Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 12200/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RAKIPA3 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05773MW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RAKIPA.1 KLINTON (CUI 0673YGS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria di replica inviata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia convalidava il provvedimento di fermo emesso in data 24 luglio 2023 dal P.M. procedente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RAKIPAJ e Klinton RAKIPAJ, gravemente indiziati di colpevolezza, in concorso tra loro, del reato di omicidio volontario aggravato commesso in danno di Albert DEDA e di duplice tentato omicidio aggravato commesso in danno di Armando CANI e Arber NUREDINI (fatti accaduti nella via Dorighello di Padova nel pomeriggio del 23 luglio 2023).

Il giudice della convalida fondava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'esame degli atti di p.g. effettuati nell'immediatezza: annotazione; verbali di perquisizione e sequestro; s.i.t. della persona offesa Armando CANI e dei vicini di casa Donatella PAGIN, Noemi STEFANI, Edoardo [OSCURATO:PERSONA], Tommaso CATTELAN e Anita ACCORDINI; estrapolazione dei filmati dalle telecamere cittadine che riprendevano la [OSCURATO:PERSONA] rossa, targata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA] RAKIPAI, mentre si allontanava, alle ore 14.16 del 23 luglio 2023, da via Dorighello, come descritto dai vari condomini e vicini di casa escussi.

Prima di entrare in sala operatoria, Armando CANI riferiva gli operanti di p.g. di essere giunto, insieme ad Albert DEDA e Arber NUREDINI, in via Dorighello per chiedere ai fratelli RAKIPAJ se potevano portare "un altro ragazzo in quella casa dove abitavano loro" (cioè, gli indagati) e dove aveva già abitato DEDA; dopo un iniziale assenso, i due fratelli avevano opposto un rifiuto, per poi mettere mano ai coltelli e colpirli.

I RAKIPAJ venivano rintracciati a fermati a Villesse (GO), a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, verso le ore 20.50 del medesimo 23 luglio 2023, a bordo dell'auto ricercata.

In esito a perquisizione personale e veicolare, gli operanti rilevavano sul volante e sul sedile del conducente, nonché sulla suola delle scarpe degli indagati, la presenza di tracce ematiche; ciascuno dei fratelli presentava la propria mano sinistra incerottata o grossolanamente fasciata; essi indossavano alcuni indumenti ancora muniti di targhetta e, in parte, non corrispondenti alle descrizioni fatte dalle persone escusse.

In base alle circostanze del fermo, il G.i.p. di Gorizia riteneva integrato il pericolo di fuga.

Contestualmente alla convalida del fermo, veniva applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli indagati.

2. Costoro, per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione congiunto esclusivamente avverso l'ordinanza di convalida di fermo.

L'atto impugnatorio propone una lunga e articolata ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale i RAKIPAJ sarebbero stati, in prima battuta, aggrediti a mani nude e colpiti con almeno due coltelli riportando lesioni personali al volto, alle mani e alle braccia; in preda al panico, pertanto, sarebbero saliti a bordo della propria auto per partire alla volta dell'Albania, dov'erano nati.

Alla luce di tale ricostruzione, viene dedotta la violazione di legge per difetto dei presupposti della convalida del fermo.

Le evidenze raccolte dimostravano, nella prospettazione difensiva, che gli indagati si erano difesi da una premeditata aggressione perpetrata da vari soggetti, dalla quale "purtroppo" era derivata "la morte di un assalitore e lesioni personali a tutti gli altri partecipanti"; dinamica, questa, che risultava confermata dall'avvenuto ritrovamento di due coltelli, recanti tracce ematiche, "all'interno dell'appartamento, a seguito della perquisizione eseguita in data 23 e 24/7/2023".

Si assume, quindi, la sussistenza degli estremi integranti la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.

