CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 dicembre 2020 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il delitto di lesioni personali alla medesima ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione la valutazione del compendio probatorio ed ala irrogazione di una pena detentiva per un delitto di competenza del Giudice di pace; Ritenuto che le residue lesioni personali contestate, esclusa la contestata aggravante rientravano nella competenza del Giudice di pace così che dovevano irrogarsi le pene previste dal d.lgs. n. 274/2000; Rilevato che, nel frattempo il medesimo delitto si è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022.