CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 25956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte d'appello di Palermo, in riforma di quella di assoluzione del Tribunale di Trapani del 31 maggio 2021, in esito a giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, relativamente alla trasgressione della prescrizione di rientrare a casa entro le ore 20,00 e di non uscirvi prima delle ore 7,00. La Corte di appello, preso atto che la pronunzia assolutoria era stata determinata dalla circostanza che il decreto di applicazione di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, indicato nell'imputazione per numero e per data, ineriva ja-posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non vquella dell'imputato, disponeva, su richiesta del Procuratore della Repubblica appellante, l'acquisizione del decreto di prevenzione reso nei confronti dell'odierno imputato e ne affermava la penale responsabilità, alla stregua degli elementi di prova risultanti dagli atti, tutti utilizzabili per il rito prescelto, che ne attestavano l'assenza dall'abitazione nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 2.1 Con il primo deduce l'inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, lamentando l'illegittimità 'della correzione del capo d'imputazione, siccome operata dalla Corte d'appello in esito all'acquisizione del decreto applicativo della misura di prevenzione nei riguardi dell'imputato; ciò in quanto - giusta la tesi difensiva - tale operazione sarebbe stata preclusa dall'avere Voi avanzato richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato proprio in considerazione dell'errore contenuto nell'imputazione, incentrando su tale aspetto la propria linea difensiva. Siffatta irrituale modifica dell'imputazione avrebbe violato il diritto di difesa e dispiegherebbe i suoi effetti anche sulla validità della richiesta di giudizio abbreviato, annullabile per errore, con conseguente possibilità per l'imputato di revocarne la richiesta; possibilità invece che gli è stata preclusa. 2.2. Con il secondo motivo, censura l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, siccome limitato esclusivamente alla doglianza della mancata integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 441, comma 5 cod. proc. pen. da parte del Giudice di primo grado (avente a oggetto l'acquisizione del decreto applicativo riguardante la persona dell'imputato), senza tuttavia indicare alcun argomento a sostegno della fondatezza della prospettazione accusatoria.2.3. Con il terzo motivo lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ritiene scontata l'esistenza della violazione sol perché il ricorrente non rispose al citofono, mentre si è trascurato di considerare che il fatto avvenne in piena notte, che «è diritto di ogni cittadino poter dormire e non sentire il campanello»; infine, non si è tenuto conto del fatto che i verbalizzanti non fossero tornati presso l'abitazione dell'imputato per constatarne la presenza o l'eventuale rientro. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 23 gennaio 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, logicamente preliminare, con il quale la difesa ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica. Com'è noto, il requisito della specificità dei motivi d'appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata, che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. Sul punto della valutazione della specificità dei motivi di appello si reputa pertinente il richiamo del principio espresso da Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo cui «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». Sicché, venendo al caso che ci occupa, avuto riguardo al motivo - meramente formale dell'assoluzione, ricollegata a un errore materiale nell'indicazione degli estremi del decreto applicativo della misura di prevenzione che si assumeva violato - la Pubblica accusa ha correttamente stigmatizzato, nell'atto di appello, l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado che non aveva provveduto alla doverosa integrazione probatoria ai fini dell'acquisizione del decreto applicativo della misura di prevenzione inerente (Ala persona dell'imputato, svolgendo istanza a tal fine e, comunque, non limitandosi alla mera specificazione dei motivi di dissenso dalla decisione appellata, ma evidenziando l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, facendo specifico riferimento alla prova documentale trascurata. 3. Inammissibile è anche il primo motivo, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice d'appello ha acquisito ex art 441, comma 5, cod. proc. pen. il decreto applicativo della misura di prevenzione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, ha ritenuto l'indicazione della data e del numero del relativo decreto di prevenzione nell'imputazione quale mero errore materiale, privo di incidenza sull'identità sostanziale del fatto (che, difatti, riguardava la cito. trasgressione delle prescrizioni inerenti / misura di prevenzione applicata ad [OSCURATO:PERSONA]), e sull'identificazione dell'addebito, stante la puntuale indicazione delle inequivoche circostanze di tempo e luogo e delle incontrovertibili modalità di realizzazione della trasgressione, pacificamente risultanti dagli atti del fascicolo delle indagini preliminari, quindi senza possibilità di fraintendimenti e, conseguentemente, di pregiudizio alcuno per il diritto di difesa. La natura meramente materiale dell'errore oggetto di emendatio rende, dunque, del tutto inconferenti i rilievi della difesa: sia quelli volti a lamentare la violazione della correlazione tra contestazione e pronuncia, sia quelli finalizzati a prospettare una sorta di errore determinante l'opzione formulata dall'imputato per la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, fondata sulla falsa rappresentazione della data del commesso reato. Sotto il primo profilo, va ricordato l'autorevole e consolidato insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). E stato in proposito chiarito che «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa) (Sez. 3 , n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, Rv. 275455) Nel caso di specie, la Corte di appello ha proceduto alla correzione degli elementi errati indicati nell'imputazione, implicitamente escludendo che vi fosse stata l'immutazione del fatto, rilevando che le informazioni contenute nella rubrica e quelle rilevabili dagli atti (segnatamente dalla comunicazione della notizia di reato, pienamente utilizzabile per il rito prescelto) erano più che sufficienti a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa, essendo corretta l'indicazione del luogo e della data della trasgressione oggetto di contestazione, nonché l'errore materiale nel quale era incorso il Pubblico Ministero nell'indicazione degli estremi del decreto applicativo della misura di prevenzione. Quanto poi al secondo profilo, la decisione della Corte di appello si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «l'art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato (Sez U., n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277706; Sez. 6, n.5200 del 15/11/2017 - dep. 2018, Ribaj, Rv. 272214; Sez. 5, n.7047 del 27/11/2008 - dep. 2009, Reinhard, Rv. 242962). Nel caso di specie non vi è stato — come già detto - alcun mutamento della contestazione elevata all'imputato che potesse riverberare sulla correttezza dell'opzione per il rito premiale. 3. Il terzo motivo è interamente versato in fatto. La Corte d'appello ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla scorta delle risultanze dell'attività investigativa svolta dai militari dell'[OSCURATO:PERSONA] della locale Compagnia dei Carabinieri, i quali hanno dato atto del controllo con esito negativo effettuato, alle ore 1,50 della notte tra il 15 e il 16 luglio, presso l'abitazione del ricorrente, allorquando ne constatarono la sicura assenza dall'abitazione, dopo avere suonato ripetutamente tanto il campanello posto all'esterno dello stabile, quanto quello situato al piano (che udivano, quindi perfettamente funzionante), rimanendo sul luogo fino alle 2,10 senza ottenere alcuna risposta. Sicché, - con motivazione non manifestamente illogica - la Corte ne ha inferito la prova della trasgressione della prescrizione, così come contestata. Tale congrua motivazione resiste alle censure aspecifiche, assertive e rivalutative contenute nel ricorso. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de