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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28133/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 dicembre 2020 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto di lesioni personali alla medesima ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione la valutazione del compendio probatorio ed ala irrogazione di una pena detentiva per un delitto di competenza del Giudice di pace; Ritenuto che le residue lesioni personali contestate, esclusa la contestata aggravante rientravano nella competenza del Giudice di pace così che dovevano irrogarsi le pene previste dal d.lgs. n. 274/2000; Rilevato che, nel frattempo il medesimo delitto si è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 dicembre 2020 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto di lesioni personali alla medesima ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione la valutazione del compendio probatorio ed ala irrogazione di una pena detentiva per un delitto di competenza del Giudice di pace; Ritenuto che le residue lesioni personali contestate, esclusa la contestata aggravante rientravano nella competenza del Giudice di pace così che dovevano irrogarsi le pene previste dal d.lgs. n. 274/2000; Rilevato che, nel frattempo il medesimo delitto si è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 28133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris