CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAVENNA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 16 ottobre 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, - confermava la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] CALDERONI e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso tra loro (e con altri separatamente giudicati) nel delitto di detenzione di materiale esplosivo bellico ex artt. 2 e 5 I. n. 895 del 1967 (capo E), rideterminando il trattamento sanzionatorio rispettivamente in mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa e in mesi 3 e giorni 16 di reclusione ed euro 266 di multa; con la sospensione condizionale della pena; - assolveva CALDERONI dal reato di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967 in relazione alla detenzione illegale di un colpo da cannone (capo A) e dichiarava la prescrizione dei residui reati di cui agli artt. 437 cod. pen. (capo A e D), 432 cod. pen. (capo C); - dichiarava la prescrizione dei residui reati di cui agli artt. 432 cod. pen. (capo C) e 437 cod. pen. (capo D), ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito [OSCURATO:PERSONA] CALDERONI, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice dei lavori di dragaggio, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], comandante della draga Artvelde, sono stati giudicati responsabili del concorso, il primo quale determinatore e istigatore ed il secondo quale esecutore materiale, nella detenzione di materiale esplosivo (una mina da fondo magnetico-acustica di fabbricazione tedesca risalente al secondo conflitto mondiale, contenente circa 700 chilogrammi di carica esplosiva) rinvenuta in data 22 giugno 2010 nel corso del dragaggio del porto di Ravenna, depositandola, dopo averla issata a bordo della draga, a margine del canale Piomboni del medesimo scalo marittimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] CALDERONI e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti a firma dei rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] CALDERONI, con il ricorso a firma dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denuncia: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 2 I. n. 895 del 1967, e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità, con particolare riferimento alla erronea valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni delle parti che sono state erroneamente interpretate in senso accusatorio, risultando unicamente che l'imputato ha semmai avallato la decisione presa da altri di ributtare in acqua l'ordigno rinvenuto. Il vizio della motivazione ricorre anche con riguardo all'assenza di una relazione stabile con l'arma, rilevante per la detenzione di essa, che non può essere ravvisata nell'avallo alla decisione di trasporto assunta da altri, neppure sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Del resto, la conoscenza del luogo di deposito dell'ordigno, una volta che da altri era stato trasportato nel canale Piomboni, non è rilevante in tema di responsabilità anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, mancando una relazione con l'oggetto (primo e secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento all'art. 54 cod. pen., poiché il trasporto si è reso necessario per evitare gravi rischi per la popolazione abitante nelle zone prossime al porto di Ravenna che potevano essere investite dall'esplosione ove l'ordigno non fosse stato allontanato dal punto di rinvenimento (terzo motivo); - la mancanza e il vizio della motivazione con riguardo alla idoneità esplosiva dell'ordigno rinvenuto, sussistendo divergenze in proposito tra la relazione del consulente del pubblico ministero e quella delle difese (quarto motivo ). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 43, primo comma, 47, 48 e 110 cod. pen., 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., 531 e 129 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del dolo di concorso nel reato. Dalle conversazioni intercettate emerge che il comandante si è limitato a mettere in sicurezza l'imbarcazione, che aveva occasionalmente recuperato l'ordigno, in totale mancanza dell'elemento soggettivo, affidandosi legittimamente all'intervento delle autorità che erano state contestualmente avvisate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Sono inammissibili le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni e delle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda. 2.1. Si tratta, anzitutto, di censure - in particolare, quelle del ricorso CALDERONI, risultando del tutto generiche quelle del ricorso [OSCURATO:PERSONA] — che non