CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1961
Cassazione n. 11370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/197:3 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto ancora qui rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che il CASTELLANO ha rinunziato ai motivi di appello afferenti al merito, concordando con il Procuratore Generale la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; - che è stata rideterminata la pena anche nei confronti del FANELLI, previa riqualificazione del reato contestato al capo 4) in furto pluriaggravato; - che avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati: il CASTELLANO ha denunziato vizi motivazionali in relazione ai beni oggetto di sequestro; il FANELLI ha denunziato vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i ricorsi sono inammissibili; - il ricorso del CASTELLANO è inammissibile giacché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; - che il CASTELLANO può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far valere l'allegato diritto alla restituzione dei beni in sequestro (Sez. 6, Sentenza n. 10542 del 18/01/2017, Rv. 269542); - che il ricorso del FANELLI è inammissibile giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore