CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1963
Cassazione n. 31271/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1963 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 418/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova quanto alla riferibilità soggettiva della condotta distrattiva - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato peraltro che il motivo di ricorso è viziato da un'inammissibilità originaria, in quanto il corrispondente motivo di appello era formulato in termini "perplessi", vale a dire vagheggiando in maniera generica e meramente allusiva la possibilità che soggetti diversi dall'imputato — amministratore della società avessero potuto effettuare i prelievi. Tale anomalia va rilevata ora per allora perché l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10