sono state prospettate nel giudizio di merito, come si desume dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, sintesi che il ricorso non denuncia di incompletezza. Peraltro, il giudizio si è svolto con il rito abbreviato ed è stato caratterizzato dall'ammissione dei fatti materiali da parte dei protagonisti, sicché non si comprende in cosa consistano le censure sulla ricostruzione del fatto che vengono genericamente prospettate. Del resto, i ricorsi non denunciano neppure l'omessa risposta da parte del giudice di appello a specifiche doglianze sulla ricostruzione del fatto, sicché deve giudicarsi estranea alla cognizione della Corte di legittimità la richiesta di compiere una diversa valutazione del compendio probatorio. 2.2. In ogni caso, sono inammissibili, perché non autosufficienti, le censure concernenti l'interpretazione delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei testimoni e dei correi, che si basano sulla riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di riferimento. Si è, infatti, chiarito che «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. U, n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata. 2.3. A ciò consegue che il contributo causale rispettivamente offerto da CALDERONI e [OSCURATO:PERSONA] è indiscutibile e, dal secondo, pure pienamente ammesso. In particolare, il contributo causale offerto da CALDERONI risulta ricostruito in modo non controverso da entrambi i giudici di merito. CALDERONI, tempestivamente avvisato dalla co-imputata [OSCURATO:PERSONA] del rinvenimento della mina a bordo della draga affidata al comando di [OSCURATO:PERSONA], ha concorso nel suggerire il trasporto dell'ordigno dal luogo del suo ritrovamento (canale Candiana) sino al canale Piomboni, ove poi è stata rilasciata ed occultata sul fondale. Si è evidenziato che tale condotta integra l'ipotesi di cui all'art. 2 L. 895/67 a prescindere dal fatto che il ricorrente, come rilevato dalla difesa, non volesse affatto tenere per sé quell'ordigno, ma intendesse piuttosto disfarsene, sia pure indirettamente. Sussiste la condotta di detenzione illecita, anche se l'ordigno è stato trasportato, nascosto e scaricato in mare: CALDERONI era consapevole di quanto accadeva, perché informato in diretta via telefono, ha partecipato alla decisione ed anzi ne è stato in qualche misura l'ideatore, come si evince dal colloquio telefonico con [OSCURATO:PERSONA] puntualmente citato dai giudici di merito. Quanto alla decisione di non avvisare la Capitaneria di Porto e non dare il via alle ordinarie operazioni di messa in sicurezza, CALDERONI è stato ritenuto soggetto responsabile per avere concorso con la propria azione, suggerendo la condotta materiale degli altri compartecipi, poiché egli era certamente in posizione sovraordinata rispetto a [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto presente in loco, lo informava in tempo reale di tutto quanto avveniva e si consultava con lui per ogni decisione in merito. È stato, perciò logicamente ritenuto l'ispiratore della specifica decisione di trasportare l'ordigno altrove e di nasconderlo senza avvisare le autorità, decisione che trovava il suo movente in ragioni economiche, dovute alla necessità di evitare penali o ritardi nell'incasso degli stati di avanzamento lavori conseguenti al fermo (di almeno 7-10 giorni) che sarebbe conseguito alla denuncia di tale rinvenimento. Del resto, il fatto che CALDERONI si trovasse materialmente distante e che non avesse avuto alcuna relazione fisica con l'ordigno non fa venire meno né l'elemento materiale, né quello psicologico del reato, in quanto egli era il soggetto cui [OSCURATO:PERSONA] rendeva direttamente conto dell'operato, informandolo prima, durante e dopo l'operazione; la detenzione è, dunque, diretta seppure mediata dal punto di vista fisico dalla catena dei correi di cui il ricorrente si è avvalso. Si è anche evidenziato che CALDERONI, non solo condivideva il proposito di non avvisare le autorità, ma anzi era colui che si raccomandava perché tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda (al medesimo sottoposti per ragioni contrattuali o di fatto) vi si attenessero. CALDERONI, del resto, conosceva il luogo di posizionamento dell'ordigno: in ragione della sua posizione sovraordinata era stato proprio il ricorrente a suggerire il luogo ove trasportare e nascondere l'ordigno, proponendo di lasciarlo calare su un fondale «non oggetto di dragaggio» e promettendo che lui medesimo e il co-imputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbero poi intervenuti in quella zona, commissionando successivamente (lucrosi) sondaggi per la ricerca di residuati bellici. Sempre CALDERONI aveva suggerito le possibili alternative per il trasporto, valutando se trasbordare la bomba sul moto-pontone Corsini o farla buttare in mare direttamente dalla draga; era infine CALDERONI a suggerire a [OSCURATO:PERSONA] di buttare l'ordigno nel canale Piomboni in uno «specchio acqueo su un basso fondale», fuori dalle rotte della draga, ove sarebbero stati fatti eseguire dei rilievi preventivi da un'altra impresa e quindi ove avrebbe potuto «casualmente» essere in seguito rinvenuto. 