Si contesta, poi, la ravvisata configurabilità del pericolo di fuga, posto che gli indagati non avevano alcuna volontà di sottrarsi all'Autorità, bensì, più semplicemente, quella di raggiungere la propria casa d'origine in Albania.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica, nella quale rappresenta, a sostegno della dinamica dei fatti proposta in ricorso, che il P.M. titolare del procedimento aveva conferito incarico di consulenza medico- legale (v. verbale allegato alla memoria) - non ancora espletato - volto ad accertare, per quel che qui rileva, la "natura e lo strumento di causazione" delle lesioni patite dai fratelli RAKIPAJ a seguito dell'azione delittuosa oggetto d'indagine, nonché "la sede e la più probabile dinamica di causazione delle lesioni" medesime.

Si riporta, nel resto, ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Occorre ricordare che, in tema di misure cautelari, così come per la convalida di misure pre-cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo, quindi, l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 07/01/2021, Marotta, Rv. 281047).Nel caso in esame, gli indagati, nella sede deputata ad esporre la loro versione dei fatti, cioè l'interrogatorio previsto all'udienza di convalida del fermo (art. 391, comma 3, cod. proc. pen.), si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre i difensori si sono rimessi alla decisione del giudice quanto alla convalida.

La ricostruzione alternativa dei fatti, pertanto, risulta proposta dalla difesa per la prima volta in sede di legittimità, il che implicherebbe demandare a questa Corte una inammissibile valutazione di merito circa la plausibilità di tale versione.

Il giudice della convalida, dal canto suo, sulla base degli elementi probatori raccolti allo stato, sopra riepilogati, ha argomentato in modo ineccepibile sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colrievolezza in relazione a tutti i reati contestati (valorizzando, in particolare, quanto agli indizi del duplice tentato omicidio, la pluralità di colpi inferti con il coltello, l'interessamento di zone vitali attinte quali collo e addome e l'entità delle lesioni provocate), sia sulla sussistenza del pericolo di fuga, atteso il fermo dei due indagati a pochi chilometri dal confine con la Slovenia.

