CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20213/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] biana (Pec: [OSCURATO:EMAIL] ) elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n.16 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; Oggetto:IVA – costitu- zioneappellante –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Calabrian.64/1/2021 depositata il 7 gennaio 202 1 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCalabria è stato dichiarato inammissibile l’ appell o propost o da VincenzoRedelico avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] n. 67 / 1 /20 20 che ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente notificato al l’Agenzia delle Entrate Ri- scossionee all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la cartella di pagamentoper IRPEF 2006 . 2. Il giudice di secondo grado ha dichiara to inammissibile l’appello perdeposito del ricorso otre il termine di decadenza di cui all’art.22 deld.lgs. n.546/2022 . 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a d un unico motiv o che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate resi- stonocon controricorso . Consideratoche: 4. Con memoriaillustrativa depositat a il 1 ° febbraio 202 4 parte con- tribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252della legge 29/12/22 n. 197 (c.d. rottamazione Qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate ed ha dichia- rato altresì di rinunciare al ricorso, notificando la rinuncia alle con- troparti, con conseguente estinzione del processo.Le spese restano ex legea carico della parte che le ha anticipate . 5. Stantel’estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso, nel quadro dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti,del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 di- cembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 set- tembre2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto il processo. Lespese