3. È, dunque, generica la doglianza, sviluppata dal ricorso CALDERONI, della detenzione del materiale esplosivo poiché il ricorso omette di confrontarsi con i sopra evidenziati elementi di fatto, giudicati non illogicamente dimostrativi del concorso nella detenzione della mina.Le sentenze di primo e secondo grado hanno ben chiarito che CALDERONI, nella qualità di direttore tecnico dei lavori che hanno condotto al rinvenimento dell'ordigno bellico, ha avallato e condiviso le indicazioni dei suoi sottoposti e collaboratori che intendevano disfarsi dell'arma per non subire ostacoli nell'esecuzione dell'appalto di dragaggio, sicché ha concorso nella successiva operazione di trasporto della mina tedesca dal luogo di rinvenimento a quello di abbandono. Il ricorso si limita, sul punto, a reiterare le argomentazioni difensive già giudicate irrilevanti dal giudice di secondo grado con una motivazione con non viene specificamente contestata. 3.1. Tali conclusioni sono pienamente conformi alla giurisprudenza di legittimità. In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 cod. pen., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti; in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 4503 del 13/01/1998, Siclari, Rv. 210410; Sez. 5, n. 2108 del 02/02/1994, Zanotti, Rv. 197276). Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Con particolare riferimento alle armi si è chiarito, infatti, che «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017 - dep. 2018, Foschini, Rv. 274364). 4. Sono, altresì, inammissibili le questioni, sviluppate da entrambi i ricorrenti, sull'elemento soggettivo. Esse si basano, in modo inammissibile, sulla diversa lettura degli elementi probatori e reiterano confuse argomentazioni relative al difetto di consapevolezza e alla mancanza di volontà che sono già state ampiamente esaminate e puntualmente superate dai giudici di merito con una motivazione che non è specificamente denunciata. 5. Sono, da ultimo, inammissibili le questioni sullo stato di necessità e inattività dell'ordigno. 5.1. La questione dello stato di necessità è, anzitutto, intrinsecamente contraddittoria perché si poggia sulla prospettazione difensiva, logicamente incompatibile, dell'estraneità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla condotta materiale. Del resto, lo stato di necessità è stato enunciato (e per nulla argomentato) dal solo CALDERONI, mentre gli autori materiali della condotta, i quali semmai avrebbero potuto indicare circostanze specifiche a sostegno di tale prospettazione, hanno ammesso le proprie responsabilità, al più sviluppando questioni sull'elemento soggettivo. Ciò rende palese la genericità e manifesta infondatezza del motivo di CALDERONI. 5.2. Analoga sorte attende la questione dell'inidoneità offensiva dell'ordigno. Il ricorso omette di confrontarsi con la specifica motivazione stesa sul punto dal giudice di primo grado, cui si è motivatamente richiamato il giudice di appello a fronte di una generica doglianza difensiva. Si è, in effetti, sottolineato come non è contestato che, al momento del ritrovamento della mina, al suo interno si trovavano 700 kg. di materiale esplosivo ed era presente anche il congegno di innesco; sì è, del resto, evidenziato che su tale tipo di ordigno potevano essere contemporaneamente installati ben quattro differenti congegni di scoppio, con conseguente aumentata possibilità di attivazione, anche accidentale, dell'innesco stesso, sicché la mina doveva considerarsi carica e attivata a tutti gli effetti, con conseguente rischio di esplosione e perciò idonea a provocare danni nel raggio di diverse centinaia di metri. Il giudice di secondo grado ha altresì evidenziato, così fornendo specifica risposta alle doglianze difensive, che le diverse conclusioni cui è giunto il consulente della difesa hanno carattere ipotetico e valutativo, sicché risultano inidonee a confutare le logiche argomentazioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero che ha direttamente esaminato l'ordigno. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo deter