L'eventuale plausibilità dell'alternativa narrazione dei fatti troverà, evidentemente, il suo fisiologico approfondimento nel prosieguo delle indagini e, se la difesa non opterà per alcun rito alternativo, nella pienezza del contraddittorio dibattimentale.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RAKIPA3 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05773MW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RAKIPA.1 KLINTON (CUI 0673YGS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria di replica inviata dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia convalidava il provvedimento di fermo emesso in data 24 luglio 2023 dal P.M. procedente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RAKIPAJ e Klinton RAKIPAJ, gravemente indiziati di colpevolezza, in concorso tra loro, del reato di omicidio volontario aggravato commesso in danno di Albert DEDA e di duplice tentato omicidio aggravato commesso in danno di Armando CANI e Arber NUREDINI (fatti accaduti nella via Dorighello di Padova nel pomeriggio del 23 luglio 2023). Il giudice della convalida fondava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull'esame degli atti di p.g. effettuati nell'immediatezza: annotazione; verbali di perquisizione e sequestro; s.i.t. della persona offesa Armando CANI e dei vicini di casa Donatella PAGIN, Noemi STEFANI, Edoardo [OSCURATO:PERSONA], Tommaso CATTELAN e Anita ACCORDINI; estrapolazione dei filmati dalle telecamere cittadine che riprendevano la [OSCURATO:PERSONA] rossa, targata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA] RAKIPAI, mentre si allontanava, alle ore 14.16 del 23 luglio 2023, da via Dorighello, come descritto dai vari condomini e vicini di casa escussi. Prima di entrare in sala operatoria, Armando CANI riferiva gli operanti di p.g. di essere giunto, insieme ad Albert DEDA e Arber NUREDINI, in via Dorighello per chiedere ai fratelli RAKIPAJ se potevano portare "un altro ragazzo in quella casa dove abitavano loro" (cioè, gli indagati) e dove aveva già abitato DEDA; dopo un iniziale assenso, i due fratelli avevano opposto un rifiuto, per poi mettere mano ai coltelli e colpirli. I RAKIPAJ venivano rintracciati a fermati a Villesse (GO), a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, verso le ore 20.50 del medesimo 23 luglio 2023, a bordo dell'auto ricercata. In esito a perquisizione personale e veicolare, gli operanti rilevavano sul volante e sul sedile del conducente, nonché sulla suola delle scarpe degli indagati, la presenza di tracce ematiche; ciascuno dei fratelli presentava la propria mano sinistra incerottata o grossolanamente fasciata; essi indossavano alcuni indumenti ancora muniti di targhetta e, in parte, non corrispondenti alle descrizioni fatte dalle persone escusse. In base alle circostanze del fermo, il G.i.p. di Gorizia riteneva integrato il pericolo di fuga. Contestualmente alla convalida del fermo, veniva applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi gli indagati. 2. Costoro, per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione congiunto esclusivamente avverso l'ordinanza di convalida di fermo. L'atto impugnatorio propone una lunga e articolata ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale i RAKIPAJ sarebbero stati, in prima battuta, aggrediti a mani nude e colpiti con almeno due coltelli riportando lesioni personali al volto, alle mani e alle braccia; in preda al panico, pertanto, sarebbero saliti a bordo della propria auto per partire alla volta dell'Albania, dov'erano nati. Alla luce di tale ricostruzione, viene dedotta la violazione di legge per difetto dei presupposti della convalida del fermo. Le evidenze raccolte dimostravano, nella prospettazione difensiva, che gli indagati si erano difesi da una premeditata aggressione perpetrata da vari soggetti, dalla quale "purtroppo" era derivata "la morte di un assalitore e lesioni personali a tutti gli altri partecipanti"; dinamica, questa, che risultava confermata dall'avvenuto ritrovamento di due coltelli, recanti tracce ematiche, "all'interno dell'appartamento, a seguito della perquisizione eseguita in data 23 e 24/7/2023". Si assume, quindi, la sussistenza degli estremi integranti la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. Si contesta, poi, la ravvisata configurabilità del pericolo di fuga, posto che gli indagati non avevano alcuna volontà di sottrarsi all'Autorità, bensì, più semplicemente, quella di raggiungere la propria casa d'origine in Albania. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica, nella quale rappresenta, a sostegno della dinamica dei fatti proposta in ricorso, che il P.M. titolare del procedimento aveva conferito incarico di consulenza medico- legale (v. verbale allegato alla memoria) - non ancora espletato - volto ad accertare, per quel che qui rileva, la "natura e lo strumento di causazione" delle lesioni patite dai fratelli RAKIPAJ a seguito dell'azione delittuosa oggetto d'indagine, nonché "la sede e la più probabile dinamica di causazione delle lesioni" medesime. Si riporta, nel resto, ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Occorre ricordare che, in tema di misure cautelari, così come per la convalida di misure pre-cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere rapportata a tutte le conclusioni astrattamente compatibili con i fatti noti, avendo, quindi, l'indagato l'onere, onde evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa, di proporre una plausibile ricostruzione alternativa (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 07/01/2021, Marotta, Rv. 281047).Nel caso in esame, gli indagati, nella sede deputata ad esporre la loro versione dei fatti, cioè l'interrogatorio previsto all'udienza di convalida del fermo (art. 391, comma 3, cod. proc. pen.), si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre i difensori si sono rimessi alla decisione del giudice quanto alla convalida. La ricostruzione alternativa dei fatti, pertanto, risulta proposta dalla difesa per la prima volta in sede di legittimità, il che implicherebbe demandare a questa Corte una inammissibile valutazione di merito circa la plausibilità di tale versione. Il giudice della convalida, dal canto suo, sulla base degli elementi probatori raccolti allo stato, sopra riepilogati, ha argomentato in modo ineccepibile sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colrievolezza in relazione a tutti i reati contestati (valorizzando, in particolare, quanto agli indizi del duplice tentato omicidio, la pluralità di colpi inferti con il coltello, l'interessamento di zone vitali attinte quali collo e addome e l'entità delle lesioni provocate), sia sulla sussistenza del pericolo di fuga, atteso il fermo dei due indagati a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. L'eventuale plausibilità dell'alternativa narrazione dei fatti troverà, evidentemente, il suo fisiologico approfondimento nel prosieguo delle indagini e, se la difesa non opterà per alcun rito alternativo, nella pienezza del contraddittorio dibattimentale. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. o Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
Sentenza Cassazione n. 12200/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris