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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20102/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA2864 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 825/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 125/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1214/2022Numero sezionale 2864/2026Data pubblicazione 16/06/20261.- La Corte di appello di Milano ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diMilano che aveva rigettato il ricorso nei confronti delprovvedimento dell’INPS che lo aveva iscritto d’ufficio, per gli anni2011 e 2012, alla Gestione separata.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] nove censure.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Prima di esaminare i nove motivi in cui si articola il ricorso,occorre evidenziare che non risulta depositata la copia autenticadella sentenza impugnata, come attestato dal funzionario dicancelleria con dichiarazione del 4 giugno 2026, nella quale sonoindicati gli atti depositati nel fascicolo telematico, tra i quali non viè la sentenza impugnata.2.- L’art. 369, secondo comma, c.p.c. dispone che “Insieme alricorso debbono essere depositati, sempre a pena diimprocedibilità: 1) … 2) copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta …”.3.- Come emerge chiaramente dal tenore letterale della normae confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi,di recente, Cass. n. 1389/2026 e Cass. n. 24199/2025) “in temadi giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copiadella sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessanel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso exNumero registro generale 1214/2022art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso”, senzaN ucmheero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 20102/2026possa attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere,Data pubblicazione 16/06/2026all’eventuale deposito dei documenti relativi all'ammissibilità delricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza incamera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c.,adempimento in ogni caso assente nella fattispecie in esame.4.- Infatti, i termini previsti dall’art. 369 c.p.c. rispondonoanche all'esigenza di selezionare tempestivamente i ricorsiimprocedibili ai fini della scelta del rito processuale di legittimitàpiù consono a garantire la ragionevole durata del processo e la loroperentorietà non consente tardive correzioni o integrazioni.5.- Deve, conseguentemente, essere dichiaratal’improcedibilità del ricorso.6.- Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svoltodifese.In virtù della dichiarazione di improcedibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA2864 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 825/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 125/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1214/2022Numero sezionale 2864/2026Data pubblicazione 16/06/20261.- La Corte di appello di Milano ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diMilano che aveva rigettato il ricorso nei confronti delprovvedimento dell’INPS che lo aveva iscritto d’ufficio, per gli anni2011 e 2012, alla Gestione separata.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] nove censure.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Prima di esaminare i nove motivi in cui si articola il ricorso,occorre evidenziare che non risulta depositata la copia autenticadella sentenza impugnata, come attestato dal funzionario dicancelleria con dichiarazione del 4 giugno 2026, nella quale sonoindicati gli atti depositati nel fascicolo telematico, tra i quali non viè la sentenza impugnata.2.- L’art. 369, secondo comma, c.p.c. dispone che “Insieme alricorso debbono essere depositati, sempre a pena diimprocedibilità: 1) … 2) copia autentica della sentenza o delladecisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa èavvenuta …”.3.- Come emerge chiaramente dal tenore letterale della normae confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi,di recente, Cass. n. 1389/2026 e Cass. n. 24199/2025) “in temadi giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copiadella sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessanel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso exNumero registro generale 1214/2022art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso”, senzaN ucmheero sezionale 2864/2026Numero di raccolta generale 20102/2026possa attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere,Data pubblicazione 16/06/2026all’eventuale deposito dei documenti relativi all'ammissibilità delricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza incamera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c.,adempimento in ogni caso assente nella fattispecie in esame.4.- Infatti, i termini previsti dall’art. 369 c.p.c. rispondonoanche all'esigenza di selezionare tempestivamente i ricorsiimprocedibili ai fini della scelta del rito processuale di legittimitàpiù consono a garantire la ragionevole durata del processo e la loroperentorietà non consente tardive correzioni o integrazioni.5.- Deve, conseguentemente, essere dichiaratal’improcedibilità del ricorso.6.- Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svoltodifese.In virtù della dichiarazione di improcedibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrentedi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026La PresidenteGabriella Marchese
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