempo considerato, dai sodalizi camorristici (nella specie, clan Gionta in cui ha esercitato sempre il medesimo ruolo, in concorso con gli stessi soggetti). 2.1 Con motivi aggiunti -depositati in data 9 giugno 2021- la difesa ribadisce le censure suesposte in punto di diritto e le ragioni di ammissibilità e fondatezza del ricorso presentato.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da alcun vizio logico, posto che proprio in ragione di un approfondito esame dei contenuti delle plurime decisioni si è sottolineata l'esistenza di profonde diversità degli ambiti associativi, il che esclude la individuazione di una mera progressione criminosa derivante da un disegno iniziale rimasto inalterato.

Anche i reati-scopo sono distanziati nel tempo e, pur rientrando nel generico programma delinquenziale, non hanno caratteri tali da farne presumere l'effettiva ideazione unitaria.

A fronte di tali argomentazioni i profili di critica tendono a sollecitare rivalutazioni in fatto, non consentite nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di quattro distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile previsione unitaria delle diverse condotte -condanne per associazione mafiosa fino al maggio 1995, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e in materia di armi nel 2007, per altra associazione mafiosa nel 2007 e per cessione di droga nel 2004- poste in essere, sebbene in ambito territoriale in parte coincidente, in distinti momenti della vita criminale del condannato. Infatti, quanto alle contestazioni associative, si evidenzia la diversa componente soggettiva dei diversi sodalizi (quello degli anni Novanta e quello del 2007), operanti in maniera e per scopi differenti e con differenti alleanze. Le ulteriori condanne, cosi come accertate, oltre che disomogenee, sono risultate estranee ci ai contesti associativi, per via della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. . Si censura l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato basata su un'erronea enfatizzazione del solo dato temporale e si sottolinea la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la omogeneità dei reati di stessa indole, programmati ab initio nelle loro linee essenziali, commessi con analoghe modalità e in un medesimo contesto spazio- temporale (provincia di Napoli). Si afferma, in particolare, che tra le due condanne per reati associativi non può essere individuata una cesura, bensí una continuità dell'attività, dovuta alla medesima spinta psicologica, visto, inoltre, il mancato recesso del ricorrente, nell'arco di tempo considerato, dai sodalizi camorristici (nella specie, clan Gionta in cui ha esercitato sempre il medesimo ruolo, in concorso con gli stessi soggetti). 2.1 Con motivi aggiunti -depositati in data 9 giugno 2021- la difesa ribadisce le censure suesposte in punto di diritto e le ragioni di ammissibilità e fondatezza del ricorso presentato.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da alcun vizio logico, posto che proprio in ragione di un approfondito esame dei contenuti delle plurime decisioni si è sottolineata l'esistenza di profonde diversità degli ambiti associativi, il che esclude la individuazione di una mera progressione criminosa derivante da un disegno iniziale rimasto inalterato. Anche i reati-scopo sono distanziati nel tempo e, pur rientrando nel generico programma delinquenziale, non hanno caratteri tali da farne presumere l'effettiva ideazione unitaria. A fronte di tali argomentazioni i profili di critica tendono a sollecitare rivalutazioni in fatto, non consentite nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data
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