CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia del G.u.p. del Tribunale di Padova, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta societaria documentale specifica, quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 10 ottobre 2015. Il ricorso è articolato in due motivi, ulteriormente illustrati con la memoria depositata che sostiene la specificità delle doglianze di ricorso. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto contestato e agli artt. 42 e 43 cod. pen., deducendo con il primo motivo carenza di motivazione, essendosi la sentenza limitata a valutare la scomparsa delle scritture contabili per addebitarle al ricorrente, senza considerare che Miceli non deteneva le scritture, in quanto affidate a uno studio professionale, dal quale furono ritirate da un dipendente, Maiolo, e non dall'imputato che si trovava agli arresti domiciliari e al quale il G.i.p. aveva negato le comunicazioni con il Maiolo o per recarsi in cantiere: l'imputato si trovava, quindi, nella impossibilità oggettiva di concorrere nel reato, risultando per altro Miceli sostituito da altro amministratore dal giugno 2011; con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al dolo specifico richiesto per la fattispecie incriminatrice, rilevando come la causa del fallimento sia da ricondursi allo squilibrio economico finanziario conseguente al dissesto della committente [OSCURATO:PERSONA], dal che la società risulta poi essere stata lasciata in stato di abbandono dal 2012: gli indici di fraudolenza non risulterebbero adeguatamente indicati dalla Corte di appello, che non si confronterebbe con la giurisprudenza di legittimità che richiede che particolarmente rigorosa sia la prova del dolo specifico, nel caso in cui non vi sia una condotta di bancarotta patrimoniale, né con i principi in tema di amministratore 'testa di legno', per il quale la prova del dolo specifico richiede un maggior grado di consapevolezza dello stato delle scritture e delle condotte ad essere relative. Preliminarmente deve osservarsi come i motivi formulati siano reiterativi delle doglianze che sono state formulate con il primo e secondo motivo di appello e trovano puntuale risposta nella sentenza impugnata, con la quale non si confronta il ricorso ora in esame. Difatti, i motivi di ricorso per cassazione che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame sono da considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157). In particolare, il primo motivo, infatti, non prende atto che la Corte di appello, come prima il Tribunale, evidenziavano come Micelli non avesse svolto il ruolo di mera 'testa di legno', bensì fosse per un verso titolare dell'i% delle quote della società, mentre l'altro 99% era intestato al figlio, e inoltre la sentenza impugnata rilevava come alla qualità di amministratore si collegasse anche la circostanza che aveva costituito la società quando già era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Inoltre, come già rilevava la sentenza di primo grado, l'imputato era continuativamente informato tramite il coniuge delle attività che svolgeva Maiolo, al quale aveva conferito la procura speciale. In sostanza, Micelli non era impossibilitato, per le sentenze di merito, all'esercizio di un effettivo controllo sull'attività della società, fermo restando che correttamente viene affermato dalle sentenze di primo e secondo grado — da intendersi come unico organismo argomentativo, in quanto caratterizzate dalla doppia conformità — che la responsabilità dell'imputato consegue alla carica e agli oner; che ne conseguono. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 44666 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280 - 01 ha affermato che «deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133)». Nel caso in esame non vertendosi in tema di amministratore solo formale, manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il primo motivo. Anche il secondo motivo di ricorso è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata chiarisce in modo congruo, come il dolo specifico sia comprovato sia da condotte distrattive, relative alle merci che risultavano acquistate e non rinvenute, sia anche dalla situazione debitoria conseguente all'omesso versamento di oneri previdenziali, oltre che da ulteriori profili indicati ai foll. 7-9 della sentenza impugnata, con i quali non si confronta affatto il ricorso. In sostanza la sentenza fa buon governo dei principi relativi agli indici di fraudolenza, dai quali viene tratta la prova della volontà diretta dell'imputato alla sottrazione delle scritture contabili, integranti l'animus nocendi richiesto, non solo (come obietta il ricorrente) dall'omesso rinvenimento delle scritture, ma anche da ulteriori condotte poste in essere dall'imputato, quali quelle distrattive della liquidità, che costituiscono una ragione probatoria 'forte' in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale (in questo senso e sul punto, per un esame accurato del dolo specifico richiesto, cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, rv. 284677 — 02, in motivazione). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu